Corte di giustizia, Sentenza C-71/23
Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 1° agosto 2025. — Repubblica francese e Commissione europea contro CWS Powder Coatings GmbH e.a. — Impugnazione – Ambiente e protezione della salute umana – Regolamento (CE) n. 1272/2008 – Classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele – Regolamento delegato (UE) 2020/217 – Classificazione del biossido di titanio in polvere contenente l’1% o più di particelle con diametro inferiore o pari a 10 μm – Criteri di classificazione di una sostanza come cancerogena – Affidabilità e accettabilità degli studi scientifici – Calcolo del sovraccarico polmonare in particelle – Carattere “decisivo” di uno studio scientifico – Snaturamento degli elementi di prova – Errore di diritto – Scelta dei parametri di calcolo – Densità delle particelle – Valutazione scientifica – Superamento dei limiti del sindacato giurisdizionale – Nozione di “proprietà intrinseche” – Motivazione ad abundantiam. — Cause riunite C-71/23 P e C-82/23 P
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte respinge le impugnazioni della Repubblica francese e della Commissione contro la sentenza del Tribunale che aveva annullato la classificazione armonizzata del biossido di titanio in polvere come cancerogeno per inalazione. La Corte ritiene che il Tribunale non abbia snaturato gli elementi di prova né superato i limiti del controllo giurisdizionale, pur precisando i confini tra apprezzamento scientifico delle istituzioni e verifica del giudice. Le censure sulla nozione di proprietà intrinseca sono dichiarate inoperanti perché rivolte contro motivazioni aggiuntive. Le spese seguono la soccombenza.
Impugnazioni respinte contro l’annullamento del regolamento delegato 2020/217: il Tribunale non aveva ecceduto i limiti del sindacato né viziato la valutazione scientifica sulla classificazione del biossido di titanio come sostanza cancerogena per inalazione.
La questione giuridica
Se il Tribunale abbia erroneamente annullato il regolamento delegato 2020/217 per la classificazione armonizzata del biossido di titanio: i) snaturando gli elementi di prova scientifici nel ritenere decisivi lo studio Heinrich e il calcolo di Morrow; ii) sostituendo la propria valutazione a quella del RAC sulla densità delle particelle ai fini del sovraccarico polmonare; iii) viziando o interpretando erroneamente la nozione di sostanza dotata di proprietà intrinseca di provocare il cancro; e, in via preliminare, se fossero ricevibili alcuni motivi autonomamente dedotti dall’ECHA in comparsa di risposta.
Principio di diritto
La Corte conferma che, in materia di classificazione armonizzata delle sostanze ai sensi del regolamento n. 1272/2008, il giudice dell’Unione non può sostituire la propria valutazione scientifica a quella delle istituzioni competenti, ma deve verificare che esse abbiano effettivamente preso in considerazione tutti gli elementi pertinenti e non abbiano commesso errori manifesti o snaturamenti. Nel caso del biossido di titanio, il Tribunale non ha snaturato gli elementi di prova nel ritenere decisivi lo studio Heinrich e il calcolo di Morrow, né ha oltrepassato i limiti del sindacato nel censurare la scelta del parametro di densità; le censure sulla nozione di proprietà intrinseca erano comunque inoperanti perché rivolte contro motivazioni ad abundantiam. Le impugnazioni sono pertanto respinte e resta l’annullamento del regolamento delegato 2020/217 nella parte contestata.
