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Circolare

Circolare n. 8 del 30/04/2018

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare chiarisce le novità della legge di bilancio 2018 in materia di fatturazione e pagamento delle cessioni di carburanti, con anticipazione al 1° luglio 2018 dell’obbligo di fattura elettronica per benzina e gasolio destinati ad autotrazione e con regole specifiche su documentazione, fatture differite, registrazione e mezzi di pagamento tracciabili. Vengono inoltre illustrati i profili del credito d’imposta per gli esercenti impianti di distribuzione e un primo inquadramento dell’obbligo di fatturazione elettronica per subappaltatori e subcontraenti nei contratti con la PA. La circolare distingue con precisione i casi in cui la fattura elettronica è obbligatoria da quelli in cui restano ammesse le modalità ordinarie, chiarendo anche il trattamento di carte carburante, buoni, carte di pagamento ed altre soluzioni elettroniche.

Novità su fatturazione elettronica e pagamenti per le cessioni di carburanti

Legge 27 dicembre 2017, n. 205 - novità in tema di fatturazione e pagamento delle cessioni di carburanti

La circolare fornisce i primi chiarimenti applicativi sulle misure introdotte dalla legge di bilancio 2018 in materia di cessioni di carburanti, fatturazione elettronica, pagamenti tracciabili e credito d’imposta per gli esercenti impianti di distribuzione. Il documento interviene anche, con un primo cenno, sull’ambito dell’obbligo di fatturazione elettronica per i subappaltatori e subcontraenti nei contratti con la pubblica amministrazione.

Ambito dell’obbligo di fatturazione elettronica per i carburanti

La legge di bilancio 2018 ha anticipato al 1° luglio 2018 l’obbligo di fattura elettronica per le fatture relative alle cessioni di benzina o di gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori per uso autotrazione. La circolare precisa che tale anticipazione si riferisce ai carburanti destinati all’autotrazione e non, ad esempio, alla benzina impiegata per gruppi elettrogeni, impianti di riscaldamento, attrezzi o utensili.

Per gli altri tipi di carburante per autotrazione, l’obbligo di fatturazione elettronica decorre dal 1° gennaio 2019; fino ad allora la spesa può essere documentata con le modalità tradizionali, restando comunque possibile, in via facoltativa, emettere fattura elettronica. L’emissione deve avvenire tramite Sistema di Interscambio, secondo i formati e le regole tecniche vigenti, fermo restando il coordinamento con le altre disposizioni sulla fatturazione non espressamente derogate.

Contenuto della fattura e regole generali di documentazione

La circolare richiama gli articoli 21 e 21-bis del decreto IVA per il contenuto della fattura. In relazione ai carburanti, non è obbligatorio indicare la targa o altri estremi identificativi del veicolo, a differenza di quanto avveniva per la scheda carburante; tali dati restano tuttavia facoltativi e possono essere inseriti per esigenze di tracciabilità e per agevolare il collegamento della spesa a un determinato mezzo, anche utilizzando il campo "MezzoTrasporto" del file della fattura elettronica.

Quando più operazioni siano documentate in un unico documento, se una sola di esse rientra tra quelle soggette a fatturazione elettronica anticipata, l’intero documento deve essere emesso in forma elettronica. Pertanto, se al rifornimento di carburante si accompagnano altre prestazioni o cessioni di beni/servizi, la fattura cumulativa deve seguire il regime elettronico.

Fatture differite e documenti di trasporto

Per le cessioni di carburante accompagnate da documento di trasporto o da altro documento idoneo ai sensi del DPR 472/1996, resta possibile l’emissione di una fattura differita unica per le operazioni effettuate nello stesso mese solare nei confronti del medesimo soggetto. La fattura deve essere emessa entro il giorno 15 del mese successivo e contenere il dettaglio delle operazioni.

La circolare precisa che, a tal fine, possono essere utilizzati anche i buoni consegna emessi da attrezzature automatiche, purché contengano le informazioni richieste dalla disciplina sul documento di trasporto, cioè la data, le generalità del cedente, del cessionario e dell’eventuale incaricato del trasporto, oltre alla descrizione della natura, qualità e quantità dei beni ceduti.

Soggetti esonerati, registrazione e conservazione

L’anticipazione dell’obbligo di fatturazione elettronica non incide sugli esoneri previsti per i contribuenti in regime di vantaggio e per quelli che applicano il regime forfettario. Tali soggetti restano, quindi, esclusi dall’obbligo nei limiti già previsti dalla legge.

Quanto alla registrazione, continuano ad applicarsi le regole ordinarie non incompatibili con il nuovo sistema. Per le fatture di importo inferiore a 300 euro emesse nel corso del mese è consentita l’annotazione mediante documento riepilogativo, con indicazione dei numeri delle fatture, dell’imponibile complessivo e dell’imposta distinta per aliquota.

La circolare segnala inoltre che l’Agenzia delle entrate metterà a disposizione, entro il 1° luglio 2018, servizi per facilitare predisposizione, trasmissione e conservazione delle fatture elettroniche. Per chi aderirà all’accordo di servizio online, le fatture transitate tramite SdI saranno conservate a norma secondo il D.M. 17 giugno 2014, mediante il servizio gratuito reso disponibile dall’Agenzia.

