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Circolare

Circolare numero 216 del 22-12-2000

Istruzioni per il pagamento dell’assegno spettante ai lavoratori socialmente utili che svolgono attività formativa finalizzata ad una loro stabile occupazione.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare fornisce le istruzioni operative per la corresponsione dell'assegno previsto dall'art. 7, comma 12, del d.lgs. n. 81/2000 ai lavoratori socialmente utili che partecipano ad attività formative prima dell'assunzione a tempo indeterminato. Vengono distinti i casi di assunzione immediata o differita nell'ambito di convenzioni con datori di lavoro privati e quello degli stages formativi, precisando quando l'assegno è rimborsato al datore di lavoro e quando è pagato direttamente al lavoratore. La circolare delimita inoltre i soggetti aventi diritto, stabilisce le verifiche preventive delle sedi INPS e indica le procedure provvisorie e definitive per la liquidazione, nonché le correzioni contabili da effettuare in caso di somme già erogate con altra procedura.

Istruzioni per il pagamento diretto dell'assegno per attività formative ai lavoratori socialmente utili

Assegno per attività formative dei lavoratori socialmente utili

La circolare integra le istruzioni già fornite in materia di assegno spettante ai lavoratori socialmente utili impegnati in attività formative finalizzate all'assunzione a tempo indeterminato. In particolare, chiarisce quando l'assegno deve essere corrisposto direttamente ai lavoratori, quando costituisce rimborso al datore di lavoro e quali controlli e procedure devono essere seguiti dalle sedi INPS.

Quadro normativo e finalità della disciplina

L'art. 7, comma 12, del d.lgs. n. 81 del 28 febbraio 2000 prevede che l'assegno di utilizzo per prestazioni in attività socialmente utili, disciplinato dall'art. 4, comma 1, dello stesso decreto, possa essere corrisposto per un periodo non superiore a sei mesi anche ai lavoratori che partecipano ad attività formative finalizzate alla costituzione di un rapporto di lavoro. Dopo la nota ministeriale del 4 agosto 2000 e la circolare n. 188 del 15 novembre 2000, la presente circolare completa le istruzioni con riferimento alla fruizione dell'assegno nelle attività formative svolte prima dell'assunzione.

Convenzioni con datori di lavoro privati

La disciplina riguarda anzitutto le attività formative svolte in esecuzione di convenzioni tra enti utilizzatori e datori di lavoro privati, con le quali questi ultimi si impegnano ad assumere a tempo indeterminato i lavoratori socialmente utili degli enti stessi.

In tale ambito si distinguono due ipotesi:

  • assunzione immediata: l'attività formativa si svolge quando il rapporto di lavoro è già instaurato ed efficace sin dall'inizio; l'assegno viene corrisposto ai datori di lavoro a titolo di rimborso di quanto pagato ai lavoratori per le venti ore settimanali di formazione, con le modalità già indicate al punto 7.1 della circolare n. 188/2000;
  • assunzione differita: l'impegno all'assunzione è assunto, ma il rapporto di lavoro produce effetti solo dalla scadenza del periodo formativo; in questo caso l'assegno è pagato direttamente dall'INPS ai lavoratori interessati.

Stages formativi

La circolare disciplina anche l'ipotesi di partecipazione a stages formativi. Qui l'impegno del datore di lavoro ad assumere a tempo indeterminato non è preventivo, ma viene assunto successivamente all'avvio della formazione.

Entro due mesi dall'inizio del periodo formativo, i datori di lavoro devono:

  • comunicare per iscritto ai Servizi per l'Impiego e alle sedi INPS territorialmente competenti se la formazione prosegue o meno;
  • in caso positivo, formalizzare contestualmente l'impegno ad assumere i lavoratori a tempo indeterminato alla scadenza del periodo formativo.

Per questa tipologia, l'assegno spettante è corrisposto direttamente ai lavoratori interessati.

Soggetti beneficiari

La circolare precisa che non tutti i soggetti rientranti nella disciplina transitoria dei lavori socialmente utili possono percepire l'assegno per il periodo di formazione. Il beneficio spetta soltanto ai lavoratori di cui all'art. 2, comma 1, del d.lgs. n. 81/2000, ossia a coloro che:

  • sono stati inclusi nelle delibere degli enti utilizzatori per la prosecuzione delle attività socialmente utili;
  • hanno svolto tali attività nel periodo 1.5.2000/31.10.2000;
  • per tale periodo hanno avuto titolo a percepire l'assegno ASU a carico del Fondo per l'occupazione.

Controlli preliminari delle sedi INPS

Prima di procedere alla corresponsione dell'assegno, le sedi devono verificare che l'attività formativa riguardi effettivamente lavoratori ai quali sia stato corrisposto l'assegno ASU nel periodo 1.5.2000/31.10.2000. La verifica deve essere effettuata consultando l'archivio della relativa procedura automatizzata.

Se il requisito non risulta soddisfatto, l'assegno per l'attività formativa non può essere riconosciuto. Resta comunque ferma la possibilità di accedere agli altri benefici previsti per la generalità dei destinatari della disciplina transitoria dei lavori socialmente utili.

