Risoluzione n. 164 del 18/04/2008
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa risoluzione riconosce che SACE S.p.A., pur non essendo formalmente una capogruppo assicurativa ai sensi del Codice delle assicurazioni private, può beneficiare dell’esenzione IVA per le prestazioni rese nell’ambito del proprio gruppo, facendo riferimento alla nozione civilistica di controllo ex art. 2359 c.c. Viene però ricordato che l’art. 6 L. n. 133/1999 è stato abrogato dal 1° luglio 2008.
Esenzione IVA per prestazioni infragruppo di SACE S.p.A.
Esenzione IVA per prestazioni infragruppo nel caso SACE S.p.A.
La risoluzione affronta l’interpello presentato da SACE S.p.A. in merito all’applicazione dell’esenzione IVA prevista dall’art. 6 della legge n. 133 del 1999 alle prestazioni di servizi rese all’interno del gruppo. Il tema centrale è se l’assenza di un "gruppo assicurativo" in senso formale, ai sensi della disciplina di settore, impedisca o meno il riconoscimento del beneficio fiscale.
Il quesito posto da SACE S.p.A.
SACE S.p.A. rappresenta di essere:
- successore della Sezione speciale per l’assicurazione del credito all’esportazione dell’I.N.A.;
- un ente che, dal 1° gennaio 2004, opera come società per azioni con azionista totalitario il Ministero dell’Economia e delle Finanze;
- un soggetto che svolge attività di sostegno all’internazionalizzazione delle imprese italiane, qualificata come sostanzialmente pubblicistica.
La società evidenzia inoltre che:
- le categorie dei rischi assicurabili sono individuate dal CIPE;
- gli impegni assunti sono garantiti dallo Stato entro i limiti di legge;
- l’attività è soggetta al controllo della Corte dei Conti;
- per i prodotti assicurativi coperti da garanzia dello Stato non si applica la disciplina del Codice delle assicurazioni private, salvo le norme di bilancio.
Sulla base di ciò, SACE segnala di svolgere attività di direzione e coordinamento su un gruppo di società operanti nel comparto assicurativo, ma di non essere formalmente qualificata come capogruppo assicurativa secondo il d.lgs. n. 209 del 2005. Da qui il dubbio sull’applicabilità dell’esenzione IVA per le prestazioni rese alle società controllate.
Posizione interpretativa del contribuente
Secondo SACE, l’assenza di un gruppo assicurativo in senso formale non dovrebbe impedire l’applicazione dell’art. 6, comma 3, lettera a), della legge n. 133 del 1999. La società ritiene quindi che il regime di esenzione IVA debba operare comunque, in ragione dell’effettiva esistenza di un rapporto di gruppo sul piano sostanziale.
Quadro normativo richiamato dall’Agenzia
L’Agenzia delle Entrate ricostruisce la disciplina dell’art. 6 della legge n. 133 del 1999, che prevede l’esenzione IVA per le prestazioni di servizi rese nell’ambito delle attività ausiliarie di cui all’art. 59, comma 1, lettera c), del d.lgs. n. 385 del 1993, effettuate tra società appartenenti al gruppo bancario o, per quanto qui interessa, tra società del gruppo assicurativo.
In particolare, il comma 3, lettera a), estende l’esenzione alle prestazioni rese:
- a società del gruppo assicurativo;
- da altra società del medesimo gruppo;
- purché sussistano i rapporti di controllo di cui all’art. 2359, commi 1 e 2, c.c.
La finalità della norma è individuata nell’eliminazione di ostacoli fiscali ai processi di riorganizzazione e di outsourcing interno ai gruppi bancari e assicurativi.
Interpretazione del requisito soggettivo
L’Agenzia precisa che, ai fini dell’esenzione, non basta il richiamo all’art. 2359 c.c., perché occorre anche verificare l’appartenenza delle società a uno dei gruppi considerati dalla norma, nel caso specifico a un gruppo assicurativo.
Tale concetto di gruppo assicurativo non deriva dal solo codice civile, ma deve essere desunto dalla disciplina di settore, in particolare da:
- legge 9 gennaio 1991, n. 20;
- d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209, Codice delle assicurazioni private;
- regolamento ISVAP n. 15 del 20 febbraio 2008.
Applicazione al caso di SACE
Nel caso concreto, l’Agenzia osserva che SACE, nei limiti in cui colloca prodotti assicurativi garantiti dallo Stato:
- non è assimilabile alle compagnie private soggette alla vigilanza ISVAP;
- pur esercitando ex lege attività assicurativa, è disciplinata da norme speciali;
- resta esclusa dall’applicazione delle disposizioni sul gruppo assicurativo contenute negli artt. 82-87 del Codice delle assicurazioni private e nel relativo regolamento ISVAP.
Poiché la disciplina del gruppo assicurativo non è applicabile in ragione della particolare natura pubblicistica e della regolamentazione speciale dell’attività di SACE, l’Agenzia ritiene soddisfatto il requisito soggettivo richiesto dall’art. 6, comma 3, lettera a), della legge n. 133 del 1999.
Esito del parere
La conclusione dell’Agenzia è che l’esenzione IVA può applicarsi, ricorrendo gli altri requisiti, alle prestazioni rese nell’ambito del perimetro del gruppo facente capo a SACE. In tale ipotesi, il riferimento operativo va fatto alla nozione di gruppo desumibile dall’art. 2359 c.c., poiché la configurazione formale di un gruppo assicurativo è impraticabile ex lege nel caso di specie.
Abrogazione della norma
La risoluzione segnala infine che l’art. 1, comma 262, della legge n. 244 del 2007 ha disposto l’abrogazione dell’art. 6, commi da 1 a 3-bis, della legge n. 133 del 1999, con decorrenza dal 1° luglio 2008.
Indicazione finale
Le Direzioni regionali sono invitate a vigilare affinché i principi espressi nella risoluzione siano applicati in modo uniforme.
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