Modalità di pagamento e condizioni per la deducibilità del costo e la detraibilità IVA

In materia di carburanti, la legge di bilancio 2018 ha subordinato la deducibilità del costo e la detraibilità dell’IVA all’utilizzo di mezzi di pagamento tracciabili: carte di credito, carte di debito o carte prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all’obbligo di comunicazione di cui all’articolo 7, sesto comma, del DPR 605/1973. È inoltre demandato al direttore dell’Agenzia l’individuazione di ulteriori mezzi idonei.

In attuazione di tale previsione, il provvedimento del 4 aprile 2018 ha riconosciuto come idonei anche gli assegni bancari e postali, circolari e non, i vaglia cambiari e postali, nonché i sistemi di pagamento elettronico previsti dal CAD. La circolare chiarisce che tali mezzi sono rilevanti non solo per la detrazione IVA ma anche per la deduzione del costo, purché la spesa sia riferibile al soggetto passivo e sussistano gli ulteriori requisiti del TUIR, quali inerenza, competenza e congruità.

Carte carburante, buoni e altri strumenti assimilati

La circolare distingue i casi in cui la carta o il buono carburante rappresentano una vera e propria cessione di carburante da quelli in cui il titolo è un semplice documento di legittimazione. Se la carta o il buono consentono l’acquisto esclusivo di carburante presso un solo gestore o nell’ambito di accordi riconducibili a un determinato circuito, il pagamento alla ricarica o cessione deve essere documentato con fattura elettronica.

Diversamente, se il buono o la carta consentono il rifornimento presso più operatori, incluse le cosiddette pompe bianche, oppure consentono l’acquisto di beni e servizi diversi, si è in presenza di un documento di legittimazione non soggetto a IVA ai sensi dell’articolo 2, comma 3, lettera a), del decreto IVA e, quindi, non soggetto a fatturazione elettronica.

La circolare richiama anche l’evoluzione europea in materia di buoni monouso e multiuso e precisa che, per i buoni emessi e utilizzati fino al 31 dicembre 2018 in conformità ai precedenti orientamenti amministrativi, non verranno applicate sanzioni anche se difformi dalle nuove indicazioni.

Pagamenti con carte di credito, debito e prepagate

Tra i mezzi espressamente ammessi figurano le carte di credito, di debito e prepagate. La circolare chiarisce che il secondo elenco di strumenti richiamato dal provvedimento del 4 aprile 2018 non è meramente ripetitivo del primo: in coerenza con la finalità di tracciare i pagamenti, sono validi anche i mezzi emessi da operatori non soggetti all’obbligo di comunicazione fiscale, purché consentano la tracciabilità dell’operazione.

Sono inoltre ritenuti validi i pagamenti effettuati in via mediata ma riconducibili al soggetto passivo tramite una catena ininterrotta di operazioni tracciabili. È fatto l’esempio del dipendente che effettua il rifornimento per l’autovettura aziendale durante una trasferta e poi viene rimborsato con strumenti tracciabili; in tal caso la spesa resta deducibile, ferma la verifica degli ulteriori requisiti previsti dalla normativa fiscale.

La circolare richiama anche i servizi offerti da operatori del settore, come card, app o dispositivi elettronici, che consentono l’acquisto di carburante con addebito diretto su conto corrente o carta di credito, o tramite provvista periodicamente ricostituita: anche in questi casi, se i rapporti sono regolati con modalità tracciabili, non sorgono dubbi sulla riferibilità della spesa al soggetto passivo.

Credito d’imposta per gli esercenti impianti di distribuzione

L’articolo 1, comma 924, della legge di bilancio 2018 riconosce agli esercenti di impianti di distribuzione un credito d’imposta pari al 50% del totale delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate dal 1° luglio 2018 tramite carte di credito emesse da operatori finanziari soggetti agli obblighi di comunicazione. Il beneficio è concesso nel rispetto della disciplina europea sugli aiuti de minimis.

La circolare interpreta in modo sostanziale la nozione di "esercenti di impianti", ritenendola riferita a chiunque svolga legittimamente tale attività e sostenga il costo delle commissioni. Per coerenza con la ratio della norma, il credito d’imposta viene esteso anche alle transazioni effettuate con carte di debito o prepagate.

Obblighi di fatturazione elettronica per subappaltatori e subcontraenti nei lavori pubblici

L’anticipazione al 1° luglio 2018 riguarda anche le prestazioni rese da subappaltatori e subcontraenti della filiera nell’ambito di contratti di appalto con una pubblica amministrazione. La circolare precisa che l’obbligo opera per i rapporti diretti tra la pubblica amministrazione e il titolare del contratto, nonché tra quest’ultimo e i soggetti di cui si avvale; restano invece esclusi i rapporti ulteriormente interposti nella catena dei subaffidamenti.

A titolo esemplificativo, se l’impresa A contratta con la PA X e si avvale di B e C, le prestazioni di A verso X e di B o C verso A devono essere documentate con fattura elettronica. Se invece B o C si avvalgono a loro volta di un soggetto D, quest’ultimo potrà ancora emettere fatture secondo le regole ordinarie, almeno fino al 1° gennaio 2019.