Norme richiamate
- Articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
- Articolo 252 TFUE
- Articolo 256 TFUE
- Articolo 58 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
- Articolo 174 del regolamento di procedura della Corte
- Articoli 172, 176 e 178 del regolamento di procedura della Corte
- Articolo 83 del regolamento di procedura della Corte
- Articolo 184 del regolamento di procedura della Corte
- Regolamento (CE) n. 1272/2008
- Regolamento delegato (UE) 2020/217
- Regolamento (CE) n. 1907/2006
- Regolamento (UE) 2019/1243
- Allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008
- Allegato VI del regolamento (CE) n. 1272/2008
Classificazione del biossido di titanio e impugnazioni contro l’annullamento del regolamento delegato 2020/217
La causa riguarda due impugnazioni riunite proposte dalla Repubblica francese e dalla Commissione europea contro la sentenza del Tribunale che aveva annullato, nella parte relativa al biossido di titanio in polvere, il regolamento delegato (UE) 2020/217. La controversia si inserisce nel sistema di classificazione armonizzata delle sostanze pericolose previsto dal regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP), con particolare riferimento alla classificazione come cancerogena per inalazione.
Contesto normativo
Il regolamento n. 1272/2008 mira a garantire un elevato livello di protezione della salute umana e dell’ambiente, armonizzando i criteri di classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze pericolose. La classificazione armonizzata delle sostanze cancerogene è disciplinata dagli articoli 36 e 37 e dall’allegato I, in particolare:
- il punto 1.1.1.3, sulla determinazione della forza probante dei dati;
- il punto 3.6.2.1, sui criteri di classificazione come cancerogene;
- il punto 3.6.2.2.1, che richiede studi affidabili e accettabili e richiama la nozione di proprietà intrinseca di provocare il cancro.
Fatti e procedimento amministrativo
Il biossido di titanio è una sostanza ampiamente utilizzata come pigmento bianco in pitture, rivestimenti, vernici, plastiche, carta, cosmetici, medicinali, giocattoli e alimenti. Nel 2016 ANSES ha presentato all’ECHA una proposta di classificazione del biossido di titanio come cancerogeno di categoria 1B per inalazione. Il RAC ha poi adottato nel 2017 un parere che raccomandava invece la classificazione come cancerogeno di categoria 2, con menzione H351. Sulla base di tale parere, la Commissione ha adottato il regolamento delegato 2020/217, applicabile dal 1º ottobre 2021, che ha introdotto la classificazione ed etichettatura contestate.
Il ricorso dinanzi al Tribunale
Numerosi fabbricanti, importatori, utilizzatori a valle e fornitori hanno impugnato il regolamento davanti al Tribunale. Quest’ultimo ha ritenuto che lo studio Heinrich fosse lo studio decisivo alla base del parere del RAC e ha considerato che il comitato avesse commesso un errore manifesto di valutazione nel valutare l’affidabilità e l’accettabilità di tale studio, in particolare per il modo in cui aveva calcolato il sovraccarico polmonare mediante il calcolo di Morrow. Il Tribunale ha inoltre esaminato, ad abundantiam, la censura relativa alla nozione di proprietà intrinseca e ha annullato il regolamento nella parte relativa al biossido di titanio.
Questioni sollevate in impugnazione
La Repubblica francese e la Commissione hanno criticato la sentenza del Tribunale sotto tre profili principali:
- presunto snaturamento degli elementi di prova, per avere attribuito allo studio Heinrich e al calcolo di Morrow un ruolo "decisivo";
- presunto superamento dei limiti del sindacato giurisdizionale, per avere il Tribunale sostituito la propria valutazione scientifica a quella del RAC sulla densità delle particelle nel calcolo di Morrow;
- presunto errore di diritto e difetto di motivazione nella valutazione della nozione di sostanza dotata di proprietà intrinseca di provocare il cancro.
Ricevibilità: motivi autonomi dell’ECHA
La Corte respinge preliminarmente come irricevibili le parti e i motivi aggiunti autonomamente dall’ECHA nelle sue comparse di risposta. Richiamando gli articoli 174, 176 e 178 del regolamento di procedura, la Corte ribadisce che la comparsa di risposta non può contenere motivi autonomi diretti all’annullamento della decisione del Tribunale: tali censure possono essere introdotte solo con impugnazione incidentale.
Primo motivo: studio Heinrich e calcolo di Morrow
La Corte respinge sia la censura della Repubblica francese sia quella della Commissione sul presunto snaturamento degli elementi di prova.
