Risoluzione n. 163 del 18/04/2008
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa risoluzione chiarisce da quando un intermediario finanziario che ha cessato l’attività può non ricevere più richieste telematiche di informazioni ex artt. 32 d.P.R. 600/1973 e 51 d.P.R. 633/1972. La cessazione dell’attività prevalente non basta: conta la cancellazione anche dal registro degli indirizzi elettronici; restano gli obblighi di risposta cartacea e le regole speciali per le operazioni fuori conto.
Obblighi telematici degli intermediari finanziari cessati
Obblighi degli intermediari finanziari in caso di cessazione dell’attività
La risoluzione esamina il caso di una società che, cessata l’attività finanziaria prevalente e cancellata dall’elenco ex art. 113 T.U.B., chiede da quando non debba più ricevere per via telematica le richieste dell’Amministrazione finanziaria relative a dati, notizie e documenti sui rapporti con la clientela. Il chiarimento riguarda il rapporto tra status di intermediario finanziario, obblighi di trasmissione telematica e modalità cartacea di risposta.
Fatti e posizione dell’istante
La società ALFA s.r.l. dichiara di aver svolto, dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2005, attività di assunzione di partecipazioni non nei confronti del pubblico, in forma prevalente, rientrando tra gli intermediari finanziari iscritti nella sezione speciale dell’art. 113 T.U.B. dell’elenco generale di cui all’art. 106 T.U.B. L’U.I.C. ha disposto la cancellazione dall’elenco il 14 settembre 2006 per il venir meno del requisito della prevalenza. La società ha poi depositato l’archivio unico informatico presso l’U.I.C. l’8 gennaio 2007 e afferma di non detenere più i dati ivi registrati.
Quesito posto
L’istante chiede da quale data non debba più essere destinatario, per via telematica, delle richieste di informazioni previste dagli artt. 32, comma 1, n. 7, d.P.R. 600/1973 e 51, comma 2, n. 7, d.P.R. 633/1972, precisando che resterebbe comunque possibile la richiesta in forma cartacea.
Soluzione interpretativa del contribuente
Secondo la società, la perdita della qualifica di intermediario finanziario al 31 dicembre 2005 comporterebbe l’impossibilità di ricevere richieste telematiche già dal 1° settembre 2006, data alla quale era stato prorogato l’obbligo di trasmissione telematica delle richieste e delle risposte. L’istante sostiene che siano obbligati solo gli intermediari finanziari “effettivi”, cioè quelli che mantengono in concreto il requisito della prevalenza dell’attività finanziaria, e che i dati possano comunque essere richiesti con questionario cartaceo ex art. 32, comma 1, n. 4, d.P.R. 600/1973 e art. 51, comma 2, n. 4, d.P.R. 633/1972. Per le operazioni fuori conto fino al 31 dicembre 2005, la società ritiene inoltre che i dati possano essere acquisiti presso l’U.I.C., che conserva l’archivio unico informatico offline.
Quadro normativo richiamato
L’Agenzia richiama gli artt. 32, comma 1, n. 7, d.P.R. 600/1973 e 51, comma 2, n. 7, d.P.R. 633/1972, che attribuiscono all’Amministrazione finanziaria il potere di richiedere a intermediari finanziari e altri soggetti dati, notizie e documenti relativi a rapporti, operazioni, servizi prestati e garanzie prestate da terzi. Richiama inoltre i commi terzo e quarto, introdotti dalla legge n. 311/2004, che impongono l’esclusivo utilizzo della via telematica per richieste e risposte, anche se negative. Viene poi ricordato il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 22 dicembre 2005, come modificato, che dal 1° settembre 2006 impone agli operatori finanziari di rispondere esclusivamente in via telematica tramite PEC.
Valutazione dell’Agenzia sulla qualifica di intermediario
Nel testo dell’Allegato 3 al Provvedimento del 22 dicembre 2005, tra gli operatori obbligati figura il codice 5, relativo ai “Soggetti ex art. 113 TUB (Holding di partecipazione o casseforti di famiglia)”, ossia gli intermediari finanziari che esercitano in via prevalente e non nei confronti del pubblico le attività dell’art. 106 T.U.B. L’Agenzia precisa che l’iscrizione nella sezione speciale dell’art. 113 T.U.B. è requisito soggettivo imprescindibile per la qualificazione e lo svolgimento dell’attività di intermediazione finanziaria.
