Circolare n. 9 del 7/05/2018
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra le modifiche alla disciplina della scissione dei pagamenti IVA introdotte dall’art. 3 del D.L. n. 148/2017, efficaci dal 1° gennaio 2018. Viene ampliato l’ambito soggettivo dello split payment a enti pubblici economici, aziende speciali, ASP, fondazioni partecipate o controllate, società controllate, partecipate al 70% e società quotate FTSE MIB identificate ai fini IVA. Sono chiariti i criteri per individuare i soggetti interessati, il ruolo degli elenchi pubblicati dal MEF, le modalità per le Pubbliche Amministrazioni tramite IPA, alcune fattispecie particolari (società fiduciarie e compensi CTU), le decorrenze e il regime sanzionatorio per i comportamenti tenuti in un contesto di incertezza interpretativa.
IVA: estensione dello split payment dal 1° gennaio 2018 a nuovi soggetti e chiarimenti applicativi
IVA - Modifiche alla disciplina della scissione dei pagamenti
La circolare n. 9/E del 7 maggio 2018 fornisce chiarimenti sulla revisione dello split payment IVA introdotta dall’art. 3 del D.L. n. 148/2017, convertito dalla legge n. 172/2017. Il documento descrive il nuovo perimetro soggettivo applicabile dal 1° gennaio 2018, le regole di individuazione dei soggetti interessati, il valore degli elenchi pubblicati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, alcune fattispecie particolari e il regime temporale e sanzionatorio.
Ambito soggettivo della disciplina
La disciplina della scissione dei pagamenti, originariamente applicabile alle sole Pubbliche Amministrazioni di cui all’art. 17-ter, comma 1, del D.P.R. n. 633/1972, viene estesa dal 1° gennaio 2018 a ulteriori categorie di soggetti indicati nel comma 1-bis.
In particolare, risultano inclusi:
- enti pubblici economici nazionali, regionali e locali, comprese aziende speciali e aziende pubbliche di servizi alla persona;
- fondazioni partecipate da amministrazioni pubbliche per una percentuale complessiva del fondo di dotazione non inferiore al 70 per cento;
- società controllate direttamente o indirettamente da amministrazioni pubbliche o da enti e società già soggetti a split payment;
- società partecipate per una percentuale complessiva del capitale non inferiore al 70 per cento da amministrazioni pubbliche o da enti e società soggetti a split payment;
- società quotate inserite nell’indice FTSE MIB della Borsa italiana e identificate ai fini IVA.
La circolare ribadisce che l’estensione dello split payment non incide sulla disciplina della fatturazione elettronica obbligatoria, che resta autonoma e limitata alle Pubbliche Amministrazioni individuate dalle norme specifiche.
Aziende speciali, ASP ed enti pubblici economici
Dal 1° gennaio 2018 tutte le aziende speciali e le aziende pubbliche di servizi alla persona rientrano nell’ambito della scissione dei pagamenti, anche se non sono necessariamente destinatari della fattura elettronica obbligatoria. La circolare richiama la natura di tali enti come organismi strumentali dell’ente locale o trasformazioni di precedenti istituti pubblici, sottolineando il collegamento funzionale con il settore pubblico.
Sono inoltre inclusi gli enti pubblici economici, definiti come enti che operano nella produzione e nello scambio di beni e servizi con elevata autonomia e con natura giuridica pubblica, ma con attività esterna regolata secondo modelli privatistici. Anche per essi l’applicazione dello split payment non comporta automaticamente l’assoggettamento alla disciplina della fatturazione elettronica.
Fondazioni
Per le fondazioni, la norma fiscale fa riferimento alle fondazioni partecipate da amministrazioni pubbliche per una percentuale complessiva del fondo di dotazione non inferiore al 70 per cento. La circolare chiarisce che il riferimento va inteso al solo fondo di dotazione, cioè al patrimonio vincolato allo scopo della fondazione, e non al fondo di gestione.
Viene inoltre sottolineato che, pur riferendosi il dato normativo alla partecipazione patrimoniale, anche le fondazioni soggette al controllo di soggetti pubblici possono rientrare nello split payment, in coerenza con la ratio della disciplina. In particolare, sono richiamate le fondazioni degli Ordini professionali, che l’ANAC ha ricondotto agli organismi di diritto pubblico.
Società
Per le società, l’art. 17-ter, comma 1-bis, individua le seguenti categorie:
- società controllate, ai sensi dell’art. 2359, primo comma, n. 2, c.c., direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e dai Ministeri;
- società controllate direttamente o indirettamente da amministrazioni pubbliche o da enti e società già soggetti allo split payment;
- società partecipate per almeno il 70 per cento del capitale da amministrazioni pubbliche o da soggetti già soggetti a split payment;
- società quotate inserite nel FTSE MIB e identificate ai fini IVA.
