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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-101/23

Judgment of the Court (Eighth Chamber) of 1 August 2025. — PNB Banka AS v European Central Bank. — Appeal – Economic and monetary policy – Prudential supervision of credit institutions – Regulation (EU) No 1024/2013 – Procedural rights – Effective judicial protection – Inadmissibility. — Case C-101/23 P

Giurisprudenza europea62023CJ0101

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile l’appello di PNB Banka contro la sentenza del Tribunale che aveva confermato la decisione della BCE di opporsi all’acquisizione di una partecipazione qualificata in un istituto di credito lettone. Il motivo unico era ritenuto troppo generico, privo di riferimenti precisi ai capi della sentenza impugnata e non idoneo a consentire il controllo di legittimità. La Corte ha quindi respinto l’appello e condannato PNB Banka alle spese.

Appello dichiarato inammissibile per carenza di motivazione: la Corte ribadisce i requisiti di precisione e chiarezza dei motivi d’impugnazione e li applica a un ricorso contro una decisione BCE in materia di opposizione all’acquisizione di una partecipazione qualificata.

La questione giuridica

Se l’appello fosse ammissibile nonostante il motivo unico dedotto da PNB Banka non individuasse con precisione i capi della sentenza del Tribunale contestati, non criticasse l’analisi dei motivi di primo grado e si limitasse ad affermazioni generali sulla tutela giurisdizionale effettiva e sulla rappresentanza della banca in procedura d’insolvenza; in via sostanziale, se tali censure bastassero a rimettere in discussione la decisione BCE di opposizione all’acquisizione di partecipazioni qualificate.

Principio di diritto

Un appello è inammissibile quando non indica con precisione i passaggi della sentenza impugnati e i pertinenti argomenti di diritto, non attacca l’analisi svolta dal Tribunale sui motivi di primo grado e si limita a enunciazioni generiche o vaghe; tali carenze precludono il controllo di legittimità della Corte. Nel caso di specie, la Corte ha quindi respinto integralmente l’appello di PNB Banka e ha confermato, per effetto, la sentenza del Tribunale che aveva già respinto il ricorso contro la decisione BCE di opposizione all’acquisizione della partecipazione qualificata.

Norme richiamate

  • Articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
  • Articolo 169, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte di giustizia
  • Articolo 256, paragrafo 1, TFUE
  • Articolo 58 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
  • Articolo 168, paragrafo 1, lettera d), del regolamento di procedura della Corte di giustizia
  • Articolo 184, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte di giustizia
  • Articolo 138, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte di giustizia
  • Regolamento (UE) n. 1024/2013
  • Direttiva 2013/36/UE

Opposizione BCE all’acquisizione di una partecipazione qualificata: appello dichiarato inammissibile

La pronuncia riguarda un ricorso per cassazione proposto da PNB Banka AS avverso la sentenza del Tribunale che aveva respinto l’azione di annullamento contro la decisione della BCE del 21 marzo 2019, con cui l’istituzione aveva opposto l’acquisizione di partecipazioni qualificate in B, altro ente creditizio lettone. La controversia si inserisce nel quadro della vigilanza prudenziale sugli enti creditizi disciplinata dal regolamento (UE) n. 1024/2013.

Fatti essenziali e iter del procedimento

PNB Banka aveva notificato alla competente autorità lettone l’intenzione di acquisire direttamente una partecipazione qualificata in B; anche altri soggetti avevano notificato l’intenzione di acquisire indirettamente una partecipazione qualificata. L’autorità nazionale aveva poi trasmesso alla BCE una proposta di decisione di opposizione, che la BCE aveva adottato con lettera del 21 marzo 2019.

Successivamente, PNB Banka è stata dichiarata insolvente in Lettonia; al curatore/insolvency administrator sono stati trasferiti tutti i poteri della banca e del consiglio di amministrazione. Nel frattempo la BCE ha anche concluso che PNB Banka era failing or likely to fail e, più tardi, ha revocato l’autorizzazione bancaria. In primo grado, PNB Banka, insieme a due azionisti inizialmente co-ricorrenti, aveva dedotto otto motivi di ricorso; il Tribunale ha infine respinto integralmente il ricorso di PNB Banka.