Momento da cui cessa l’obbligo telematico
Secondo l’Agenzia, non è la semplice cessazione dell’esercizio prevalente dell’attività a far venire meno l’obbligo di ricevere richieste telematiche, ma la cancellazione sia dall’elenco di cui all’art. 113 T.U.B. sia dal registro degli indirizzi elettronici previsto dal punto 7 del Provvedimento del 22 dicembre 2005. La data di cancellazione dall’elenco art. 113 T.U.B. serve a individuare il periodo in cui i rapporti e le operazioni sono stati intrattenuti; la cancellazione dal registro degli indirizzi elettronici rileva invece per la possibilità dell’Amministrazione finanziaria di usare i canali telematici per le richieste.
Effetti della cancellazione dal registro degli indirizzi elettronici
La risoluzione richiama il Provvedimento del 12 novembre 2007, secondo cui la cancellazione dal registro degli indirizzi elettronici produce effetti dopo trenta giorni dalla data indicata nella ricevuta rilasciata dall’Agenzia. Decorso tale termine, l’intermediario finanziario non è più destinatario delle richieste telematiche di cui agli artt. 32, n. 7, e 51, n. 7, e può dismettere la casella di posta elettronica certificata.
Operazioni fuori conto e archivio unico informatico
Per le operazioni fuori conto effettuate fino al 31 dicembre 2005, l’Agenzia richiama l’art. 2, comma 14-ter, del d.l. n. 203/2005, convertito dalla legge n. 248/2005, che per i periodi d’imposta anteriori al 1° gennaio 2006 limita la base informativa ai fini delle risposte alle sole rilevazioni effettuate ai sensi dell’art. 2 del d.l. n. 143/1991 e relativi provvedimenti attuativi. La circolare n. 32/E del 2006 viene citata per precisare che, per tali periodi, l’accesso è limitato alla strumentazione dell’archivio unico informatico e riguarda le operazioni di importo superiore a euro 12.500. La società dichiara di aver depositato l’archivio unico informatico all’U.I.C. l’8 gennaio 2007, in modalità offline.
Successione delle competenze dall’U.I.C. alla Banca d’Italia
La risoluzione segnala che l’U.I.C. è soppresso dal 1° gennaio 2008 e che le relative competenze e poteri sono trasferiti alla Banca d’Italia ai sensi dell’art. 62 del d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231.
Obbligo residuo di risposta cartacea
Resta comunque fermo l’obbligo dell’istante di fornire in forma cartacea le informazioni relative a qualsiasi rapporto intrattenuto o operazione effettuata, qualora richieste dall’Amministrazione finanziaria ai sensi della normativa vigente, in particolare degli artt. 32 e 33 d.P.R. 600/1973 e degli artt. 51 e 52 d.P.R. 633/1972.
Principio conclusivo
Il principio affermato è che un intermediario finanziario cessa di essere destinatario delle richieste telematiche non quando perde in concreto la prevalenza dell’attività finanziaria, ma quando è cancellato anche dal registro degli indirizzi elettronici, con effetto dopo trenta giorni dalla ricevuta di cancellazione. Fino a tale momento, e comunque per le richieste ammissibili, rimane l’obbligo di collaborazione; in ogni caso permane la risposta cartacea.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Agenzia delle Entrate, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Agenzia delle Entrate
- Risoluzione · 18 apr 2008Risoluzione n. 161 del 18/04/2008
- Risoluzione · 18 apr 2008Risoluzione n. 162 del 18/04/2008
- Risoluzione · 18 apr 2008Risoluzione n. 164 del 18/04/2008
- Risoluzione · 17 apr 2008Risoluzione n. 157 del 17/04/2008
- Risoluzione · 17 apr 2008Risoluzione n. 158 del 17/04/2008
- Risoluzione · 17 apr 2008Risoluzione n. 159 del 17/04/2008
Cerchi altro? Cerca gratis in Agenzia delle Entrate →