La circolare precisa che il rinvio all’art. 2359 c.c. va inteso in senso sistematico, ricomprendendo sia il controllo di diritto sia quello di fatto. Inoltre, il controllo congiunto di diritto continua a rilevare secondo i chiarimenti già forniti con la circolare n. 27/E del 2017, mentre resta escluso il diverso controllo analogo congiunto.
Per le partecipazioni, la norma considera anche la partecipazione complessiva derivante da più soggetti che, singolarmente titolari di quote minoritarie, raggiungono insieme almeno il 70 per cento del capitale. Quanto alle società quotate, la disciplina si applica solo se stabilite o identificate ai fini IVA in Italia.
Elenchi del Dipartimento delle Finanze
Per facilitare l’individuazione dei nuovi soggetti, il MEF ha pubblicato il 19 dicembre 2017 gli elenchi dei soggetti interessati, con effetto dal 1° gennaio 2018. La circolare ricorda che il D.M. 9 gennaio 2018 ha previsto la pubblicazione annuale degli elenchi entro il 20 ottobre, con effetti per l’anno successivo, salvo il regime speciale per il primo elenco del 2017.
Gli elenchi comprendono, tra gli altri:
- società controllate di fatto dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e dai Ministeri;
- enti o società controllate dalle amministrazioni centrali;
- enti o società controllate dalle amministrazioni locali;
- enti o società controllate dagli enti nazionali di previdenza e assistenza;
- enti, fondazioni o società partecipate per almeno il 70 per cento dalle amministrazioni pubbliche;
- società quotate FTSE MIB.
La loro inclusione ha effetto costitutivo: il soggetto è riconducibile allo split payment solo dalla pubblicazione e dalla effettiva inclusione nell’elenco aggiornato. Se il controllo o la partecipazione si verificano in corso d’anno entro il 30 settembre, l’applicazione decorre dal 1° gennaio dell’anno successivo; se l’evento avviene dopo il 30 settembre, l’effetto slitta al 1° gennaio del secondo anno successivo. Regole analoghe valgono per la cessazione del controllo o della partecipazione.
La circolare precisa inoltre che, per ragioni di semplificazione e tutela dell’affidamento, non è necessario regolarizzare i comportamenti già tenuti prima dell’inclusione nell’elenco quando il soggetto sia poi effettivamente risultante destinatario dello split payment.
Individuazione delle Pubbliche Amministrazioni
Per le Pubbliche Amministrazioni, la circolare esclude la consultazione di appositi elenchi MEF e rinvia invece all’Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA). Rientrano nella disciplina le amministrazioni soggette alla fatturazione elettronica obbligatoria ai sensi dell’art. 1, commi 209-214, della legge n. 244/2007, cioè:
- i soggetti di cui all’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001;
- i soggetti indicati dall’ISTAT ai fini statistici ai sensi della legge n. 196/2009 e le Autorità indipendenti;
- le amministrazioni autonome previste dall’art. 1, comma 209, della legge n. 244/2007.
La circolare evidenzia che l’accreditamento all’IPA è un’iniziativa del soggetto interessato e che la mancata comunicazione al fornitore dell’applicabilità dello split payment può comportare le sanzioni previste. In casi particolari, quando il riferimento all’IPA non sia sufficiente, può essere utile l’attestazione del cessionario/committente prevista dall’art. 17-ter, comma 1-quater.
Fattispecie particolari
Società fiduciarie
Per le società le cui quote siano intestate a una fiduciaria, la verifica deve essere svolta con riferimento al soggetto fiduciante, cioè al reale titolare economico delle partecipazioni. L’intestazione formale alla fiduciaria non è decisiva. Occorre quindi verificare, in capo al fiduciante, l’esistenza dei requisiti di controllo o partecipazione richiesti dall’art. 17-ter, comma 1-bis.
Compensi dei CTU
La circolare esclude l’applicazione dello split payment ai compensi e agli oneri accessori dovuti ai consulenti tecnici d’ufficio. Pur essendo l’Amministrazione della giustizia una PA ricompresa nel meccanismo, in questi casi essa non è il soggetto che effettua il pagamento del corrispettivo al CTU, poiché il compenso è posto a carico della parte individuata dal provvedimento del giudice. L’applicazione dello split payment comporterebbe un doppio passaggio di somme non giustificato, con aggravio procedurale.
