Circolare n. 11 del 18/05/2018
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce l’ambito applicativo della cessione del credito corrispondente alle detrazioni per interventi di efficienza energetica, alla luce delle modifiche introdotte dalla legge di bilancio 2018. Vengono riepilogati i soggetti che possono cedere il credito, i destinatari ammessi, i limiti alla cedibilità, con particolare attenzione ai contribuenti in no tax area e all’esclusione di banche e intermediari finanziari in molti casi. La circolare precisa inoltre chi debba intendersi per "altri soggetti privati" e individua le categorie di soggetti finanziari comunque escluse dal novero dei cessionari, salvaguardando i comportamenti già tenuti in precedenza nel rispetto del provvedimento di prassi.
Cessione del credito per detrazioni da interventi di efficienza energetica ex art. 14 DL 63/2013
Cessione del credito per interventi di efficienza energetica ex articolo 14 DL 63/2013
La circolare fornisce chiarimenti sull’ambito di applicazione della cessione del credito corrispondente alle detrazioni per interventi di riqualificazione energetica, tenendo conto delle modifiche apportate dalla legge di bilancio 2018. Il documento ricostruisce il quadro normativo, individua i soggetti interessati, chiarisce i limiti soggettivi della cessione e precisa la decorrenza dei chiarimenti, con particolare attenzione alle esigenze di finanza pubblica.
Quadro normativo di riferimento
L’articolo 14 del decreto-legge n. 63 del 2013 disciplina la cessione del credito legato alle detrazioni per spese di efficienza energetica su edifici esistenti, parti comuni e singole unità immobiliari. La circolare richiama le principali modifiche succedutesi nel tempo:
- la legge n. 208/2015 ha introdotto il comma 2-ter, consentendo ai soggetti in no tax area di cedere il credito ai fornitori per spese sostenute nel 2016 su parti comuni condominiali;
- la legge n. 232/2016 ha introdotto il comma 2-sexies, prevedendo per il periodo 1° gennaio 2017 - 31 dicembre 2021 la cessione del credito per specifici interventi su parti comuni condominiali, con detrazione pari al 70% o al 75% delle spese;
- la legge di bilancio 2018 ha esteso la possibilità di cessione anche alle detrazioni relative a interventi sulle singole unità immobiliari e ha previsto ulteriori agevolazioni, tra cui quella per interventi congiunti di riduzione del rischio sismico e riqualificazione energetica sulle parti comuni degli edifici condominiali.
La circolare precisa inoltre che le modalità attuative erano state già definite da precedenti provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle entrate e che, per le nuove disposizioni, sarà emanato un ulteriore provvedimento operativo.
Interventi agevolabili e misure della detrazione
Viene riportato l’elenco degli interventi per i quali la detrazione può essere oggetto di cessione, con le relative aliquote introdotte dalla legge di bilancio 2018. In particolare, risultano considerati:
- interventi su parti comuni condominiali o singole unità immobiliari relativi a serramenti e infissi, schermature solari, caldaie a biomassa, caldaie a condensazione classe A, pompe di calore, scaldacqua a pompa di calore, coibentazione dell’involucro, collettori solari, generatori ibridi, sistemi di building automation e microcogeneratori;
- interventi condominiali di coibentazione dell’involucro con superficie interessata superiore al 25% della superficie disperdente lorda, per i quali la detrazione è pari al 70%;
- interventi analoghi con conseguimento della qualità media dell’involucro, per i quali la detrazione sale al 75%;
- interventi sulle parti comuni condominiali finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica, per i quali la detrazione è pari all’80% in caso di riduzione di una classe di rischio e all’85% in caso di riduzione di due classi.
Per questi ultimi interventi è ricordato che la detrazione si ripartisce in dieci quote annuali e si applica su un ammontare di spesa non superiore a 136.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari del condominio.
Soggetti che possono cedere il credito
La circolare afferma che la cessione riguarda tutti i soggetti potenzialmente beneficiari della detrazione, compresi quelli che, in concreto, non potrebbero utilizzarla per incapienza o perché l’imposta lorda è assorbita da altre detrazioni. La facoltà di cessione è dunque riconosciuta anche ai soggetti IRES e ai cessionari del credito, che possono a loro volta procedere a una ulteriore cessione nei limiti stabiliti.
