Salta al contenuto
Circolare

Circolare n. 6 del 20/04/2018

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare supera i precedenti chiarimenti del 2013 alla luce della sentenza della Cassazione n. 15333/2014. Stabilisce che, per la costituzione e la cessione onerosa del diritto di superficie, opera l’equiparazione prevista dall’art. 9, comma 5, TUIR, con applicazione della disciplina delle cessioni a titolo oneroso di diritti reali di godimento. Ne consegue che si applicano gli articoli 67 e 68 TUIR: la tassazione dipende dal tipo di terreno e dal tempo di possesso, con plusvalenza imponibile per aree fabbricabili e, per terreni agricoli, solo se la cessione avviene entro cinque anni dall’acquisto oneroso; in mancanza di acquisto oneroso, la plusvalenza si determina con criterio proporzionale.

Trattamento fiscale dei corrispettivi da costituzione e cessione del diritto reale di superficie

Trattamento fiscale dei corrispettivi da costituzione e cessione del diritto reale di superficie

La circolare esamina il regime fiscale applicabile ai corrispettivi percepiti in relazione alla costituzione e alla cessione onerosa di un diritto reale di superficie su terreni, alla luce della sentenza della Corte di Cassazione n. 15333 del 4 luglio 2014. Il documento chiarisce che i precedenti orientamenti di prassi devono ritenersi superati e che trova applicazione la disciplina delle cessioni a titolo oneroso di diritti reali di godimento prevista dal TUIR.

Superamento dei precedenti chiarimenti

La circolare 36/E del 19 dicembre 2013 aveva distinto il trattamento fiscale in base alle modalità di acquisizione del diritto di superficie. In particolare:

  • se il diritto era stato acquistato a titolo oneroso da un precedente titolare, la plusvalenza era considerata reddito diverso ex art. 67, comma 1, lettera b), TUIR solo se realizzata entro cinque anni dall’acquisto;
  • se il diritto era stato ceduto oltre cinque anni dopo l’acquisto, la plusvalenza non era imponibile;
  • se il diritto era stato concesso senza un precedente acquisto a titolo oneroso, il corrispettivo era comunque imponibile ex art. 67, comma 1, lettera l), TUIR, come reddito derivante dall’assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere.

Tali chiarimenti vengono ora superati in considerazione dell’orientamento espresso dalla Cassazione.

Il principio affermato dalla Corte di Cassazione

La Corte di Cassazione, con sentenza 4 luglio 2014, n. 15333, ha qualificato il diritto di superficie come diritto reale, richiamando l’art. 952 c.c., in base al quale il proprietario del fondo può costituire il diritto di fare e mantenere al di sopra del suolo una costruzione a favore di altri.

Secondo la Suprema Corte, ai fini delle imposte sui redditi il corrispettivo derivante dalla cessione a titolo oneroso del diritto di superficie deve essere ricondotto all’art. 9, comma 5, TUIR, che estende la disciplina delle cessioni a titolo oneroso anche agli atti che importano costituzione o trasferimento di diritti reali di godimento. La Corte ha inoltre escluso che il relativo reddito possa essere qualificato come reddito derivante da obblighi di permettere ex art. 67, lettera l), TUIR, poiché tale disposizione riguarda diritti personali e non diritti reali.

Regime fiscale applicabile secondo la circolare

Sulla base del principio di equiparazione previsto dall’art. 9, comma 5, TUIR, la circolare afferma che alla costituzione e alla cessione dei diritti reali di superficie si applica la normativa delle cessioni a titolo oneroso, in particolare quella contenuta negli articoli 67 e 68 del TUIR.

L’art. 67, comma 1, lettera b), TUIR include tra i redditi diversi le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non più di cinque anni, con alcune esclusioni, e quelle derivanti dalla cessione di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione.

Terreni agricoli e aree fabbricabili

La circolare precisa che la costituzione del diritto di superficie genera una plusvalenza:

  • per i terreni agricoli posseduti da meno di cinque anni;
  • in ogni caso, per le aree fabbricabili.

