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Sentenza

Sentenza del 29/11/2016 n. 7540 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Registro, ipotecarie e catastali - Cessione azienda - Soggetto cessionario - Contratto integrativo - Regolazione pagamenti - Diritti credito maturati Ministero Trasporti - Mera promessa - Rileva - Futura cessione crediti - Rileva - Pagamento prezzo - Avveramento condizione riscossione - Sussiste - Clausola autonoma aggiuntiva - Esclusione - Assoggettamento imposta registro 0,50% - Esclusione - Novazione contrattuale - Non sussiste - Avviso liquidazione rettifica - Illegittimità pretesa - Consegue

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava la tassazione di un contratto integrativo di cessione d'azienda. L'Amministrazione aveva applicato l'imposta proporzionale di registro dello 0,50%, ritenendo autonomamente imponibile la pattuizione con cui il cessionario dichiarava di voler pagare il prezzo originariamente pattuito mediante la cessione di diritti di credito maturati nei confronti del Ministero dei Trasporti. Il ricorrente sosteneva invece che tale accordo costituisse soltanto una regolazione delle modalità di pagamento, collegata al contratto originario, e non una clausola autonoma aggiuntiva né una novazione contrattuale.

La decisione

La pretesa fiscale è stata ritenuta illegittima. La pattuizione relativa alla futura cessione dei crediti e al pagamento del prezzo subordinato all'effettiva riscossione non ha costituito un'autonoma operazione imponibile ai fini dell'imposta di registro, ma una modalità di esecuzione e regolazione del corrispettivo della cessione d'azienda. È stata inoltre esclusa la configurabilità di una novazione contrattuale. Ne consegue l'illegittimità dell'avviso di rettifica e liquidazione della maggiore imposta.

Norme richiamate

  • Art. 15 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (Testo unico dell'imposta di registro)

    La norma è stata interpretata nel senso che le pattuizioni contenute in un contratto integrativo non sono autonomamente soggette a imposta proporzionale quando si limitano a disciplinare o modificare le modalità di pagamento di un'obbligazione già prevista nel contratto originario, senza introdurre un'operazione giuridica autonoma o una novazione.

Massime di principio

  • Un accordo successivo che disciplina esclusivamente le modalità di pagamento di un prezzo già previsto non è, di per sé, una nuova operazione autonomamente imponibile ai fini dell'imposta di registro.
  • La previsione del pagamento mediante cessione di crediti futuri o eventuali, anche se subordinata alla loro effettiva riscossione, può costituire una modalità di adempimento e non una clausola autonoma aggiuntiva.
  • Per configurare una novazione non è sufficiente modificare le modalità di pagamento: occorre la volontà inequivoca di estinguere l'obbligazione originaria e sostituirla con una nuova obbligazione incompatibile con la precedente.
  • Ai fini dell'imposta di registro deve essere valutata la sostanza economico-giuridica dell'accordo integrativo, verificando se esso realizzi un nuovo trasferimento o una nuova obbligazione autonoma oppure si limiti a dare esecuzione al contratto originario.
  • Un avviso di liquidazione fondato sull'autonoma tassazione di una semplice regolazione del pagamento è illegittimo se l'Amministrazione non dimostra l'esistenza di un distinto negozio giuridico o di una novazione.

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