Infine, la fattura elettronica deve riportare obbligatoriamente il CIG e il CUP, che vanno inseriti nei campi informativi indicati dal provvedimento direttoriale: "DatiOrdineAcquisto", "DatiContratto", "DatiConvenzione", "DatiRicezione" o "Datifatturecollegate".

Punti principali

Obbligo di fatturazione elettronica per benzina e gasolio per autotrazione

Dal 1° luglio 2018 le cessioni di benzina o gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori per uso autotrazione devono essere documentate con fattura elettronica. La circolare precisa che l’anticipazione non riguarda altri usi della benzina o altri carburanti non riferiti all’autotrazione; per questi, l’obbligo decorre dal 1° gennaio 2019, salvo facoltà di emissione elettronica anticipata.

Contenuto della fattura e documentazione delle operazioni

La fattura elettronica deve rispettare le regole generali degli articoli 21 e 21-bis del decreto IVA. Non è obbligatorio indicare targa o altri identificativi del veicolo, sebbene tali dati possano essere inseriti facoltativamente, anche nel campo MezzoTrasporto, per finalità di tracciabilità e deducibilità. Se in un’unica fattura confluiscono operazioni soggette a fatturazione elettronica e altre operazioni diverse, l’intero documento deve essere elettronico.

Fatture differite e documenti di trasporto

Per le cessioni di carburante accompagnate da documento di trasporto o altro documento idoneo ai sensi del DPR 472/1996, è possibile emettere una sola fattura differita entro il giorno 15 del mese successivo, riepilogando le operazioni effettuate nello stesso mese con il medesimo soggetto. In tale ambito possono essere utilizzati anche i buoni consegna delle attrezzature automatiche, se contengono le informazioni richieste.

Regole per soggetti esonerati e registrazione/conservazione

Restano applicabili gli esoneri già previsti per i contribuenti in regime di vantaggio e per i forfettari. Le fatture elettroniche devono essere registrate secondo le regole ordinarie; per fatture di importo inferiore a 300 euro emesse nel corso del mese è possibile annotare un documento riepilogativo. L’Agenzia delle entrate mette inoltre a disposizione servizi per predisposizione, trasmissione e conservazione, con possibilità di conservazione a norma tramite accordo di servizio.

Mezzi di pagamento idonei per deducibilità e detraibilità

Per rendere deducibili i costi di carburante e detraibile la relativa IVA, la legge richiede pagamenti tracciabili: carte di credito, di debito o prepagate emesse da operatori soggetti agli obblighi di comunicazione, oltre ad altri mezzi ritenuti idonei dal provvedimento del 4 aprile 2018. Sono considerati validi anche assegni, vaglia e strumenti elettronici previsti dal CAD. La circolare chiarisce che tali mezzi valgono anche ai fini della deducibilità del costo, non solo della detrazione IVA.

Carte, buoni carburante e sistemi di pagamento evoluti

Per carte e buoni carburante, il pagamento tracciabile può avvenire anche in un momento diverso dalla cessione, come nei sistemi di netting o in carte che consentono l’acquisto esclusivo di carburante. Se il buono o la carta consentono il rifornimento presso una pluralità di operatori o l’acquisto di più beni e servizi, si tratta invece di un semplice documento di legittimazione, non soggetto a IVA né a fatturazione elettronica. Per i buoni emessi e utilizzati fino al 31 dicembre 2018 in coerenza con i precedenti orientamenti non vengono applicate sanzioni.

Carte di credito, debito e prepagate e pagamenti mediati

La circolare conferma la validità dei pagamenti effettuati con carte di credito, debito e prepagate, anche se emesse da operatori non soggetti all’obbligo di comunicazione, purché la spesa sia comunque tracciabile. Sono validi anche i pagamenti mediati ma riconducibili al soggetto passivo tramite una catena ininterrotta di operazioni tracciabili, ad esempio il rimborso al dipendente che ha sostenuto la spesa di carburante durante una trasferta.

Credito d’imposta per gli esercenti impianti di distribuzione

Agli esercenti di impianti di distribuzione di carburante spetta un credito d’imposta pari al 50% delle commissioni addebitate per transazioni effettuate dal 1° luglio 2018 con carte di credito. La circolare interpreta la misura in modo estensivo, riconoscendola anche per transazioni effettuate con carte di debito o prepagate, coerentemente con la ratio di favorire i pagamenti elettronici tracciabili.

Subappaltatori e subcontraenti nei contratti con la PA

L’obbligo di fatturazione elettronica è anticipato al 1° luglio 2018 anche per le prestazioni rese da subappaltatori e subcontraenti della filiera in un appalto con una pubblica amministrazione. La circolare precisa che l’obbligo riguarda i rapporti diretti tra la stazione appaltante, l’appaltatore principale e i soggetti di cui questi si avvale, mentre restano esclusi i passaggi ulteriori tra subfornitori. Nella fattura elettronica devono inoltre essere indicati obbligatoriamente CIG e CUP, in specifici blocchi informativi previsti dalle regole tecniche.

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