Decorrenza e durata della disciplina
Le nuove disposizioni si applicano alle operazioni per le quali la fattura è emessa a partire dal 1° gennaio 2018. La circolare richiama inoltre il comma 1-ter dell’art. 17-ter, secondo cui la disciplina vale fino al termine della deroga UE prevista dall’art. 395 della direttiva 2006/112/CE, ossia fino al 30 giugno 2020.
Regime sanzionatorio e tutela dell’affidamento
Considerate le obiettive condizioni di incertezza che hanno accompagnato l’entrata in vigore delle novità, la circolare richiama l’art. 10, comma 3, della legge n. 212/2000 e salva, senza sanzioni, gli eventuali comportamenti difformi adottati prima del documento di prassi, purché non sia stato arrecato danno all’Erario con mancato assolvimento dell’imposta dovuta.
Nel complesso, il documento mira a fornire un quadro operativo unitario per l’applicazione dello split payment alle nuove categorie di soggetti dal 1° gennaio 2018, con particolare attenzione ai criteri di individuazione, all’uso degli elenchi MEF, alle verifiche da compiere nei casi dubbi e alle ipotesi escluse per ragioni di semplificazione.
Punti principali
Estensione dell'ambito soggettivo dello split payment
Dal 1° gennaio 2018 la scissione dei pagamenti si applica, oltre alle Pubbliche Amministrazioni già incluse nel comma 1 dell’art. 17-ter, anche a enti pubblici economici nazionali, regionali e locali, comprese aziende speciali e aziende pubbliche di servizi alla persona, a fondazioni partecipate da PA per almeno il 70% del fondo di dotazione, a società controllate direttamente o indirettamente da PA o da soggetti già split, a società partecipate per almeno il 70% del capitale da tali soggetti e alle società quotate inserite nel FTSE MIB e identificate ai fini IVA.
Criteri di individuazione di enti, fondazioni e società
La circolare precisa come interpretare le nuove categorie: per le fondazioni conta il fondo di dotazione e non il fondo di gestione; per le società rilevano il controllo di diritto e di fatto, anche congiunto, nonché le partecipazioni complessive almeno pari al 70%. Per le società quotate, lo split payment si applica solo se stabilite o identificate in Italia ai fini IVA.
Elenchi MEF e loro efficacia costitutiva
Per i nuovi soggetti, l’individuazione avviene tramite gli elenchi pubblicati dal Dipartimento delle Finanze il 19 dicembre 2017 e aggiornati annualmente. L’inclusione negli elenchi ha efficacia costitutiva: lo split payment opera dalla data di effettiva inclusione e pubblicazione dell’elenco. In caso di inclusione o esclusione in corso d’anno, la disciplina decorre o cessa secondo le regole del D.M. 9 gennaio 2018, con effetti differiti al 1° gennaio dell’anno successivo o del secondo anno successivo in base al momento dell’evento.
Individuazione delle Pubbliche Amministrazioni
Per le PA non si usano elenchi MEF, ma l’Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA). Rientrano le amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001, i soggetti indicati dall’ISTAT ai fini statistici e le amministrazioni autonome previste dalla legge n. 244/2007. Se la PA non è accreditata all’IPA o non comunica l’applicazione dello split payment, può comunque incorrere nelle sanzioni previste.
Fattispecie particolari e esclusioni
Per le società fiduciarie, la verifica va fatta sulla sostanza del soggetto fiduciante e non sulla mera intestazione formale delle quote. Per i compensi dei CTU, la circolare esclude lo split payment: la prestazione è resa nell’interesse della giustizia e il pagamento avviene materialmente tramite la parte onerata, per cui l’applicazione del meccanismo comporterebbe un inutile aggravio procedurale.
Decorrenza, periodo di applicazione e sanzioni
Le nuove regole si applicano alle operazioni per le quali la fattura è emessa dal 1° gennaio 2018, nell’ambito della deroga UE richiamata dall’art. 17-ter, comma 1-ter, fino al 30 giugno 2020. Per le incertezze interpretative sorte all’avvio del nuovo regime, la circolare salva i comportamenti difformi adottati prima del documento di prassi, escludendo le sanzioni se non vi è stato danno erariale.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Agenzia delle Entrate, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Agenzia delle Entrate
- Circolare · 30 apr 2018Circolare n. 8 del 30/04/2018
- Circolare · 16 mag 2018Circolare n. 10 del 16/05/2018
- Circolare · 27 apr 2018Circolare n. 7 del 27/04/2018
- Circolare · 18 mag 2018Circolare n. 11 del 18/05/2018
- Circolare · 20 apr 2018Circolare n. 6 del 20/04/2018
- Circolare · 13 giu 2018Circolare n. 12 del 13/06/2018
Cerchi altro? Cerca gratis in Agenzia delle Entrate →