Sentenza del 07/04/2016 n. 155 - Comm. Trib. Prov. Rieti
Finanza locale - ICI -Aree fabbricabili - Mancata valutazione capacità edificatoria delle aree - Edificabilità di un'area attribuita dal Piano Regolator - Presunta minore edificabilità - Illegittimità dell'accertamento - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha sostenuto che l'Amministrazione comunale non avesse considerato la presunta minore capacità edificatoria dell'area nella determinazione della base imponibile ICI e che, di conseguenza, l'accertamento fondato sul valore venale fosse illegittimo. In particolare, è stata dedotta una diversa o ridotta edificabilità rispetto a quella risultante dalla pianificazione urbanistica comunale.
La decisione
La contestazione è stata respinta. Ai fini ICI, l'edificabilità dell'area si desume dal piano regolatore generale adottato dal Comune. La variazione della base imponibile può essere giustificata soltanto da una modifica formale dello strumento urbanistico che comporti una diversa classificazione del terreno. La mera allegazione di una minore edificabilità, se non dimostrata o non risultante da atti formali del Comune, non è sufficiente a rendere illegittimo l'accertamento fondato sul valore venale.
Norme richiamate
Art. 31, comma 20, Legge n. 289/2002
La disposizione è richiamata nel quadro della disciplina della tassazione delle aree edificabili e della determinazione della base imponibile, collegata al valore venale dell'area secondo la sua qualificazione urbanistica.
Piano regolatore generale comunale
La qualificazione urbanistica risultante dal piano regolatore adottato dal Comune costituisce il riferimento principale per stabilire se un'area sia edificabile ai fini fiscali.
Massime di principio
- Per valutare l'edificabilità di un'area ai fini dell'imposta, occorre fare riferimento alla classificazione risultante dagli strumenti urbanistici comunali, non soltanto alle condizioni concrete o alle difficoltà di edificazione.
- La riduzione del valore imponibile per una presunta minore edificabilità deve essere provata con elementi concreti e, soprattutto, con atti formali dell'Amministrazione o con una modifica dello strumento urbanistico.
- La semplice affermazione del contribuente secondo cui l'area sarebbe difficilmente edificabile non è sufficiente per superare la classificazione urbanistica e l'accertamento basato sul valore venale.
- Una diversa imposizione può essere giustificata quando il Comune modifica formalmente la destinazione urbanistica o la classificazione del terreno; in assenza di tale modifica, l'accertamento conserva la propria base normativa.
- In situazioni analoghe, è quindi essenziale verificare il piano regolatore vigente, gli eventuali atti urbanistici successivi e la documentazione ufficiale che dimostri una concreta riduzione della capacità edificatoria.
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