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Sentenza

Sentenza del 07/04/2016 n. 77 - Corte Costituzionale

Finanza pubblica- contabilità nazionale e degli enti pubblici- Nota del Ministero dell'economia e delle finanze in ordine all' inclusione del gettito IVA calcolato sull'incremento delle accise sui carburanti ,riscosso sul territorio regionale, tra le risorse attribuite all'Erario-ricorso della regione Sicilia su atto conseguenziale - inammissibilità.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La Regione siciliana ha promosso conflitto di attribuzione contro la nota del Ministero dell'economia e delle finanze n. 26757 del 5 dicembre 2012 e contro il decreto ministeriale adottato nella stessa data, sostenendo che tali atti avessero illegittimamente incluso tra le somme riservate all'Erario anche il gettito IVA calcolato sull'aumento delle accise sui carburanti riscosso nel territorio regionale, pari a circa 1.169.273,25 euro. Secondo la Regione, l'IVA sarebbe spettata integralmente alla Sicilia ai sensi dell'art. 36 dello Statuto regionale e dell'art. 2 del D.P.R. n. 1074 del 1965, poiché la legge avrebbe previsto la riserva statale soltanto per il maggior gettito delle accise. È stata inoltre dedotta la violazione del principio di leale collaborazione.

La decisione

La Corte costituzionale ha dichiarato il conflitto inammissibile. Ha escluso il difetto di tono costituzionale, ritenendo che la contestazione della lesione delle competenze finanziarie regionali fosse sufficiente. Tuttavia, ha rilevato che la nota e il decreto impugnati erano atti meramente consequenziali, confermativi ed esecutivi dell'art. 2, commi 3 e 4, del D.L. n. 74 del 2012, convertito dalla L. n. 122 del 2012, che la Regione non aveva impugnato tempestivamente. Secondo la Corte, la locuzione legislativa "risorse derivanti dall'aumento" delle accise comprendeva sia il maggior gettito delle accise sia l'IVA correlata, calcolata su una base imponibile comprensiva dell'accisa. Non era quindi possibile utilizzare l'impugnazione degli atti attuativi per contestare indirettamente la norma legislativa presupposta. La dichiarata inammissibilità ha impedito anche l'esame della questione di legittimità costituzionale sollevata in via subordinata.

Norme richiamate

  • Art. 36, primo comma, del R.D.Lgs. 15 maggio 1946, n. 455 (Statuto della Regione siciliana)

    La Regione lo invocava per sostenere la propria competenza e spettanza sulle entrate tributarie riscosse nel territorio regionale, salvo le specifiche ipotesi di riserva statale.

  • Art. 2, primo comma, del D.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074

    La disposizione disciplina la spettanza alla Regione siciliana delle entrate tributarie e le condizioni per la riserva allo Stato delle nuove entrate, che devono essere previste dalla legge e destinate a finalità statali.

  • Art. 2, commi 3 e 4, del D.L. 6 giugno 2012, n. 74, convertito dalla L. 1 agosto 2012, n. 122

    Le risorse derivanti dall'aumento dell'aliquota delle accise sui carburanti sono destinate al Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate; un decreto ministeriale stabilisce le modalità di individuazione del maggior gettito di competenza delle autonomie speciali da riservare all'Erario.

    La Corte ha interpretato in senso ampio l'espressione "risorse derivanti dall'aumento", includendovi non solo l'accisa incrementata, ma anche il maggior gettito IVA generato dall'aumento dell'accisa, in quanto questa concorre alla formazione della base imponibile IVA.

  • Artt. 119 e 120 della Costituzione

    Sono richiamati nel titolo della controversia come parametri costituzionali del conflitto relativo all'autonomia finanziaria regionale e ai rapporti finanziari tra Stato e Regioni; la Corte non ha esaminato nel merito la loro violazione, avendo dichiarato il ricorso inammissibile.

  • Principio di leale collaborazione

    La Corte ha precisato che la leale collaborazione può richiedere il coinvolgimento regionale quando la determinazione concreta del gettito è complessa, ma non impone necessariamente il raggiungimento di un'intesa né impedisce allo Stato di adottare una decisione finale in caso di dissenso. Nel caso concreto, inoltre, la legge non prevedeva uno specifico procedimento concertativo.

Massime di principio

  • Un atto amministrativo o ministeriale meramente attuativo, confermativo o esplicativo di una legge non può essere utilizzato per impugnare indirettamente la legge presupposta: se la lesione deriva già dalla legge, questa deve essere contestata entro i termini previsti.
  • Nei conflitti di attribuzione è necessario distinguere tra la contestazione dell'appartenenza del potere, che ha tono costituzionale, e la semplice contestazione delle modalità con cui il potere è stato esercitato.
  • Quando una norma destina allo Stato le "risorse derivanti" da un determinato incremento tributario, l'espressione può comprendere anche i tributi indiretti collegati o conseguenti all'incremento, se ciò è coerente con il testo normativo e con la finalità dell'intervento.
  • La partecipazione dell'ente territoriale non equivale necessariamente a un diritto di veto o al conseguimento dell'intesa: il principio di leale collaborazione richiede un confronto effettivo, ma normalmente consente allo Stato di assumere la decisione finale.
  • Per contestare efficacemente un prelievo o una riserva erariale occorre impugnare tempestivamente l'atto che introduce o fonda direttamente la misura, non soltanto gli atti successivi che ne quantificano o regolano l'applicazione.

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