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Sentenza

Sentenza n. 15601/2026 - Roma, Sezione 1B

Giustizia amministrativa202400486

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Provvedimento notificato il 15 novembre 2023 di perdita del grado per rimozione per motivi disciplinari e conseguente cessazione dal servizio permanente, oltre all’atto di commutazione della sospensione precauzionale dall’impiego da obbligatoria a facoltativa

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente impugna la perdita del grado, disposta a seguito della condanna penale irrevocabile per detenzione ai fini di spaccio di circa sei grammi di cocaina, suddivisi in dodici involucri, insieme a 500 euro e a materiale per il confezionamento. Deduce: 1) violazione dell’art. 923, comma 1, lett. i), del codice dell’ordinamento militare e degli artt. 28 e 29 c.p.m.p., sostenendo che la perdita del grado non comporterebbe automaticamente la cessazione del rapporto d’impiego; 2) eccesso di potere per carenza assoluta di motivazione, perché la Commissione di disciplina si sarebbe limitata ad affermare apoditticamente che il militare non era meritevole di conservare il grado; 3) eccesso di potere e violazione del principio di proporzionalità, assumendo che la rimozione fosse eccessiva rispetto ai fatti e che l’Amministrazione non avesse adeguatamente motivato la scelta della sanzione, anche in considerazione della carriera ultr ventennale e dei precedenti di servizio encomiabili.

La decisione

Il TAR respinge tutti e tre i motivi. Il primo è infondato: l’art. 923, comma 1, lett. i), c.o.m. prevede la cessazione del rapporto d’impiego per perdita del grado e l’art. 861 c.o.m. contempla la perdita del grado per rimozione all’esito del procedimento disciplinare; la cessazione era quindi conseguenza necessitata. Il secondo è infondato: il giudizio della Commissione è motivato per relationem, poiché i componenti avevano esaminato gli atti dell’inchiesta formale e aderito alle conclusioni dell’Ufficiale inquirente; risultavano inoltre indicati i fatti essenziali e la loro incompatibilità con i doveri militari, e l’incolpato aveva potuto conoscere la documentazione. Il terzo è infondato: la valutazione della gravità e la scelta della sanzione rientrano nell’ampia discrezionalità dell’Amministrazione, sindacabile solo per figure sintomatiche di eccesso di potere, qui non riscontrate. La detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio è stata ritenuta intrinsecamente grave, incompatibile con i compiti e lo status del militare e lesiva del prestigio dell’Amministrazione e del rapporto fiduciario; i precedenti positivi di carriera non escludono la legittimità della rimozione. Il ricorrente è condannato a rifondere al Ministero le spese processuali, liquidate in euro 3.305,00 oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 923, comma 1, lett. i), d.lgs. 66/2010 (codice dell’ordinamento militare)

    L’art. 923, comma 1, lett. i), del codice dell’ordinamento militare è infatti chiaro nel disporre che il rapporto di impiego del militare cessa per “perdita del grado”;

    La perdita del grado comporta la cessazione del rapporto d’impiego del militare.

  • art. 861 d.lgs. 66/2010 (codice dell’ordinamento militare)

    a sua volta, l’art. 861 del citato codice dell’ordinamento militare stabilisce che il grado si perde per “rimozione all’esito del procedimento disciplinare”, oltre che per “condanna penale”.

    La rimozione adottata all’esito del procedimento disciplinare è causa di perdita del grado; tale perdita determina, ai sensi dell’art. 923, la cessazione del rapporto d’impiego.

  • artt. 28 e 29 c.p.m.p.

    Non applicabile: la sentenza menziona tali disposizioni soltanto quale parametro dedotto dal ricorrente e non ne espone né applica il contenuto.

    La decisione non ricava una regola dagli artt. 28 e 29 c.p.m.p.; respinge la censura sulla base delle disposizioni del codice dell’ordinamento militare.

  • artt. 712, 713, 717 e 732 d.P.R. 90/2010

    Tali condotte contrastano con i doveri attinenti al giuramento, al grado, al senso di responsabilità e al contegno del militare, di cui agli artt. 712, 713, 717, 732 del D.P.R. 15 marzo 2010 n. 90.

    La detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio, accompagnata da elementi indicativi della destinazione alla cessione, è stata ritenuta incompatibile con i doveri connessi al giuramento, al grado, al senso di responsabilità e al contegno militare.

Massime di principio

  • La perdita del grado per rimozione adottata all’esito del procedimento disciplinare comporta la cessazione del rapporto d’impiego militare, secondo il combinato disposto degli artt. 861 e 923, comma 1, lett. i), del codice dell’ordinamento militare.
  • Il giudizio della commissione disciplinare può essere motivato per relationem mediante l’adesione agli atti dell’inchiesta, quando gli atti richiamati consentano di comprendere i fatti essenziali e le ragioni della valutazione e l’incolpato sia stato messo in condizione di conoscerli e acquisirli.
  • La valutazione della gravità dell’infrazione e la scelta della sanzione disciplinare militare rientrano nella discrezionalità amministrativa; il sindacato giurisdizionale è limitato alla verifica di manifesta illogicità o irragionevolezza, evidente sproporzionalità, travisamento o altre figure sintomatiche di eccesso di potere.
  • La detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio può giustificare la perdita del grado per rimozione, se motivatamente valutata dall’Amministrazione come incompatibile con lo status e i doveri militari e lesiva del prestigio dell’istituzione e del rapporto fiduciario; precedenti di servizio positivi non impediscono, di per sé, l’irrogazione della sanzione.

Come è indicizzato

MaterieDisciplina militare e di polizia
RamiForze armate e forze di polizia
IstitutiDifetto di motivazioneDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezza

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