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Risoluzione

Risoluzione n. 157 del 17/04/2008

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

L’Agenzia delle Entrate stabilisce che, in caso di morte di un socio di SNC e presenza di eredi minorenni, il reddito di partecipazione va imputato ai soggetti che risultano soci al 31 dicembre 2007. Poiché i minori non avevano ancora ottenuto l’autorizzazione necessaria né erano subentrati nella compagine sociale, il reddito 2007 deve essere attribuito solo al socio superstite e agli eredi maggiorenni che avevano già accettato l’eredità.

Imputazione del reddito 2007 in una SNC con eredi minori del socio defunto

Imputazione del reddito nelle società di persone in presenza di eredi del socio defunto

La risoluzione affronta il criterio di imputazione del reddito prodotto nel 2007 da una società in nome collettivo a seguito del decesso di uno dei soci e della presenza di eredi maggiorenni e minorenni. Il documento chiarisce che, ai fini fiscali, rilevano i soggetti che risultano soci alla chiusura del periodo d’imposta, cioè al 31 dicembre 2007.

Quesito posto dalla società

La società istante domanda come debba essere imputato il reddito 2007 dopo la morte di un socio avvenuta il 9 febbraio 2007. Il socio defunto deteneva una partecipazione del 10% e aveva lasciato la propria quota a cinque nipoti, ciascuno per il 2%.

  • Tre nipoti, maggiorenni, avevano già accettato l’eredità.
  • Due nipoti, minorenni, non avevano ancora avviato la procedura di accettazione presso il Tribunale competente. La società chiede quindi se, in attesa dell’autorizzazione del Tribunale per i minori, il reddito debba essere imputato solo al socio superstite e ai nipoti maggiorenni.

Soluzione interpretativa proposta dal contribuente

L’istante ritiene che i nipoti minorenni non possano assumere la qualità di soci fino alla legittima accettazione dell’eredità, subordinata alla maggiore età o all’intervento del giudice. Per tale ragione, il reddito 2007 dovrebbe essere imputato esclusivamente al socio superstite e ai nipoti maggiorenni già subentrati al 31 dicembre 2007.

Quadro normativo richiamato

L’Agenzia richiama l’art. 5, comma 1, del DPR 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), secondo cui i redditi delle società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice residenti sono imputati a ciascun socio, indipendentemente dalla percezione, in proporzione alla quota di partecipazione agli utili. Vengono inoltre richiamati:

  • l’art. 320 c.c., che impone l’autorizzazione del giudice tutelare per l’accettazione o il rifiuto di eredità o legati da parte dei genitori in rappresentanza dei minori;
  • l’art. 2284 c.c., secondo cui, in caso di morte di un socio e salvo diversa previsione del contratto sociale, gli altri soci devono liquidare la quota agli eredi, salvo scioglimento della società o continuazione con gli eredi stessi con il loro consenso;
  • l’art. 2294 c.c., che subordina l’assunzione della qualità di socio da parte di incapaci all’autorizzazione del Tribunale.

Principi civilistici sulla successione nella quota sociale

La risoluzione precisa che l’accettazione dell’eredità non comporta automaticamente l’ingresso nella società: essa attribuisce solo il diritto alla liquidazione della quota del capitale sociale spettante al de cuius. Il rapporto sociale, infatti, non si trasmette mortis causa. L’eventuale continuazione della società con gli eredi dipende dalla volontà dei soci superstiti e dal consenso degli eredi stessi, in ragione dell’elemento personalistico che caratterizza le società di persone. L’ingresso degli eredi avviene quindi non per successione automatica, ma in virtù di un accordo inter vivos, anche tacito o per fatti concludenti. Quando tra gli eredi vi sono minori o incapaci, tale accordo richiede inoltre l’autorizzazione del Tribunale, a tutela dei soggetti incapaci rispetto alla responsabilità illimitata connessa alla partecipazione a un’impresa commerciale.

Criterio fiscale applicato al caso concreto

L’Agenzia afferma che il criterio di imputazione del reddito va verificato con riferimento ai soggetti che, al 31 dicembre 2007, potevano effettivamente essere considerati soci. Nel caso specifico:

  • alla data di presentazione dell’istanza, 13 dicembre 2007, non era ancora stata chiesta al giudice tutelare l’autorizzazione per l’accettazione dell’eredità da parte dei minori;
  • non era stata neppure avviata la procedura presso il tribunale competente per l’autorizzazione alla continuazione del rapporto societario. Ne deriva che, al 31 dicembre 2007, gli eredi minori non erano ancora subentrati nella posizione sociale del padre e la compagine sociale risultava composta soltanto dal socio superstite e dagli eredi maggiorenni.

Effetti sull’imputazione del reddito 2007

Conseguentemente, ai fini dell’art. 5 del TUIR, il reddito di partecipazione del 2007 deve essere imputato integralmente e proporzionalmente ai soci che rivestivano tale qualità al 31 dicembre 2007, senza considerare gli altri eredi non ancora subentrati. La successiva autorizzazione del Tribunale, pur avendo efficacia retroattiva sul piano civilistico nei rapporti tra le parti, non produce effetti sugli obblighi fiscali già scaduti. Ne consegue inoltre che l’eventuale distribuzione, in periodi d’imposta successivi, di utili accantonati in riserva a seguito dell’autorizzazione del Tribunale non avrà effetti fiscali, poiché il reddito è già stato imputato ai soci presenti al 31 dicembre 2007.

Conclusione

La risoluzione conclude che, nel caso esaminato, il reddito della SNC per l’anno 2007 va attribuito solo al socio superstite e agli eredi maggiorenni che avevano già accettato l’eredità entro la chiusura del periodo d’imposta. Gli eredi minorenni, in assenza delle necessarie autorizzazioni e del perfezionamento dell’ingresso nella compagine sociale, non rilevano ai fini dell’imputazione fiscale del reddito 2007.

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