Cassazione Penale, Sentenza n. 39119/2024 del 24/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza d'appello che lo ha condannato a 4 mesi di arresto per il reato di cui all'art. 707 c.p., deducendo: (1) inosservanza ed errata applicazione dell'art. 707 c.p., sostenendo che le prove acquisite non dimostrerebbero la consapevolezza sua circa la presenza di arnesi atti allo scasso occultati nel vano motore dell'auto e che non sono stati svolti accertamenti sui rapporti tra lui e la proprietaria del veicolo (Cooperativa San Vito) né sul motivo del possesso dell'auto; (2) carenza e manifesta illogicità della motivazione sul mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, con la censura che la Corte territoriale si sarebbe limitata a reiterare le argomentazioni del primo giudice senza valutare le doglianze d'appello.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Quanto al primo motivo, ha ritenuto la motivazione della Corte territoriale coerente e priva di illogicità: è stato valorizzato il rinvenimento di molteplici arnesi da scasso occultati nel cofano motore dell'auto che il ricorrente guidava e l'assenza di qualsiasi giustificazione plausibile da parte dell'imputato circa il possesso degli oggetti, l'occasione del viaggio e la titolarità/uso del veicolo. Si è richiamato l'orientamento giurisprudenziale secondo cui è sufficiente il possesso o l'immediata disponibilità degli attrezzi per configurare il reato di cui all'art. 707 c.p., gravando sull'imputato l'onere di fornire una seria giustificazione della destinazione lecita degli strumenti trovati. Quanto al secondo motivo, la Corte ha ritenuto la censura generica e priva di elementi specifici favorevoli alla concessione delle attenuanti generiche; i giudici di merito avevano correttamente motivato il diniego richiamando l'assenza di elementi positivi. Conseguentemente il ricorso è respinto e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 707 c.p.
La sentenza applica il principio giurisprudenziale che per la configurabilità del reato è sufficiente il possesso o l'immediata disponibilità di arnesi atti allo scasso; l'onere di fornire una giustificazione plausibile grava sull'imputato.
art. 533 c.p.p.
La motivazione deve garantire il giudizio di colpevolezza oltre ogni ragionevole dubbio; la Corte ha ritenuto che il giudizio di merito rispettasse tale canone.
art. 616 c.p.p.
Dispositivo richiamato per la condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso.
Giurisprudenza consolidata (Sez. 2 e Sez. 1, pronunce citate)
Sez. 2, n. 52523 del 03/11/2016 Cicchi; Sez. 2, n. 25599 del 04/05/2022 Mazzone; Sez. 1, n. 19074 del 01/03/2023 Magni; Sez. 6, n. 50542 del 12/11/2019 Erario
Richiamati principi: il possesso di arnesi occultati e prontamente utilizzabili, in assenza di giustificazioni, è idoneo a reggere la condanna; l'omessa prospettazione di ricostruzioni alternative può essere valorizzata come elemento di supporto del giudizio di colpevolezza, mentre il diniego di attenuanti può fondarsi sull'assenza di elementi favorevoli.
Massime di principio
- Per il reato di cui all'art. 707 c.p. è spesso sufficiente la prova del possesso o dell'immediata disponibilità di arnesi atti allo scasso, specie se occultati e prontamente utilizzabili; il giudice può valorizzare la pluralità e la collocazione degli oggetti come elemento indiziario.
- Sull'imputato grava l'onere di fornire una giustificazione plausibile e specifica circa la provenienza, la destinazione lecita e il motivo del possesso degli strumenti rinvenuti; il silenzio o la mancanza di spiegazioni utili può rafforzare il giudizio di responsabilità anche se non costituisce prova diretta.
- In sede di impugnazione in Cassazione i motivi devono essere specifici e riferiti a errori di diritto o a vizi motivazionali chiari; censure generiche sulla mancata valutazione delle attenuanti sono spesso inammissibili o destinate al rigetto se prive di elementi concreti.
- Il diniego delle attenuanti generiche può essere adeguatamente motivato richiamando l'assenza di elementi positivi a favore dell'imputato; non è sempre necessario che il giudice elenchi elementi attenuanti specifici se manca qualsiasi prova che ne giustifichi la concessione.
- Per contestare con successo una condanna basata su possesso di arnesi da scasso conviene documentare la mancanza di disponibilità effettiva (es. dimostrare che gli oggetti non erano accessibili o erano di proprietà di terzi) o produrre spiegazioni alternative concrete e verosimili sul perché gli strumenti si trovassero nel veicolo.
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