Di conseguenza, per i terreni agricoli la plusvalenza è imponibile solo se la cessione onerosa avviene entro cinque anni dall’acquisto; se il termine quinquennale è decorso, non si produce imponibilità. Per le aree fabbricabili, invece, la plusvalenza è sempre rilevante fiscalmente.

Determinazione della plusvalenza

Ai sensi dell’art. 68, comma 1, TUIR, la plusvalenza è costituita dalla differenza tra:

  • i corrispettivi percepiti nel periodo d’imposta;
  • il prezzo di acquisto o il costo di costruzione del bene ceduto, aumentato di ogni altro costo inerente al bene medesimo.

Applicando tale criterio al diritto di superficie:

  • se il diritto è stato acquistato da meno di cinque anni, la plusvalenza è data dalla differenza tra il corrispettivo percepito e il costo di acquisto del diritto stesso;
  • se il diritto è ceduto in relazione a un acquisto oneroso, resta centrale il costo sostenuto per l’acquisizione del diritto.

Costituzione senza precedente acquisto a titolo oneroso

Quando il diritto reale di superficie è concesso senza un precedente acquisto a titolo oneroso, la circolare indica che la plusvalenza va determinata individuando un "prezzo di acquisto" originario del diritto con un criterio proporzionale. Il calcolo si fonda sul rapporto tra:

  • il valore complessivo attuale del terreno agricolo o dell’area fabbricabile;
  • il corrispettivo percepito per la costituzione del diritto di superficie.

Tale rapporto va applicato al costo originario di acquisto del terreno. La circolare richiama, a sostegno di questo criterio, la risoluzione 10 ottobre 2008, n. 379/E.

Vigilanza amministrativa

La circolare si chiude con l’indicazione che le Direzioni regionali devono vigilare affinché le istruzioni fornite e i principi enunciati siano osservati dalle Direzioni provinciali e dagli Uffici dipendenti.

Punti principali

Superamento dei chiarimenti precedenti

La circolare 36/E del 19 dicembre 2013, che distingueva il regime fiscale in base alle modalità di acquisizione del diritto di superficie, viene superata in ragione dell’orientamento espresso dalla Corte di Cassazione con sentenza 4 luglio 2014, n. 15333.

Principio affermato dalla Cassazione

La Corte ha precisato che il diritto di superficie è un diritto reale e che, ai fini delle imposte sui redditi, il corrispettivo derivante dalla sua cessione a titolo oneroso va ricondotto all’art. 9, comma 5, TUIR. Tale norma equipara agli atti di cessione a titolo oneroso anche la costituzione e il trasferimento di diritti reali di godimento.

Regime fiscale applicabile

La costituzione e la cessione onerosa del diritto reale di superficie devono essere trattate secondo la disciplina delle cessioni a titolo oneroso, in particolare quella degli articoli 67 e 68 TUIR. Non si applica quindi la qualificazione come reddito derivante da obblighi di fare, non fare o permettere ex art. 67, comma 1, lettera l), TUIR.

Imponibilità e fattispecie rilevanti

Per le aree fabbricabili, il corrispettivo costituisce reddito diverso. Per i terreni agricoli, la plusvalenza è imponibile solo se il diritto di superficie è ceduto entro cinque anni dall’acquisto oneroso; se la cessione avviene oltre tale termine, non vi è tassazione.

Determinazione della plusvalenza

Ai sensi dell’art. 68, comma 1, TUIR, la plusvalenza è data dalla differenza tra corrispettivo percepito e prezzo di acquisto o costo di costruzione aumentato degli altri costi inerenti. Se il diritto di superficie è stato acquistato da meno di cinque anni, la plusvalenza coincide con la differenza tra corrispettivo e costo di acquisto del diritto.

Caso di costituzione senza acquisto oneroso

Quando il diritto reale di superficie è concesso senza un precedente acquisto a titolo oneroso, la plusvalenza si calcola in modo proporzionale: si individua un prezzo di acquisto originario del diritto in base al rapporto tra valore attuale del terreno e corrispettivo della costituzione, applicandolo al costo originario di acquisto del terreno, secondo il criterio richiamato dalla risoluzione 10 ottobre 2008, n. 379/E.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Agenzia delle Entrate, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.