Sentenza del 07/04/2016 n. 76 - Corte Costituzionale
Politiche sociali- adozione - impugnazione da parte del giudice a quo degli artt. 35 e 36 della legge 4 maggio 1983, n. 184 nella loro interezza- riferimento in motivazione solo ad una parte degli stessi- inadeguata individuazione della fattispecie- inammissibilità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il Tribunale per i minorenni di Bologna dubitava della legittimità costituzionale degli artt. 35 e 36 della legge n. 184 del 1983, nella parte in cui avrebbero impedito di riconoscere, senza una valutazione concreta dell'interesse del minore, una sentenza straniera di adozione pronunciata in favore del coniuge dello stesso sesso del genitore biologico. Il giudice riteneva che il divieto potesse violare gli artt. 2, 3, 30, 31 e 117 Cost., quest'ultimo in relazione agli artt. 8 e 14 CEDU, incidendo sulla continuità della vita familiare e sull'interesse superiore del minore. La Corte costituzionale, tuttavia, ha rilevato che il giudice rimettente aveva individuato in modo errato e contraddittorio la disciplina applicabile: aveva confuso il riconoscimento automatico previsto dall'art. 41, comma 1, della legge n. 218 del 1995 con il procedimento giudiziale previsto dal comma 2 dello stesso articolo e dagli artt. 35 e 36 della legge n. 184 del 1983. Inoltre, aveva erroneamente ricondotto il caso all'art. 36, comma 4, della legge n. 184 del 1983, norma riguardante l'adozione internazionale di minori stranieri in stato di abbandono da parte di cittadini italiani residenti all'estero, mentre al momento dell'adozione la richiedente era cittadina statunitense e la minore era cittadina americana. Questa errata qualificazione dei fatti e del quadro normativo ha inciso sulla rilevanza delle questioni.
La decisione
La Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 35 e 36 della legge n. 184 del 1983. Non ha quindi esaminato nel merito se tali norme fossero compatibili con la Costituzione o con la CEDU in relazione al riconoscimento dell'adozione da parte del coniuge dello stesso sesso del genitore biologico. L'intervento dell'associazione Avvocatura per i diritti LGBTI è stato dichiarato inammissibile perché l'associazione non era parte del giudizio principale né titolare di un interesse qualificato e direttamente inerente al rapporto sostanziale controverso. La pronuncia non stabilisce dunque né un divieto definitivo né un diritto generale al riconoscimento dell'adozione, ma si limita a rilevare l'inammissibilità della questione per difetti di individuazione della disciplina applicabile, dei fatti e della rilevanza.
Norme richiamate
Art. 35 della legge 4 maggio 1983, n. 184
Il riconoscimento del provvedimento di adozione di un minore pronunciato all'estero non può avere luogo ove contrario ai principi fondamentali che regolano nello Stato il diritto di famiglia e dei minori.
La disposizione disciplina, insieme all'art. 36, il riconoscimento giudiziale in Italia di provvedimenti stranieri di adozione nell'ambito della normativa speciale sull'adozione dei minori. La Corte non ne ha esaminato la compatibilità costituzionale, perché la questione era stata formulata sulla base di una ricostruzione normativa e fattuale non corretta.
Art. 36 della legge 4 maggio 1983, n. 184
L'adozione pronunciata dalla competente autorità di un Paese straniero a istanza di cittadini italiani, che dimostrino al momento della pronuncia di aver soggiornato continuativamente nello stesso e di avervi avuto la residenza da almeno due anni, viene riconosciuta ad ogni effetto in Italia con provvedimento del tribunale per i minorenni, purché conforme ai principi della Convenzione.
Il comma 4 riguarda una specifica ipotesi di adozione internazionale di minori stranieri in stato di abbandono da parte di cittadini italiani stabilmente residenti all'estero. Non era applicabile alla fattispecie descritta, poiché al momento dell'adozione la richiedente era cittadina statunitense e la minore era cittadina americana.
Art. 41 della legge 31 maggio 1995, n. 218
Restano ferme le disposizioni delle leggi speciali in materia di adozione dei minori.
Il comma 1 prevede, in via generale, il riconoscimento automatico dei provvedimenti stranieri mediante rinvio agli artt. 64, 65 e 66 della legge n. 218 del 1995; il comma 2 mantiene invece ferma la disciplina speciale della legge n. 184 del 1983. I due procedimenti non possono essere applicati contemporaneamente: occorre prima stabilire quale regime sia applicabile.
Art. 44, comma 1, lettera b), della legge 4 maggio 1983, n. 184
Adozione in casi particolari del figlio del coniuge.
La disposizione era richiamata dal giudice rimettente per qualificare il rapporto adottivo come adozione del figlio del coniuge, ma la Corte non ha valutato nel merito se essa potesse applicarsi a una coppia dello stesso sesso o fondare il riconoscimento della sentenza straniera.
Articoli 2, 3, 30, 31 e 117 della Costituzione
Sono stati invocati dal giudice rimettente per tutelare i diritti fondamentali del minore, la continuità della vita familiare, l'eguaglianza, la ragionevolezza e gli obblighi internazionali. La Corte non ha esaminato tali censure nel merito.
Articoli 8 e 14 CEDU
Sono stati richiamati in relazione all'art. 117 Cost. per sostenere la tutela della vita familiare e il divieto di discriminazione. Anche su questo profilo la Corte non si è pronunciata sostanzialmente.
Massime di principio
- Una questione di legittimità costituzionale può essere dichiarata inammissibile se il giudice rimettente individua in modo errato la disciplina applicabile o qualifica erroneamente i fatti, quando tale errore incide sulla rilevanza della questione.
- Nel riconoscimento di provvedimenti stranieri occorre distinguere il regime generale di riconoscimento automatico previsto dalla legge di diritto internazionale privato dalle procedure speciali in materia di adozione dei minori; non è possibile fondare il ragionamento contemporaneamente su entrambi i regimi senza spiegare quale sia applicabile.
- La cittadinanza e la residenza delle parti al momento dell'adozione possono essere decisive per stabilire quale norma sul riconoscimento dell'adozione internazionale trovi applicazione; non è sufficiente considerare la situazione personale successiva.
- Una pronuncia di inammissibilità per difetti processuali o di rilevanza non equivale a una decisione sul merito: non risolve definitivamente la questione della compatibilità costituzionale o del possibile riconoscimento dell'adozione in casi analoghi.
- Nel giudizio incidentale davanti alla Corte costituzionale possono intervenire, di regola, soltanto le parti del giudizio principale o soggetti titolari di un interesse qualificato, immediato e direttamente collegato al rapporto sostanziale controverso.
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