Questioni sottoposte alla Corte di giustizia

In appello, PNB Banka ha dedotto un solo motivo, formalmente incentrato sulla violazione dei diritti procedurali e della tutela giurisdizionale effettiva. La banca ha sostenuto che il Tribunale avrebbe errato nel non considerare che, in concreto, in Lettonia solo l’insolvency administrator poteva rappresentarla e che ciò avrebbe reso meramente teorica o illusoria la tutela contro la decisione BCE. Ha inoltre richiamato la giurisprudenza relativa alla necessità di una tutela giurisdizionale effettiva nelle procedure di vigilanza bancaria.

La BCE e la Commissione hanno eccepito l’inammissibilità del motivo e, quindi, dell’intero appello.

Quadro normativo rilevante

La Corte richiama in particolare:

  • l’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1024/2013, sulla procedura di notifica e valutazione delle acquisizioni di partecipazioni qualificate e sul potere decisionale della BCE;
  • l’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea;
  • l’articolo 256, paragrafo 1, TFUE;
  • l’articolo 58 dello Statuto;
  • gli articoli 168, paragrafo 1, lettera d), e 169, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte;
  • le disposizioni sulle spese di cui agli articoli 184, paragrafo 2, e 138, paragrafo 1, del regolamento di procedura.

Ragionamento della Corte: requisiti di ammissibilità dell’appello

La Corte ribadisce che un appello deve indicare con precisione gli elementi contestati della sentenza impugnata e gli argomenti giuridici specificamente dedotti a sostegno dell’impugnazione. Un ricorso che non individui chiaramente i capi della decisione del Tribunale censurati, o che si limiti a enunciazioni astratte e generiche, non consente alla Corte di esercitare il proprio controllo di legittimità e deve essere dichiarato irricevibile.

Nel caso concreto, la Corte osserva che il motivo unico di PNB Banka non critica l’analisi del Tribunale sui motivi dedotti in primo grado e non rinvia a paragrafi specifici della sentenza impugnata. L’unico passaggio puntualmente evocato è un’affermazione contenuta in un paragrafo del Tribunale relativo, però, non al merito del ricorso, bensì al rigetto di domande incidentali di sospensione del procedimento. Tale parte della sentenza è autonoma e non costituisce il fondamento del dispositivo di rigetto dell’azione di merito.

Inoltre, PNB Banka non spiega in che modo l’eventuale errore denunciato rispetto a quelle domande incidentali possa incidere sul dispositivo della sentenza. Le censure sulla pressione asseritamente esercitata dalla Lettonia e sulla mancanza di tutela effettiva restano formulate in termini troppo generali e non sono collegate con precisione alla motivazione del Tribunale.

Decisione e conseguenze sulle spese

La Corte dichiara il motivo unico inammissibile e, conseguentemente, respinge integralmente l’appello. Poiché la BCE e la Commissione hanno chiesto la condanna alle spese e PNB Banka è risultata soccombente, la banca è condannata a sopportare le proprie spese e a rimborsare quelle sostenute dalla BCE e dalla Commissione.

Principio che si ricava dalla pronuncia

La pronuncia conferma che, nel giudizio di impugnazione dinanzi alla Corte di giustizia, la tutela giurisdizionale effettiva passa anche attraverso il rispetto rigoroso dei requisiti formali e sostanziali dell’atto di appello: non basta invocare astrattamente la violazione dei diritti procedurali, occorre contestare in modo chiaro, coerente e specifico la sentenza del Tribunale e i passaggi decisivi della sua motivazione.

Come è indicizzato

Materievigilanza prudenziale bancariaimpugnazioni e ricevibilità processualetutela giurisdizionale effettivaprocedure di insolvenza bancariapartecipazioni qualificate in enti creditizi

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