Quanto allo studio Heinrich, la Corte chiarisce che la qualificazione come studio "decisivo" non significa che fosse l’unico elemento preso in considerazione dal RAC; essa indica piuttosto che, tra gli studi chiave (in particolare Lee ed Heinrich), il RAC ha attribuito allo studio Heinrich un peso determinante, mentre gli altri dati avevano funzione complementare. In tale contesto, la Corte osserva che la determinazione della forza probante dei dati consente all’autorità competente di attribuire maggior peso ad alcuni elementi rispetto ad altri.
Quanto al calcolo di Morrow, la Corte conferma che il Tribunale non ha snaturato il parere del RAC nel ritenere che quel calcolo fosse decisivo per valutare l’accettabilità del sovraccarico polmonare osservato nello studio Heinrich. Anche se il RAC aveva considerato altri elementi, il calcolo di Morrow ha svolto un ruolo determinante nel confronto tra gli studi Lee ed Heinrich e nella conclusione finale sull’affidabilità di quest’ultimo.
Secondo motivo: densità delle particelle e limiti del sindacato giurisdizionale
Le ricorrenti in impugnazione sostenevano che il Tribunale avesse sostituito la propria valutazione a quella del RAC, censurando la scelta del valore di densità di 4,3 g/cm3 usato nel calcolo di Morrow e ritenendo che si dovesse considerare la densità degli agglomerati di particelle nanometriche.
La Corte ricorda il principio consolidato secondo cui, in presenza di valutazioni scientifiche e tecniche complesse, il sindacato del giudice dell’Unione è limitato all’errore manifesto, allo sviamento di potere o al superamento dei limiti del potere discrezionale. Tuttavia, le autorità devono dimostrare di aver effettivamente esercitato quel potere prendendo in considerazione tutti gli elementi pertinenti.
Nel caso di specie, la Corte rileva che il Tribunale ha sì ecceduto la propria competenza nel sostituire la propria valutazione scientifica sulla densità più appropriata, ma che, in ogni caso, il RAC non aveva dato conto di aver preso in debita considerazione il fenomeno dell’agglomerazione delle particelle ai fini del parametro di densità da utilizzare nel calcolo di Morrow. Poiché il giudice dell’Unione può controllare se l’autorità abbia omesso elementi pertinenti che avrebbero potuto modificare la valutazione complessiva, il motivo è respinto.
Terzo e quarto motivo: proprietà intrinseca di provocare il cancro
Le censure della Repubblica francese e della Commissione sulla nozione di proprietà intrinseca sono dichiarate inoperanti. La Corte osserva che il Tribunale aveva già accolto il primo profilo di censura relativo all’errore manifesto di valutazione sugli studi scientifici; il successivo esame della nozione di proprietà intrinseca era stato svolto solo ad abundantiam, per ragioni di buona amministrazione della giustizia e completezza della soluzione. Di conseguenza, anche se tali censure fossero fondate, non potrebbero incidere sul dispositivo.
Dispositivo e spese
La Corte respinge entrambe le impugnazioni. La Repubblica francese e la Commissione sono condannate a sopportare, oltre alle proprie spese, anche quelle sostenute dalle controparti che hanno partecipato al procedimento d’impugnazione; gli intervenienti istituzionali e di settore restano ciascuno a carico delle proprie spese.
Principi rilevanti per la pratica
La pronuncia conferma alcuni punti essenziali per la pratica in materia di classificazione CLP:
- il sindacato del giudice dell’Unione sulle valutazioni scientifiche resta limitato, ma esige che l’autorità abbia effettivamente considerato tutti gli elementi pertinenti;
- la nozione di "forza probante dei dati" consente di attribuire peso differenziato agli studi, senza escludere gli altri elementi del fascicolo;
- una censura diretta contro una motivazione ad abundantiam è inoperante;
- in impugnazione, motivi autonomi non possono essere introdotti nelle comparse di risposta senza impugnazione incidentale.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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