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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-665/23

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 1° agosto 2025. — IL contro Veracash SAS. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de cassation (Francia). — Rinvio pregiudiziale – Servizi di pagamento nel mercato interno – Direttiva 2007/64/CE – Articolo 56, paragrafo 1, lettera b) – Obbligo per l’utente di servizi di pagamento di notificare “senza indugio” al prestatore di servizi di pagamento lo smarrimento, il furto o l’appropriazione indebita dello strumento di pagamento o un uso non autorizzato di tale strumento – Articolo 58 – Notifica di operazioni di pagamento non autorizzate – Rettifica di una simile operazione da parte del prestatore di servizi di pagamento soggetta all’obbligo per l’utente di tali servizi di informare di tale operazione “senza indugio ed entro [tredici] mesi dalla data di addebito” – Articoli 60 e 61 – Responsabilità rispettive del prestatore di servizi di pagamento e del pagatore per le operazioni di pagamento non autorizzate – Successione di operazioni di pagamento non autorizzate conseguenti allo smarrimento, al furto, all’appropriazione indebita o a un uso non autorizzato di uno strumento di pagamento – Notifica tardiva non intenzionale e non dovuta a negligenza grave – Portata del diritto al rimborso. — Causa C-665/23

Giurisprudenza europea62023CJ0665

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di giustizia chiarisce il rapporto tra l’obbligo di notifica "senza indugio" e il termine massimo di tredici mesi previsto dalla direttiva 2007/64 per contestare operazioni di pagamento non autorizzate. La notifica tardiva, sebbene entro i tredici mesi, può comportare la perdita del diritto al rimborso solo nei casi previsti dall’articolo 61, paragrafo 2, cioè quando il ritardo è intenzionale o dovuto a negligenza grave. In caso di una serie di operazioni, la perdita del rimborso riguarda soltanto quelle non tempestivamente segnalate in modo colposo grave o doloso.

Servizi di pagamento: la notifica "senza indugio" delle operazioni non autorizzate è condizione autonoma rispetto al termine massimo di tredici mesi; il mancato rispetto comporta la perdita del diritto al rimborso solo se intenzionale o dovuto a negligenza grave, e solo per le operazioni cui il ritardo si riferisce.

La questione giuridica

Se, ai sensi della direttiva 2007/64/CE, il pagatore perda il diritto al rimborso di un’operazione non autorizzata quando la notifica al prestatore non è stata fatta "senza indugio" pur essendo stata effettuata entro tredici mesi dall’addebito; in caso affermativo, se tale perdita richieda un ritardo intenzionale o per negligenza grave; e se, in caso di successione di operazioni, la perdita riguardi tutte le operazioni o solo quelle cui il ritardo si riferisce.

Principio di diritto

L’articolo 58 della direttiva 2007/64 impone due condizioni temporali distinte e cumulative per ottenere la rettifica di un’operazione non autorizzata: la notifica deve essere effettuata senza indugio dal momento in cui l’utente ne ha conoscenza e, in ogni caso, entro tredici mesi dall’addebito. Se l’operazione non autorizzata deriva dallo smarrimento, dal furto, dall’appropriazione indebita o dall’uso non autorizzato di uno strumento di pagamento, il pagatore perde il diritto al rimborso, in linea di principio e salvo il caso di frode, solo per le perdite relative alle operazioni la cui notifica tardiva sia stata intenzionale o conseguenza di negligenza grave.

Norme richiamate

  • Direttiva 2007/64/CE
  • Articolo 267 TFUE
  • Articolo 56, paragrafo 1, lettera b), direttiva 2007/64/CE
  • Articolo 57, paragrafi 1 e 2, direttiva 2007/64/CE
  • Articolo 58, direttiva 2007/64/CE
  • Articolo 59, direttiva 2007/64/CE
  • Articolo 60, paragrafo 1, direttiva 2007/64/CE
  • Articolo 61, paragrafi 1-5, direttiva 2007/64/CE
  • Articolo 51, paragrafo 1, direttiva 2007/64/CE
  • Articoli 62 e 63, direttiva 2007/64/CE
  • Considerando 31, 32, 33, 34 e 35 direttiva 2007/64/CE
  • Direttiva (UE) 2015/2366

Servizi di pagamento: notifica tardiva e diritto al rimborso delle operazioni non autorizzate

La pronuncia, resa in sede di rinvio pregiudiziale dalla Cour de cassation francese, riguarda l’interpretazione della direttiva 2007/64/CE sui servizi di pagamento nel mercato interno. Il caso nasce dal rifiuto di rimborsare diversi prelievi contestati come non autorizzati, effettuati mediante una carta che il pagatore sosteneva di non aver ricevuto.

Fatti e procedimento principale

IL, titolare di un conto di deposito in oro presso Veracash SAS, ha contestato una serie di prelievi effettuati tra il 30 marzo e il 17 maggio 2017. Egli sosteneva di non aver ricevuto la carta di pagamento e di non aver autorizzato i prelievi. I giudici di merito francesi hanno respinto la domanda di rimborso ritenendo tardiva la notifica, perché effettuata il 23 maggio 2017, cioè quasi due mesi dopo il primo prelievo contestato.

