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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-397/23

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 1° agosto 2025. — FL contro Jobcenter Arbeitplus Bielefeld. — Rinvio pregiudiziale – Cittadinanza dell’Unione – Libera circolazione delle persone – Articolo 18 TFUE – Non discriminazione in base alla nazionalità – Direttiva 2004/38/CE – Articolo 24 – Principio della parità di trattamento – Figlio minorenne cittadino dell’Unione che beneficia di un diritto di soggiorno in forza di tale direttiva – Concessione di un permesso di soggiorno nazionale al genitore ai fini dell’esercizio della responsabilità genitoriale sul figlio – Distinzione in base alla cittadinanza del figlio – Genitore titolare di un diritto di soggiorno in qualità di persona in cerca di lavoro – Deroga al principio della parità di trattamento per quanto riguarda il diritto a una prestazione di assistenza sociale – Portata. — Causa C-397/23

Giurisprudenza europea62023CJ0397

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato incompatibile con la direttiva 2004/38 una norma tedesca che riconosce il permesso di soggiorno al genitore per l’esercizio della responsabilità genitoriale soltanto se il figlio minorenne è cittadino tedesco. Il divieto discende dall’articolo 24 della direttiva, perché la situazione del figlio cittadino dell’Unione che soggiorna in Germania è coperta dal principio di parità di trattamento. La circostanza che il genitore sia anche persona in cerca di lavoro non esclude il diritto al permesso di soggiorno, né consente automaticamente di negare prestazioni sociali se il permesso è riconosciuto per altra base giuridica.

Parità di trattamento ex direttiva 2004/38 e divieto di discriminazione: incompatibilità con una normativa nazionale che subordina il permesso di soggiorno del genitore per responsabilità genitoriale alla cittadinanza del figlio

La questione giuridica

Se l’articolo 18 TFUE e/o l’articolo 24 della direttiva 2004/38 debbano essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale che consente il rilascio di un permesso di soggiorno al genitore straniero ai fini dell’esercizio della responsabilità genitoriale solo quando il figlio minorenne ha la cittadinanza dello Stato membro ospitante, escludendo così il genitore di un figlio minorenne cittadino di un altro Stato membro che soggiorna in quello Stato in forza della direttiva 2004/38; e, in via connessa, se il diverso status di soggiorno del genitore come persona in cerca di lavoro incida sul diritto a prestazioni di assistenza sociale.

Principio di diritto

L’articolo 24 della direttiva 2004/38 osta a una normativa nazionale che neghi al genitore cittadino di un altro Stato membro il permesso di soggiorno ai fini dell’esercizio della responsabilità genitoriale sul figlio minorenne, per il solo fatto che il figlio, pur essendo cittadino dell’Unione e soggiornando nello Stato membro ospitante in forza della direttiva, non possiede la cittadinanza di tale Stato. Una simile differenza di trattamento costituisce una discriminazione diretta fondata sulla cittadinanza del figlio, non giustificabile dalla deroga dell’articolo 24, paragrafo 2, della direttiva; inoltre, l’eventuale esclusione dalle prestazioni sociali resta limitata ai soli casi di soggiorno come persona in cerca di lavoro nei limiti della stessa deroga.

Norme richiamate

  • Articolo 18 TFUE
  • Articolo 20 TFUE
  • Articolo 21 TFUE
  • Articolo 267 TFUE
  • Direttiva 2004/38/CE
  • Articolo 24 direttiva 2004/38/CE
  • Articolo 3 direttiva 2004/38/CE
  • Articolo 14 direttiva 2004/38/CE
  • Articolo 6 direttiva 2004/38/CE
  • Regolamento (CE) n. 883/2004
  • Articolo 4 regolamento (CE) n. 883/2004
  • Regolamento (UE) n. 492/2011

Parità di trattamento nel soggiorno del genitore di un minore cittadino dell’Unione

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Sozialgericht Detmold in una controversia tra FL e il Jobcenter Arbeitplus Bielefeld, relativa al rifiuto di talune prestazioni sociali collegate al mancato rilascio di un permesso di soggiorno nazionale al genitore di un minore cittadino dell’Unione. La Corte è stata chiamata a stabilire se il diritto dell’Unione osti a una normativa tedesca che subordina tale permesso alla cittadinanza tedesca del figlio.

