Risoluzione n. 161 del 18/04/2008
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa risoluzione chiarisce che l’IVA assolta in dogana su importazioni effettuate senza averne i requisiti come esportatore abituale può essere detratta secondo le regole ordinarie dell’art. 19 DPR 633/1972. Il diritto alla detrazione sorge al momento dell’importazione e può essere esercitato entro il termine ordinario, anche se l’imposta è stata richiesta successivamente con avviso di accertamento.
Detrazione IVA su importazioni rettificate per uso indebito del plafond
Detrazione IVA su importazioni rettificate per uso indebito del plafond
La risoluzione affronta il tema della detraibilità dell’IVA richiesta in dogana a seguito di accertamento, quando l’importatore ha fruito indebitamente del regime riservato agli esportatori abituali. L’Amministrazione precisa il momento di nascita del diritto alla detrazione e le condizioni per il suo esercizio.
Quesito posto dal contribuente
La società ALFA srl aveva effettuato nel 2006 importazioni senza pagamento dell’IVA, avvalendosi della qualifica di esportatore abituale ai sensi dell’art. 8, primo comma, lettera c), del DPR 633/1972. A seguito di verifica doganale, è stato accertato che la società non possedeva i requisiti per usufruire del plafond. L’Agenzia delle Dogane ha quindi emesso un avviso di accertamento per il recupero dell’IVA non versata, oltre a interessi e sanzioni, e la società ha provveduto al pagamento nei termini. La società chiede se l’imposta così versata possa essere portata in detrazione ai sensi dell’art. 19 del DPR 633/1972.
Soluzione prospettata dal contribuente
La contribuente ritiene di poter detrarre l’imposta versata nel 2007 in seguito all’avviso di accertamento riferito all’anno d’imposta 2006, ritenendo rispettato il termine previsto dall’art. 19, primo comma, del DPR 633/1972.
Inquadramento dell’Agenzia delle Entrate
L’Agenzia chiarisce che, per le importazioni soggette a IVA ai sensi dell’art. 67 del DPR 633/1972, l’imposta risultante dal documento doganale è detraibile secondo le regole generali degli artt. 19 e seguenti del medesimo decreto. Il diritto alla detrazione è però subordinato all’esigibilità dell’imposta, che coincide con il momento di effettuazione dell’operazione ai sensi dell’art. 6 del DPR 633/1972.
Per i beni importati, l’IVA diviene esigibile e quindi detraibile con l’accettazione della dichiarazione da parte dell’autorità doganale, che procede alla riscossione del tributo. In pratica, l’importatore ha l’obbligo di versare l’IVA in dogana e il correlato diritto alla detrazione, purché la bolletta doganale sia annotata nel registro previsto dall’art. 25 del DPR 633/1972.
Esportatore abituale e uso indebito del regime di non imponibilità
L’art. 8, secondo comma, lettera c), del DPR 633/1972 consente agli esportatori abituali, in presenza delle condizioni previste, di acquistare e importare beni e servizi senza pagamento dell’imposta. Se tali condizioni non sussistono, ad esempio per superamento o utilizzo improprio del plafond, il soggetto che ha fruito indebitamente del beneficio deve corrispondere l’imposta e le sanzioni previste dall’art. 7, comma 4, del d.lgs. 471/1997.
Nel caso esaminato, la società ha importato senza pagamento dell’imposta pur non avendone i requisiti. L’ufficio doganale ha quindi rettificato le bollette e notificato un apposito avviso di accertamento.
Decisione sulla detraibilità dell’IVA accertata
L’Agenzia conclude che il diritto alla detrazione dell’IVA addebitata alla società in sede di accertamento notificato nel 2007, relativo a importazioni effettuate nel 2006, è esercitabile secondo le modalità ordinarie dell’art. 19 del DPR 633/1972. In particolare, la detrazione può essere operata al più tardi con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto, sempre alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto stesso.
Coordinamento con precedenti e vigilanza applicativa
La conclusione è ritenuta coerente con la risposta del Governo del 20 novembre 2007 all’interrogazione n. 5-01796. Le Direzioni Regionali sono incaricate di vigilare affinché i principi espressi nella risoluzione siano applicati in modo uniforme.
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