La Cour de cassation ha chiesto alla Corte se la notifica effettuata entro tredici mesi dall’addebito ma non "senza indugio" faccia comunque perdere il diritto al rimborso, e se ciò dipenda dal fatto che il ritardo sia intenzionale o dovuto a negligenza grave. Ha inoltre chiesto se, in presenza di una successione di operazioni, la perdita del rimborso riguardi tutte le operazioni o solo quelle che una notifica tempestiva avrebbe potuto evitare.

Normativa rilevante

La Corte interpreta principalmente gli articoli 56, 58, 60 e 61 della direttiva 2007/64/CE. In particolare:

  • l’articolo 56, paragrafo 1, lettera b), impone all’utente di notificare senza indugio lo smarrimento, il furto, l’appropriazione indebita o l’uso non autorizzato dello strumento di pagamento;
  • l’articolo 58 richiede che l’utente informi il prestatore senza indugio e comunque entro tredici mesi dall’addebito;
  • l’articolo 60, paragrafo 1, prevede il rimborso senza indugio delle operazioni non autorizzate, salvo l’articolo 58;
  • l’articolo 61 disciplina la responsabilità del pagatore, limitandola o ampliandola a seconda delle circostanze, con particolare rilievo per il ritardo doloso o gravemente negligente.

Sono richiamati anche i considerando 31-35, oltre agli articoli 57, 59, 62 e 63 e all’articolo 51, paragrafo 1, che consente, per gli utenti non consumatori, deroghe convenzionali ad alcune disposizioni.

Ragionamento della Corte sulla prima questione

La Corte afferma che l’articolo 58 contiene due condizioni temporali autonome e cumulative:

  • la notifica deve avvenire "senza indugio" dal momento in cui l’utente viene a conoscenza dell’operazione non autorizzata;
  • la notifica deve comunque essere effettuata entro tredici mesi dalla data di addebito.

Secondo la Corte, il termine di tredici mesi è un termine massimo di decadenza, che tutela la certezza del diritto; l’obbligo di notifica senza indugio ha invece funzione preventiva e mira a ridurre rischi e conseguenze delle operazioni non autorizzate. Perciò, il solo rispetto del termine di tredici mesi non basta a conservare il diritto alla rettifica se l’utente, pur conoscendo l’operazione, ha atteso indebitamente a segnalarla.

Ragionamento sulla seconda questione

La Corte chiarisce che, quando l’operazione non autorizzata deriva dall’uso di uno strumento smarrito, rubato, oggetto di appropriazione indebita o utilizzato senza autorizzazione, la perdita del diritto al rimborso per ritardo nella notifica non opera automaticamente. In base agli articoli 58, 60 e 61, letti insieme all’articolo 56, paragrafo 1, lettera b), il pagatore è privato della rettifica solo se il ritardo è intenzionale o costituisce negligenza grave.

La Corte valorizza il sistema della direttiva: l’onere della prova è in linea di principio a carico del prestatore, e il pagatore non deve sopportare perdite che non avrebbe potuto evitare. La nozione di negligenza grave è letta come violazione qualificata dell’obbligo di diligenza, da valutare alla luce delle circostanze concrete e del diritto nazionale, senza che un semplice ritardo sia di per sé sufficiente.

Ragionamento sulla terza questione

Quanto alla successione di operazioni non autorizzate, la Corte osserva che il nesso tra comportamento del pagatore e perdite subite impone una valutazione per singole operazioni. Di conseguenza, anche se più prelievi derivano dallo stesso evento iniziale, il pagatore perde il diritto al rimborso solo per le operazioni che ha tardato a segnalare in modo intenzionale o gravemente negligente.

La Corte sottolinea inoltre che questa interpretazione preserva l’effetto utile dell’articolo 61, paragrafo 2, e l’equilibrio perseguito dal legislatore dell’Unione tra tutela dell’utente e interessi del prestatore di servizi di pagamento. Restano fermi, per gli utenti non consumatori, gli spazi di deroga convenzionale previsti dall’articolo 51, paragrafo 1.

Decisione e dispositivo

La Corte risponde che:

  • l’articolo 58 deve essere interpretato nel senso che il pagatore perde, in linea di principio, il diritto alla rettifica se non ha informato senza indugio il prestatore, anche se la notifica è stata fatta entro tredici mesi;
  • tale perdita, per le operazioni derivanti da strumento smarrito, rubato, oggetto di appropriazione indebita o usato senza autorizzazione, ricorre solo se il ritardo è intenzionale o dovuto a negligenza grave, salvo frode;
  • in caso di successione di operazioni, la perdita del diritto al rimborso riguarda solo le operazioni cui il ritardo si riferisce.

Implicazioni pratiche

Per i professionisti, la sentenza conferma che il termine di tredici mesi non sana il ritardo nella segnalazione: occorre una reazione immediata non appena l’utente conosce l’anomalia. Tuttavia, la sanzione civilistica della perdita del rimborso è limitata ai casi di dolo o negligenza grave e va verificata operazione per operazione, con particolare attenzione alla prova delle circostanze concrete e alla ricostruzione cronologica dei prelievi contestati.

Come è indicizzato

Materieservizi di pagamentoresponsabilità del prestatore di servizi di pagamentostrumenti di pagamentorimborso di operazioni non autorizzatetutela dell’utente/pagatore

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