Sentenza n. 932/2026 - Bologna, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto del Ministero della Difesa del 3 febbraio 2026 e parere del Comitato di verifica per le cause di servizio, con cui sono stati nuovamente negati il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e l’equo indennizzo
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha chiesto l’annullamento o la declaratoria di nullità del nuovo decreto ministeriale, deducendo la violazione e l’elusione della precedente sentenza del TAR, che aveva imposto all’Amministrazione di riesaminare l’istanza sulla base della presunzione di causalità prevista per le patologie tumorali dei militari esposti all’uranio impoverito o a nanoparticelle di metalli pesanti. Ha chiesto, previa conversione del rito in giudizio di ottemperanza, il riconoscimento giudiziale della dipendenza della patologia da causa di servizio, la condanna al pagamento dell’equo indennizzo e la nomina di un commissario ad acta. La prospettazione del ricorrente era che la precedente sentenza avesse precluso all’Amministrazione ogni diniego, salvo la prova di una specifica origine extralavorativa della patologia.
La decisione
Il TAR, dopo la conversione del rito in giudizio di ottemperanza, ha respinto il ricorso. Ha chiarito che la precedente sentenza non aveva attribuito automaticamente al ricorrente il diritto al riconoscimento della causa di servizio, ma aveva stabilito le coordinate del riesame, inclusa la presunzione di causalità per i militari effettivamente esposti ai fattori di rischio e la possibilità per l’Amministrazione di dimostrare una diversa genesi extralavorativa. La presunzione, tuttavia, presupponeva l’accertamento dell’effettiva esposizione al rischio di contaminazione. Il Comitato di verifica ha svolto una specifica istruttoria, incrociando le coordinate delle zone di sgancio degli ordigni, i rapporti di missione, le conferme dei comandanti e le informazioni fornite dal militare, concludendo che il ricorrente non era presente nei luoghi e nei giorni rilevanti e che non vi era stata un’oggettiva possibilità di contatto accidentale con materiale contenente uranio impoverito. Il parere ha inoltre escluso una contaminazione ambientale rilevante tramite acqua e alimenti, sulla base delle ricognizioni ambientali svolte e della documentazione del Programma delle Nazioni Unite per l’ambiente. Pertanto, il nuovo provvedimento non ha violato né eluso il giudicato, avendo individuato specifiche ragioni per escludere il presupposto fattuale della presunzione. La richiesta dell’Amministrazione di un ulteriore parere, depositata durante il giudizio, non ha inciso sulla valutazione della conformità al giudicato dell’attività già svolta, restando possibili ulteriori determinazioni all’esito del procedimento rinnovato. Spese compensate per la peculiarità della controversia.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza, nel quale il giudice verifica la conformità dell’attività amministrativa al giudicato e può esercitare i poteri previsti dalla legge.
legge 22 febbraio 2011, n. 9
Richiamata nel parere del Comitato di verifica tra i criteri normativi applicabili all’accertamento della dipendenza da causa di servizio.
d.P.R. 24 febbraio 2012, n. 40
Richiamato come fonte delle modifiche normative considerate dal Comitato di verifica nel riesame dell’istanza.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Richiamato quale fondamento dell’oscuramento delle generalità e dei dati identificativi del ricorrente.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata ai fini dell’oscuramento dei dati personali.
Massime di principio
- La presunzione di causalità prevista per le patologie tumorali dei militari esposti all’uranio impoverito o a nanoparticelle di metalli pesanti opera solo dopo l’accertamento del presupposto fattuale dell’effettiva esposizione al rischio professionale; non attribuisce automaticamente il diritto al riconoscimento della causa di servizio.
- Non viola né elude il giudicato l’Amministrazione che, in sede di riedizione del potere, neghi il beneficio sulla base di una specifica istruttoria diretta a escludere la presenza del militare nei luoghi e nei periodi di impiego degli ordigni contenenti uranio impoverito e, conseguentemente, l’oggettiva possibilità di contaminazione.
- Il giudicato che impone il riesame di un’istanza secondo determinate coordinate probatorie non sostituisce l’accertamento amministrativo dei presupposti di fatto e non comporta, di per sé, il riconoscimento definitivo del bene della vita, quando lasci all’Amministrazione il compito di verificare la sussistenza dell’esposizione e gli eventuali fattori eziologici.
- Nel giudizio di ottemperanza, la conformità dell’attività amministrativa al giudicato deve essere valutata con riferimento al contenuto dispositivo e conformativo della precedente pronuncia, senza trasformare il giudizio in una rinnovata attribuzione automatica del beneficio non riconosciuto dal giudicato stesso.
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