Per i soggetti in no tax area è prevista una disciplina più ampia: essi possono cedere il credito anche a banche e intermediari finanziari, oltre che ai fornitori e ad altri soggetti privati. Tale facoltà è tuttavia subordinata alla circostanza che l’incapienza sussista nell’anno precedente a quello di sostenimento della spesa.
Destinatari della cessione e limiti alla cedibilità
La circolare distingue i possibili cessionari in tre categorie:
- fornitori dei beni e servizi necessari alla realizzazione degli interventi agevolabili;
- altri soggetti privati, da intendersi come soggetti diversi dai fornitori e collegati al rapporto che ha dato origine alla detrazione;
- banche e intermediari finanziari, ma solo nelle ipotesi di cessione effettuate da contribuenti in no tax area.
Su impulso del parere della Ragioneria Generale dello Stato, viene chiarito che la cessione non può essere illimitata, poiché ciò trasformerebbe di fatto il beneficio fiscale in uno strumento finanziario negoziabile con effetti negativi immediati sui saldi di finanza pubblica. Di conseguenza:
- è ammessa una sola eventuale cessione successiva a quella originaria;
- per "altri soggetti privati" devono intendersi solo soggetti diversi dai fornitori e comunque collegati al rapporto che ha dato origine alla detrazione;
- restano esclusi, per i contribuenti diversi dalla no tax area, gli istituti di credito e gli intermediari finanziari.
La circolare precisa inoltre che la cessione non può essere effettuata nei confronti delle pubbliche amministrazioni di cui al decreto legislativo n. 165 del 2001.
Banche e intermediari finanziari: perimetro dell’esclusione
Nel definire chi rientri tra banche e intermediari finanziari esclusi dal novero dei cessionari, la circolare adotta un’interpretazione estensiva. La preclusione non riguarda solo gli istituti di credito e gli intermediari autorizzati dalla Banca d’Italia ai sensi dell’articolo 106 del TUB, ma anche tutte le società classificabili, ai fini dei conti nazionali, nel settore delle società finanziarie. Il motivo è che i crediti verso lo Stato inciderebbero sull’indebitamento netto e sul debito pubblico per l’importo ceduto.
Sono quindi escluse, a titolo esemplificativo:
- i Confidi con volumi di attività pari o superiori a 150 milioni di euro;
- le società fiduciarie;
- i servicer delle operazioni di cartolarizzazione;
- le società di cartolarizzazione di cui alla legge n. 130/1999.
Soggetti cedibili in concreto
La circolare conferma invece la cedibilità del credito verso alcuni soggetti che, pur operando in ambiti finanziari o associativi, non rientrano nella categoria delle società finanziarie escluse. In particolare, il credito può essere ceduto:
- a organismi associativi, compresi consorzi e società consortili, anche se partecipati da soggetti finanziari, purché tali soggetti non abbiano una quota maggioritaria o un controllo di diritto o di fatto sull’ente;
- alle Energy Service Companies (ESCO) di cui alla direttiva 2006/32/CE e al decreto legislativo n. 115/2008;
- alle società di servizi energetici (SSE) accreditate presso il GSE, comprese le imprese artigiane e le loro forme consortili, che abbiano come oggetto sociale, anche non esclusivo, l’offerta di servizi integrati per la realizzazione e l’eventuale gestione di interventi di risparmio energetico.
Resta comunque fermo il divieto di cessione a società finanziarie, anche quando queste partecipino alla compagine di tali organismi.
Decorrenza e salvaguardia dei comportamenti pregressi
Per esigenze di tutela dell’affidamento, la circolare salva i comportamenti già tenuti dai contribuenti prima della sua pubblicazione, limitatamente ai profili per i quali è stato necessario acquisire il parere della Ragioneria Generale dello Stato. Restano quindi validi, se conformi alle indicazioni del provvedimento attuativo, gli atti di cessione già effettuati anche quando:
- siano state realizzate cessioni ulteriori rispetto a quelle oggi consentite;
- la cessione sia avvenuta verso altri soggetti privati non collegati al rapporto che ha originato la detrazione.
