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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05231/2025 del 27/02/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia riguarda la rendita catastale di un impianto eolico accatastato in categoria D/1. La società contribuente aveva presentato DOCFA proponendo una forte riduzione della rendita, escludendo dal computo la torre dell’aerogeneratore in quanto, dopo la legge di stabilità 2016, non sarebbe più rilevante fiscalmente come componente impiantistica funzionale al processo produttivo. L’Agenzia aveva invece rettificato la rendita includendo anche la torre. In primo grado il ricorso della società era stato accolto per difetto di motivazione dell’avviso; in appello la CTR aveva riformato la decisione, ritenendo la torre parte della costruzione rilevante ai fini catastali. In sede di legittimità la società aveva proposto ricorso, accolto dalla Cassazione con rinvio, che aveva affermato la necessità di verificare se la torre fosse o meno componente essenziale e attiva del macchinario e, quindi, esclusa dalla stima diretta. In sede di rinvio la CTR aveva nuovamente accolto la tesi della società, escludendo la torre dal calcolo della rendita e rideterminando la rendita in euro 232,00. Contro questa sentenza l’Agenzia ha proposto quattro motivi: 1) motivazione apparente e violazione dei limiti del giudizio di rinvio, per avere la CTR aderito acriticamente ai pareri tecnici e non aver autonomamente verificato se la torre fosse una costruzione; 2) violazione dell’art. 1, comma 21, l. 208/2015, sostenendo che solo rotore e navicella, e non la torre, sarebbero esclusi dalla rendita; 3) omessa pronuncia sulla corretta determinazione del valore del lotto e degli altri elementi stimati; 4) violazione delle norme catastali e del criterio di stima, per non avere la CTR applicato il criterio residuale e per avere implicitamente negato il potere dell’Ufficio di rettificare il valore delle componenti immobiliari residue.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell’Agenzia delle Entrate. Ha ritenuto infondati i primi due motivi, escludendo sia la motivazione apparente sia la violazione della disciplina sopravvenuta sulle c.d. "macchine imbullonate": la CTR aveva adeguatamente motivato sul fatto che torre, navicella e rotore costituiscono un unicum impiantistico e che la torre è componente essenziale e funzionale al processo produttivo, quindi da escludere dalla rendita dal 1° gennaio 2016. Ha inoltre ritenuto infondato il terzo motivo, osservando che non vi era omessa pronuncia perché la decisione implicava il rigetto delle ulteriori contestazioni sul valore degli altri elementi, oltre a essere la censura generica e volta a ottenere una rivalutazione del merito. Ha infine respinto il quarto motivo, ritenendolo in parte inammissibile e in parte infondato: la CTR aveva correttamente applicato il criterio di stima diretta previsto dalla legge, individuando le componenti residue da accatastare e valorizzandole secondo i parametri di riferimento, senza negare il potere dell’Ufficio di rettifica ma semplicemente rideterminando la rendita secondo diritto. L’Agenzia è stata condannata alle spese.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 21, L. 208/2015

    "A decorrere dal 1º gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, è effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento"; "sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo"

    La norma esclude dalla stima catastale i componenti impiantistici funzionali al processo produttivo, a prescindere dal fatto che siano stabilmente infissi al suolo; per gli impianti eolici occorre verificare se la torre sia un mero sostegno statico oppure una componente attiva ed essenziale del macchinario.

  • art. 1, comma 244, L. 190/2014

    Richiamato come antecedente normativo nel sistema della stima catastale degli immobili speciali e particolari.

  • art. 132 c.p.c.

    La motivazione è apparente solo quando non consente di percepire le ragioni della decisione; non è necessario che il giudice confuti ogni singolo argomento difensivo.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    La sentenza deve esporre in modo conciso gli elementi di fatto e di diritto posti a fondamento della decisione.

  • art. 36 d.lgs. 546/1992

    Richiamato in relazione ai requisiti della motivazione della decisione tributaria.

  • art. 61 d.lgs. 546/1992

    Richiamato in relazione al giudizio di appello nel processo tributario.

  • art. 384 c.p.c.

    Nel giudizio di rinvio il giudice deve attenersi al principio di diritto enunciato dalla Cassazione; nei limiti della cassazione per motivazione può riesaminare i fatti già acquisiti e, comunque, la doglianza dell’Ufficio non evidenziava una vera violazione del dictum rescindente.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    Invocato per motivi di nullità della sentenza e violazioni processuali, ma non è utilizzabile per contestare il libero convincimento o per sollecitare una rivalutazione del merito.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Usato per denunciare violazioni di legge sostanziale e processuale, ma le censure erano in realtà dirette a ottenere un nuovo apprezzamento di fatto.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Dopo la riforma del 2012 non consente di dedurre il mero difetto di sufficienza della motivazione.

  • art. 115 c.p.c.

    Il principio del libero convincimento opera sul piano dell'apprezzamento di merito ed è insindacabile in cassazione salvo vizi specifici nei limiti consentiti.

  • art. 116 c.p.c.

    La valutazione delle prove rientra nel merito; non può essere censurata come violazione di legge se la doglianza mira solo a contestare il convincimento del giudice.

  • art. 112 c.p.c.

    L’omessa pronuncia ricorre solo se manca una decisione su un punto autonomamente apprezzabile; non se la decisione adottata comporta implicitamente il rigetto della questione.

  • art. 10 r.d.l. 652/1939

    Richiamato dall’Ufficio in tema di criteri catastali e individuazione dell’immobile urbano.

  • art. 28, comma 2, d.P.R. 1142/1949

    Richiamato come criterio di stima del valore di ricostruzione/costo nell’ambito catastale.

  • art. 2 d.l. 16/1993

    Richiamato dall’Ufficio nel quadro delle norme catastali applicabili.

  • art. 1, d.m. 701/1994

    Richiamato dall’Ufficio in materia di dichiarazioni DOCFA e aggiornamento catastale.

Massime di principio

  • In materia di rendita catastale degli immobili speciali e particolari, dopo l’art. 1, comma 21, L. 208/2015, vanno esclusi dalla stima diretta i componenti che, pur stabilmente infissi al suolo, siano funzionalmente destinati allo specifico processo produttivo e non abbiano autonoma utilità reddituale fuori da esso.
  • Per stabilire se un componente di un impianto eolico sia assoggettabile a rendita, il giudice di merito deve verificare in concreto se esso sia un mero supporto statico oppure una componente essenziale e attiva del macchinario; la consistenza fisica o l’ancoraggio al suolo non sono di per sé decisivi.
  • La motivazione è solo apparente quando non permette di comprendere la ratio decidendi; non sussiste nullità se la sentenza espone, anche sinteticamente, le ragioni di fatto e di diritto della decisione.
  • Il vizio di omessa pronuncia non ricorre se la decisione adottata implica necessariamente il rigetto della questione non espressamente trattata; non è sufficiente la mancata confutazione analitica di ogni argomento difensivo.
  • In cassazione non è consentito trasformare censure formalmente di diritto in richieste di nuova valutazione del merito o del materiale probatorio.
  • Nel giudizio di rinvio il giudice deve rispettare il principio di diritto fissato dalla Corte, ma la doglianza per violazione dell’art. 384 c.p.c. deve indicare una reale deviazione dal dictum rescindente e non una mera insoddisfazione per il nuovo apprezzamento dei fatti.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

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