Risoluzione n. 159 del 17/04/2008
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa risoluzione chiarisce che, nei contratti di locazione in cui il conduttore è lo Stato, l’imposta di registro è dovuta integralmente dall’altra parte contraente, cioè dal locatore, in deroga alla ripartizione ordinaria e al principio di solidarietà. Resta fermo l’obbligo di registrazione del contratto in capo a entrambe le parti.
Pagamento dell’imposta di registro nei contratti di locazione con lo Stato
Pagamento dell’imposta di registro nei contratti di locazione con lo Stato
La risoluzione affronta il regime dell’imposta di registro applicabile ai contratti di locazione stipulati dallo Stato in qualità di conduttore. Il documento chiarisce il rapporto tra la disciplina generale sulla ripartizione delle spese di registrazione e la deroga prevista per i contratti in cui è parte lo Stato.
Quesito esaminato
Il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, non disponendo di idonei immobili demaniali, prende in locazione immobili privati per destinarli a sedi dei Provveditorati regionali dell’Amministrazione penitenziaria e degli Uffici di Esecuzione Penale Esterna. In tale contesto chiede se, per i contratti di locazione stipulati come conduttore, l’imposta di registro debba essere pagata integralmente dal locatore oppure soltanto per la sua metà, con esclusione della quota dello Stato ai sensi dell’articolo 57, comma 7, del DPR 26 aprile 1986, n. 131.
Quadro normativo richiamato
La risoluzione richiama innanzitutto l’articolo 8 della legge 27 luglio 1978, n. 392, secondo cui le spese di registrazione del contratto di locazione sono a carico del conduttore e del locatore in parti uguali.
Richiama poi l’articolo 57, comma 1, del Testo Unico dell’imposta di registro, che prevede la solidarietà passiva tra le parti contraenti per il pagamento dell’imposta.
Deroga nei contratti in cui è parte lo Stato
Il punto decisivo è l’articolo 57, comma 7, del TUR, il quale stabilisce che nei contratti in cui è parte lo Stato l’obbligato al pagamento dell’imposta è unicamente l’altra parte contraente, anche in deroga all’articolo 8 della legge n. 392 del 1978.
La risoluzione evidenzia che si tratta di una norma di carattere imperativo, richiamando un orientamento della Corte di Cassazione (Cass. 18 giugno 1993, n. 6798), secondo cui la deroga non solo impedisce pattuizioni contrarie nei nuovi contratti, ma sostituisce anche eventuali accordi diversi già contenuti in contratti precedenti, in base all’articolo 1339 del codice civile.
Soluzione adottata
Nel caso esaminato, poiché il conduttore è lo Stato, l’intera imposta di registro dovuta per la registrazione del contratto di locazione è posta esclusivamente a carico del locatore.
La risoluzione precisa però che l’obbligo di registrare il contratto resta in capo a entrambe le parti contraenti.
Indicazione finale per gli uffici
Le Direzioni Regionali sono invitate a vigilare affinché i principi espressi nella risoluzione siano applicati in modo uniforme.
Testo integrale
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