La circolare si chiude con l’invito alle strutture territoriali dell’Agenzia a vigilare sulla corretta applicazione delle istruzioni fornite.
Punti principali
Premessa e finalità
La circolare interviene sull’articolo 14 del DL 63/2013, che disciplina la cessione del credito corrispondente alla detrazione per interventi di riqualificazione energetica su edifici, parti comuni e singole unità immobiliari. Il documento fornisce chiarimenti sull’ambito applicativo delle nuove disposizioni introdotte dalla legge di bilancio 2018, in attesa di un nuovo provvedimento attuativo.
Evoluzione normativa
Viene ricostruita la disciplina dal comma 2-ter, introdotto dalla legge 208/2015 per i soggetti in no tax area sulle spese 2016 per interventi su parti comuni, al comma 2-sexies introdotto dalla legge 232/2016 per le spese 2017-2021 relative a specifici interventi condominiali con aliquote del 70% e 75%. La legge di bilancio 2018 estende poi la cessione anche alle detrazioni per interventi sulle singole unità immobiliari e introduce ulteriori agevolazioni, tra cui quelle per interventi antisismici congiunti a riqualificazione energetica e per nuovi soggetti assimilati agli IACP.
Interventi agevolabili e aliquote
Sono richiamati gli interventi per i quali è possibile cedere il credito: serramenti e infissi, schermature solari, caldaie a biomassa e caldaie a condensazione classe A con diverse aliquote; pompe di calore, scaldacqua a PDC, coibentazione dell’involucro, collettori solari, generatori ibridi, sistemi building automation e microcogeneratori; interventi condominiali di coibentazione dell’involucro con superficie interessata superiore al 25% della superficie disperdente, nonché quelli con qualità media dell’involucro o con riduzione del rischio sismico, con aliquote dal 70% all’85%.
Soggetti che possono cedere il credito
La cessione riguarda tutti i soggetti teoricamente beneficiari della detrazione, compresi quelli incapienti o con imposta lorda assorbita da altre detrazioni. Sono compresi anche i soggetti IRES e i cessionari del credito, che possono a loro volta cederlo. Per i soggetti in no tax area è consentita la cessione anche a banche e intermediari finanziari, purché l’incapienza sussista nell’anno precedente a quello di sostenimento della spesa.
Destinatari della cessione e limiti
La cessione può essere effettuata ai fornitori dei beni e servizi necessari ai lavori e agli altri soggetti privati, intesi come soggetti diversi dai fornitori e collegati al rapporto che ha generato la detrazione. La circolare chiarisce che la cessione non può essere illimitata: è ammessa una sola eventuale cessione successiva a quella originaria. Restano esclusi in ogni caso le pubbliche amministrazioni e, per i soggetti diversi dalla no tax area, banche e intermediari finanziari.
Individuazione di banche e intermediari finanziari esclusi
La preclusione si estende non solo agli intermediari autorizzati ai sensi dell’articolo 106 del TUB, ma anche a tutte le società classificabili nei conti nazionali nel settore delle società finanziarie, poiché i relativi crediti inciderebbero su indebitamento netto e debito pubblico. Sono quindi esclusi, ad esempio, Confidi con attività pari o superiori a 150 milioni di euro, società fiduciarie, servicer delle cartolarizzazioni e società di cartolarizzazione ex legge 130/1999.
Soggetti comunque cedibili e casi esemplificativi
La circolare ammette la cessione, a titolo esemplificativo, verso consorzi e società consortili, anche se partecipati da soggetti finanziari non maggioritari e senza controllo, nonché verso ESCO e società di servizi energetici accreditate presso il GSE, incluse le imprese artigiane e le loro forme consortili che operano nel settore dei servizi energetici. In ogni caso, resta vietata la cessione a società finanziarie, anche se facenti parte della compagine di tali organismi.
Decorrenza e tutela dell’affidamento
Con riferimento ai soli profili per i quali è stato richiesto il parere della Ragioneria Generale, sono fatti salvi i comportamenti già tenuti prima della pubblicazione della circolare, se conformi al provvedimento, anche quando abbiano riguardato cessioni ulteriori rispetto a quelle oggi consentite o cessioni verso altri soggetti privati non collegati al rapporto originario.
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