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Sentenza

Sentenza n. 11830/2026 - Roma, Sezione 3B

per l'annullamento del questionario con l'esito della prova scritta svolta in data 27/02/2024 e conclusa con il punteggio di 66.00 comunicato nell'area riservata della parte ricorrente, lesivo laddove reca il quesito n.37 inerente alla "diffusione di identità'', il quesito di lingua inglese n. 11, nonché i quesiti n. 31 sul framework, e il quesito n. 38 sul concetto di Donald Alan Schön, le cui risposte sono ambigue, perché errati, incompleti, ambigui e mal posti nella loro formulazione, tanto dall'aver determinato errori nelle risposte e il conseguente punteggio inferiore rispetto a quello spettante sia al menzionato TEST che in graduatoria finale; del Bando di Concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno ai sensi dell'art. 3 co8 del DM 205/23 - DDG 3059/2024

Giustizia amministrativa202507022

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: esito della prova scritta del concorso docenti, con punteggio ricalcolato a 66/100, e clausola del bando relativa all'accesso alla prova orale entro il limite del triplo dei posti disponibili

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione scolastica)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato l'esito della prova scritta del concorso per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria, classe B006, contestando anzitutto il quesito n. 37 sulla diffusione di identità. L'Amministrazione aveva riconosciuto l'errore del quesito, privo di risposta corretta, annullandolo, ricalcolando il punteggio da 68 a 66 e prevedendo una prova suppletiva con quesito sostitutivo. La ricorrente ha sostenuto che tale soluzione fosse illegittima e ha lamentato anche le spese necessarie per partecipare alla prova suppletiva. Ha inoltre dedotto l'erroneità, l'ambiguità o la formulazione fuorviante dei quesiti n. 20, relativo a Piaget, n. 11 di lingua inglese, n. 31 sul framework e n. 38 relativo al concetto di Donald Schön, sostenendo che non vi fosse un'unica risposta corretta. Con una terza censura ha contestato la disparità di trattamento derivante dalla neutralizzazione di quesiti e il meccanismo della doppia soglia, costituito dalla soglia minima di 70/100 e dal limite dei candidati ammessi alla prova orale pari a tre volte i posti disponibili. Ha chiesto anche una verificazione o una consulenza tecnica d'ufficio.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Quanto al quesito n. 37, ha ritenuto legittimo l'annullamento della domanda errata, il conseguente ricalcolo del punteggio e l'indizione di una sessione suppletiva, nella quale la candidata poteva rispondere a un quesito sostitutivo oppure non partecipare, conservando in tal caso il punteggio già attribuito. La candidata non poteva pretendere di conservare i due punti collegati a una domanda oggettivamente errata e priva di risposta corretta; le spese di viaggio per la prova suppletiva sono state considerate irrilevanti ai fini della legittimità dell'azione amministrativa. Le censure sui quesiti n. 20, 11, 31 e 38 sono state ricondotte alla discrezionalità tecnica della Commissione e respinte in assenza di macroscopica illogicità, irragionevolezza o travisamento. In particolare, il quesito su Piaget era sufficientemente determinato e la risposta scelta dalla candidata, relativa al pensiero divergente, era disallineata rispetto alla domanda; il quesito su Schön individuava correttamente la reflection-on-action, distinta dalla reflection-in-action indicata dalla candidata; nel test di inglese la presenza di opzioni appartenenti allo stesso campo semantico è stata ritenuta funzionale alla verifica delle competenze lessicali e grammaticali, sicché solo una risposta poteva risultare corretta nel contesto della frase; il quesito sul framework è stato ritenuto non genericamente contestabile, poiché la risposta STEM indicata dalla candidata riguarda l'insegnamento interdisciplinare di materie scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche e non l'autoconsapevolezza emotiva. La doglianza sulla doppia soglia è stata respinta perché il limite del triplo dei posti, oltre alla soglia minima di 70/100, costituisce un criterio ragionevole di selezione, volto a garantire efficienza e buon andamento della procedura. Anche la dedotta neutralizzazione a favore di altri candidati è rimasta indimostrata. L'istanza di verificazione o CTU è stata respinta perché esplorativa e priva di un principio di prova sull'erroneità dei quesiti. Spese compensate per la ridotta attività difensiva dell'Amministrazione.

Norme richiamate

  • art. 3, comma 8, DM 205/2023

    Richiamato quale base normativa della procedura concorsuale per l'accesso ai ruoli del personale docente.

  • art. 9, comma 4, DM 205/2023

    Individua la Commissione Nazionale che ha validato i quesiti predisposti da docenti universitari.

  • art. 97 Cost.

    Il buon andamento dell'amministrazione giustifica la previsione di criteri di sbarramento progressivi e rigorosi nella selezione concorsuale.

Massime di principio

  • L'annullamento di un quesito concorsuale oggettivamente errato e privo di risposta corretta può essere accompagnato dal ricalcolo del punteggio e dalla previsione di una prova suppletiva con quesito sostitutivo; il candidato non ha diritto a conservare il punteggio originariamente attribuito alla domanda errata.
  • La formulazione dei quesiti di un concorso pubblico rientra nella discrezionalità tecnica dell'amministrazione e della commissione esaminatrice; il giudice amministrativo può sindacarla soltanto in presenza di macroscopica illogicità, irragionevolezza o travisamento dei fatti, non potendo sostituire la propria valutazione a quella tecnica della commissione.
  • Nei quiz a risposta multipla una risposta non deve esporre l'intera teoria dell'autore o dell'argomento esaminato, essendo sufficiente che individui correttamente il concetto specificamente richiesto; la scelta di un'opzione riferita a un concetto diverso non può fondare la pretesa al punteggio.
  • Nei test linguistici a risposta multipla è legittimo utilizzare opzioni appartenenti allo stesso campo semantico, quando ciò consenta di verificare la padronanza del lessico e della grammatica nel contesto della frase; l'affinità semantica dei distrattori non rende di per sé ambiguo il quesito.
  • La previsione concorsuale che subordina l'accesso alla prova orale sia al superamento di una soglia minima di punteggio sia al rientro entro un numero di candidati parametrato ai posti disponibili è ragionevole, se funzionale alla selezione dei candidati e al buon andamento della procedura.
  • Una richiesta di verificazione o consulenza tecnica d'ufficio non può essere utilizzata in modo esplorativo per trasferire al consulente o al giudice l'onere di dimostrare l'erroneità dei quesiti, che grava sul candidato ricorrente e deve essere sostenuto almeno da un principio di prova.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciIstruttoria processuale
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
SottomaterieProve e valutazione delle commissioni
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaOnere della prova e principio dispositivo

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