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Sentenza

Sentenza del 07/04/2016 n. 78 - Corte Costituzionale

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società aveva impugnato due inviti bonari con cui la segreteria della Commissione tributaria le chiedeva di integrare il contributo unificato versato per due ricorsi cumulativi, ciascuno diretto contro più intimazioni di pagamento. La società sosteneva che il contributo dovesse essere calcolato una sola volta sulla somma complessiva dei tributi contestati nel ricorso cumulativo. La segreteria, applicando l'art. 14, comma 3-bis, del d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dalla legge n. 147 del 2013, aveva invece calcolato il contributo separatamente per ciascun atto impugnato. La Commissione tributaria ha dubitato della legittimità costituzionale di tale criterio per possibile violazione degli artt. 3, 24, 53, 113 e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione agli artt. 6 e 13 CEDU.

La decisione

La Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili tutte le questioni di legittimità costituzionale. Non ha quindi dichiarato incostituzionale la norma né imposto il criterio alternativo sostenuto dalla società. La Corte ha rilevato che il giudice rimettente non aveva adeguatamente motivato le censure: non aveva spiegato perché tributi e sanzioni, aventi natura e funzione diverse, dovessero ricevere lo stesso trattamento; non aveva giustificato l'utilizzo della disciplina del processo civile come parametro di confronto; l'art. 53 Cost. non è applicabile alle spese di giustizia nei termini prospettati; non era stato dimostrato che il criterio contestato impedisse o rendesse eccessivamente oneroso l'accesso alla giustizia; infine, il richiamo agli artt. 6 e 13 CEDU era rimasto meramente assertivo.

Norme richiamate

  • Art. 14, comma 3-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (TUSG)

    Il valore della lite è determinato, per ciascun atto impugnato anche in appello.

    Nel processo tributario cumulativo il contributo unificato deve essere determinato in relazione a ciascun atto impugnato, anziché sulla sola somma complessiva dei valori controversi. La Corte non ha però esaminato nel merito la conformità costituzionale della disposizione, dichiarando le questioni inammissibili.

  • Art. 12, comma 5, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, nella formulazione allora applicabile

    Per valore della lite si intende l'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato; in caso di controversie relative esclusivamente alle irrogazioni di sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste.

    Il valore della lite tributaria è normalmente costituito dal tributo contestato, esclusi interessi e sanzioni; se la controversia riguarda esclusivamente sanzioni, rileva la somma delle sanzioni.

  • Art. 1, comma 598, lettera a), legge 27 dicembre 2013, n. 147

    La disposizione ha precisato, dal 1° gennaio 2014, che il valore della lite ai fini del contributo unificato va determinato per ciascun atto impugnato, anche in appello.

  • Art. 9, comma 1, d.P.R. n. 115 del 2002

    Prevede il pagamento del contributo unificato di iscrizione a ruolo per ciascun grado di giudizio nel processo civile, amministrativo e tributario.

  • Art. 3 Cost.

    Il rimettente denunciava violazione dell'uguaglianza e della ragionevolezza, ma la Corte ha ritenuto insufficiente il confronto proposto, anche perché i diversi criteri di tassazione dipendono dalle peculiarità dei vari riti e delle pretese azionate.

  • Art. 53 Cost.

    La Corte ha ribadito che il principio di capacità contributiva non opera, nei termini prospettati, per le spese di giustizia dovute da chi richiede l'attivazione di uno specifico servizio giudiziario.

  • Artt. 24 e 113 Cost.

    La doglianza relativa alla limitazione del diritto di difesa e della tutela contro gli atti amministrativi è stata dichiarata inammissibile per carenza di motivazione concreta sull'effettivo ostacolo all'accesso alla giustizia.

  • Art. 117, primo comma, Cost., in relazione agli artt. 6 e 13 CEDU

    Il richiamo al diritto a un processo equo e a un ricorso effettivo è stato ritenuto meramente assertivo, non essendo stata dimostrata una concreta compromissione di tali diritti.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, quando un unico ricorso riguarda più atti impositivi, il contributo unificato deve essere calcolato separatamente per ciascun atto impugnato, secondo il criterio previsto dall'art. 14, comma 3-bis, del d.P.R. n. 115 del 2002.
  • Il ricorso cumulativo può comportare un contributo complessivo maggiore rispetto a un ricorso contro un unico atto di pari valore, perché la base di calcolo è riferita ai singoli atti e non alla sola somma finale delle pretese.
  • La disciplina del processo civile sul cumulo delle domande non può essere automaticamente utilizzata come parametro per contestare il regime del processo tributario, che ha struttura necessariamente impugnatoria degli atti.
  • Per contestare costituzionalmente un contributo giudiziario non basta affermare che esso è oneroso o svantaggioso: occorre dimostrare concretamente l'irragionevolezza della disciplina o che l'importo costituisca un ostacolo effettivo e sproporzionato all'accesso alla giustizia.
  • Tributi e sanzioni tributarie possono essere assoggettati a criteri diversi, perché hanno natura, funzione e disciplina giuridica differenti.
  • La dichiarazione di inammissibilità non equivale a una conferma assoluta della costituzionalità della norma nel merito: significa che le questioni non erano state formulate o motivate in modo sufficiente per consentire alla Corte di esaminarle.

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