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Circolare

Circolare numero 42 del 21-12-2000 enpals

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare comunica che, in base al decreto ministeriale 11 dicembre 2000, la misura del saggio degli interessi legali previsto dall’art. 1284 c.c. viene fissata al 3,5% annuo a decorrere dal 1° gennaio 2001. Il provvedimento richiama il fondamento normativo della revisione annuale del tasso e precisa che la determinazione tiene conto del rendimento medio dei titoli di Stato a breve durata e dell’inflazione registrata.

Nuova misura del saggio di interesse legale dal 1° gennaio 2001

Nuova misura del saggio di interesse legale dal 1° gennaio 2001

La circolare dà comunicazione della variazione del tasso di interesse legale prevista dall’art. 1284 del codice civile, conseguente al decreto ministeriale 11 dicembre 2000. Il provvedimento precisa il fondamento normativo della revisione e indica la nuova percentuale applicabile dal 1° gennaio 2001.

Base normativa della modifica

La circolare richiama l’art. 2, comma 185, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica". Tale disposizione attribuisce al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica il potere di modificare annualmente il saggio degli interessi legali, sulla base di parametri economici oggettivi.

Criteri di determinazione

La misura del saggio deve essere aggiornata considerando:

  • il rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi;
  • il tasso di inflazione registrato nell’anno.

Decreto ministeriale e pubblicazione

Sulla base di tali elementi, il Ministro ha emanato il decreto 11 dicembre 2000, pubblicato nella G.U. – serie generale – n. 292 del 15 dicembre 2000, con il quale è stata stabilita la nuova misura del saggio di interesse legale.

Nuovo tasso applicabile

Dal 1° gennaio 2001 il saggio degli interessi legali è fissato al 3,5% in ragione d’anno.

Punti principali

Base normativa della revisione del saggio legale

Si richiama l’art. 2, comma 185, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che attribuisce al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica la facoltà di modificare annualmente il saggio degli interessi legali di cui all’art. 1284 del codice civile. La revisione deve essere effettuata sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato con durata non superiore a dodici mesi e tenendo conto del tasso di inflazione registrato nell’anno.

Decreto ministeriale 11 dicembre 2000

Il Ministro, valutati il rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato considerati e il tasso di inflazione annuo registrato, ha emanato il decreto 11 dicembre 2000, pubblicato nella G.U. – serie generale – n. 292 del 15 dicembre 2000, con cui è stata disposta la nuova misura del saggio di interesse legale.

Misura applicabile dal 1° gennaio 2001

A decorrere dal 1° gennaio 2001, il saggio degli interessi legali di cui all’art. 1284 del codice civile è fissato al 3,5% in ragione d’anno.

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