Procedure di pagamento e gestione contabile

Per il pagamento diretto dell'assegno nei confronti dei lavoratori che svolgono la formazione prima dell'instaurazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, la Direzione Centrale Sistemi Informativi e Telecomunicazioni sta predisponendo una specifica procedura automatizzata.

Nel frattempo, le sedi vengono autorizzate a liquidare provvisoriamente l'assegno mediante la procedura dei pagamenti vari, secondo modalità che saranno successivamente comunicate con apposito messaggio. I dati relativi ai pagamenti dovranno poi essere acquisiti nella procedura definitiva una volta resa disponibile.

La circolare richiama inoltre l'attenzione sul fatto che, se per i mesi di formazione già trascorsi è stato liquidato l'assegno ASU con la procedura automatizzata riferita al periodo 1.5.2000/31.10.2000, devono essere effettuate le necessarie correzioni procedurali e contabili. Le modalità saranno fornite dalla Direzione Centrale Sistemi Informativi e Telecomunicazioni e dalla Direzione Centrale Finanza, Contabilità e Bilancio, ai fini della definitiva imputazione degli importi erogati.

Punti principali

Ambito normativo e finalità

L'art. 7, comma 12, del d.lgs. n. 81 del 28 febbraio 2000 prevede che l'assegno per prestazioni in attività socialmente utili possa essere corrisposto, per non più di sei mesi, anche ai lavoratori impegnati in attività formative finalizzate alla instaurazione di un rapporto di lavoro. Dopo i primi chiarimenti interpretativi forniti con la nota ministeriale del 4 agosto 2000 e con la circolare n. 188/2000, la presente circolare completa le istruzioni con particolare riferimento al pagamento diretto ai lavoratori prima dell'assunzione.

Ipotesi di convenzioni con datori di lavoro privati

L'assegno è riconosciuto per attività formative svolte in base a convenzioni tra enti utilizzatori e datori di lavoro privati che si impegnano ad assumere a tempo indeterminato i lavoratori socialmente utili. Se l'assunzione è immediata, la formazione avviene con rapporto di lavoro già in essere e l'assegno è corrisposto ai datori di lavoro come rimborso delle somme pagate ai lavoratori per le venti ore settimanali di formazione. Se invece l'assunzione è differita, il rapporto di lavoro produce effetti solo dalla scadenza del periodo formativo e l'assegno è pagato direttamente dall'INPS ai lavoratori interessati.

Stages formativi e impegno all'assunzione

Nei casi di stages formativi, l'impegno ad assumere a tempo indeterminato è assunto solo dopo l'avvio della formazione e non preventivamente. Entro due mesi dall'inizio del periodo formativo, i datori di lavoro devono comunicare per iscritto ai Servizi per l'Impiego e alle sedi INPS competenti se la formazione prosegue e, in caso positivo, formalizzare contestualmente l'impegno all'assunzione alla scadenza del periodo formativo. In questa ipotesi l'assegno è corrisposto direttamente ai lavoratori.

Soggetti aventi diritto

La circolare precisa che non tutti i destinatari della disciplina transitoria dei lavori socialmente utili possono beneficiare dell'assegno per il periodo formativo, ma solo quelli indicati dall'art. 2, comma 1, del d.lgs. n. 81/2000: lavoratori inclusi nelle delibere degli enti utilizzatori per la prosecuzione delle attività socialmente utili nel periodo 1.5.2000/31.10.2000, che in tale periodo hanno avuto diritto all'assegno ASU a carico del Fondo per l'occupazione.

Verifiche preventive delle sedi INPS

Prima di procedere al pagamento, le sedi devono verificare, consultando l'archivio della procedura automatizzata, che l'attività formativa riguardi effettivamente lavoratori ai quali sia stato corrisposto l'assegno ASU nel periodo 1.5.2000/31.10.2000. In mancanza di tale requisito, l'assegno per l'attività formativa non può essere corrisposto, fermo restando l'accesso agli altri benefici previsti per la generalità dei destinatari della disciplina transitoria.

Modalità di liquidazione e procedure informatiche

Per il pagamento diretto dell'assegno ai lavoratori nei casi di assunzione differita o di stages formativi, la Direzione Centrale Sistemi Informativi e Telecomunicazioni sta predisponendo una procedura automatizzata specifica. Nelle more, le sedi possono liquidare provvisoriamente l'assegno tramite la procedura dei pagamenti vari, secondo indicazioni che saranno fornite con apposito messaggio, e dovranno successivamente riversare i dati nella procedura definitiva non appena disponibile.

Correzioni contabili per somme già erogate

Se per i mesi di formazione già trascorsi è stato liquidato l'assegno ASU con la procedura automatizzata relativa al periodo 1.5.2000/31.10.2000, le sedi devono effettuare le necessarie correzioni procedurali e contabili. Le modalità operative saranno fornite dalla Direzione Centrale Sistemi Informativi e Telecomunicazioni e dalla Direzione Centrale Finanza, Contabilità e Bilancio, ai fini della definitiva imputazione degli importi erogati.

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