Fatti e procedimento principale

FL, cittadino polacco, è giunto in Germania nel 2020; la compagna, anch’essa cittadina polacca, vi si era già trasferita e il figlio comune, nato in Germania nel 2020, è cittadino polacco. Il Jobcenter ha concesso prestazioni sociali alla madre e al figlio, ma ha respinto la domanda di FL per il periodo in cui egli era considerato soggiornante solo come persona in cerca di lavoro ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 4, lettera b), della direttiva 2004/38. Il rigetto si fondava anche sul fatto che il diritto tedesco in materia di ricongiungimento familiare per l’esercizio della responsabilità genitoriale (articolo 28, paragrafo 1, prima frase, punto 3, AufenthG) si applica solo al genitore di un figlio minorenne cittadino tedesco.

Quadro normativo rilevante

La Corte richiama in particolare:

  • l’articolo 18 TFUE, sul divieto generale di discriminazione in base alla nazionalità;
  • l’articolo 20 TFUE, che attribuisce la cittadinanza dell’Unione;
  • l’articolo 21 TFUE, sulla libera circolazione e soggiorno;
  • gli articoli 3, 6, 14 e 24 della direttiva 2004/38;
  • l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 883/2004, evocato dal giudice nazionale e dalle parti nel dibattito sul diritto alle prestazioni sociali.

Ragionamento della Corte

La Corte osserva che il figlio di FL, cittadino polacco residente in Germania in quanto familiare della madre titolare di un diritto di soggiorno permanente, rientra nell’ambito di applicazione della direttiva 2004/38. In tale contesto, il principio di non discriminazione è concretizzato dall’articolo 24 della direttiva, che si applica quando la misura nazionale incide sull’esercizio del diritto di libera circolazione e soggiorno del minore. Secondo la Corte, il permesso di soggiorno richiesto dal genitore per esercitare la responsabilità genitoriale contribuisce a preservare la vita familiare del minore e a favorirne l’integrazione nello Stato membro ospitante. La normativa tedesca, però, riserva tale permesso ai casi in cui il figlio sia cittadino tedesco, con conseguente discriminazione diretta fondata sulla cittadinanza del figlio tra minori cittadini dell’Unione residenti nello Stato ospitante. La Corte esclude che la deroga dell’articolo 24, paragrafo 2, della direttiva giustifichi il diverso trattamento, poiché essa riguarda soltanto i soggiorni dei primi tre mesi o quelli fondati sulla ricerca di un lavoro.

Effetti sulle prestazioni sociali

La Corte precisa che il diritto nazionale collega, nel caso esaminato, il rilascio del permesso di soggiorno anche all’accesso alle prestazioni di assistenza sociale del SGB II. Tuttavia, la deroga dell’articolo 24, paragrafo 2, consente di escludere tali prestazioni solo a chi soggiorna come persona in cerca di lavoro nei limiti previsti dalla direttiva. Se il genitore ottiene il permesso di soggiorno per responsabilità genitoriale, il diniego delle prestazioni non può essere giustificato con il solo riferimento al suo precedente status di persona in cerca di lavoro.

Decisione

La Corte dichiara che l’articolo 24 della direttiva 2004/38 osta alla normativa nazionale controversa, nella parte in cui essa esclude il rilascio del permesso di soggiorno al genitore cittadino di un altro Stato membro solo perché il figlio, pur essendo cittadino dell’Unione e soggiornando nello Stato membro ospitante in base alla direttiva, non ha la cittadinanza di tale Stato. Le spese restano rimesse al giudice nazionale.

Come è indicizzato

Materielibera circolazione dei cittadini dell’unionecittadinanza dell’unioneparità di trattamentodiritto di soggiorno dei familiariprestazioni di assistenza sociale

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