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Sentenza

Sentenza del 07/04/2016 n. 82 - Comm. Trib. I grado di Trento

ICI - AVVISO DI ACCERTAMENTO - NOTIFICAZIONE A MEZZO RACCOMANDATA A/R - MANCATA CONSEGNA AL DESTINATARIO - RIPETIZIONE DELLA NOTIFICA DECORSI I TERMINI DI ACCERTAMENTO ED OLTRE UN TERMINE RAGIONEVOLMENTE CONTENUTO - DECADENZA DEL POTERE ACCERTATIVO.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguarda la mancata consegna al destinatario dell’avviso di accertamento notificato tramite raccomandata A/R. Il contribuente ha sostenuto che la successiva ripetizione della notifica, effettuata dopo la scadenza del termine decadenziale per l’accertamento e oltre un termine ragionevolmente contenuto dalla conoscenza dell’esito negativo della prima notificazione, non potesse sanare la decadenza dell’Ente dal potere di accertare.

La decisione

La sentenza afferma che, quando la prima notificazione non si perfeziona per motivi non imputabili all’Ente impositore, quest’ultimo evita la decadenza solo se dimostra una delle seguenti circostanze: la ripetizione della notifica con esito positivo entro il termine decadenziale; la piena conoscenza dell’atto da parte del contribuente entro tale termine; oppure l’attivazione di un nuovo procedimento notificatorio entro un termine ragionevolmente contenuto, calcolato considerando il tempo necessario per conoscere l’esito negativo della prima notifica e acquisire le informazioni utili. Nel caso descritto, la ripetizione tardiva e non tempestiva della notifica comporta la decadenza dal potere accertativo.

Norme richiamate

  • Norme sui termini decadenziali del potere di accertamento tributario

    L’Ente impositore deve notificare l’atto entro il termine previsto dalla legge; una notificazione non perfezionata non impedisce automaticamente la decadenza, salvo che ricorrano specifiche condizioni di tempestività o di conoscenza effettiva dell’atto.

  • Norme sulla notificazione degli atti tributari a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento

    La spedizione della raccomandata non è sempre sufficiente a salvaguardare il potere accertativo quando la consegna al destinatario non avviene. In caso di esito negativo, l’Ente deve intervenire nuovamente entro un termine ragionevolmente contenuto.

Massime di principio

  • La mancata consegna di un avviso di accertamento non consente automaticamente all’Ente di ripetere la notifica in qualsiasi momento: deve rispettare il termine decadenziale oppure agire senza ritardo dopo aver appreso l’esito negativo della prima notifica.
  • Per valutare la tempestività della seconda notificazione occorre considerare concretamente quando l’Ente avrebbe potuto conoscere l’insuccesso della prima, i tempi ordinari di restituzione della raccomandata e la diligenza impiegata per reperire le informazioni necessarie.
  • La decadenza può essere esclusa se il contribuente ha acquisito piena conoscenza dell’atto entro il termine previsto, anche se la consegna formale presenta problemi, purché tale conoscenza sia effettivamente provata.
  • In situazioni analoghe è importante verificare le date di spedizione, tentata consegna, restituzione della raccomandata, conoscenza dell’esito da parte dell’Ente e successiva ripetizione della notifica.
  • Un ritardo ingiustificato dell’Amministrazione nella riattivazione della procedura notificatoria, soprattutto se successivo alla scadenza del termine di accertamento, può determinare l’invalidità dell’atto per decadenza dal potere accertativo.

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