Corte di giustizia, Sentenza C-102/23
Judgment of the Court (Eighth Chamber) of 1 August 2025. — PNB Banka AS v European Central Bank. — Appeal – Economic and monetary policy – Prudential supervision of credit institutions – Regulation (EU) No 1024/2013 – Procedural rights – Statement of reasons. — Case C-102/23 P
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di giustizia ha respinto integralmente l’appello di PNB Banka contro la sentenza del Tribunale che aveva confermato la revoca della sua autorizzazione bancaria da parte della BCE. Le doglianze relative ai procedimenti condotti dall’autorità lettone e dalla BCE sono state in larga parte dichiarate irrilevanti, infondate o inammissibili. La Corte ha inoltre ribadito che il ricorso in appello deve indicare con precisione i capi contestati e le ragioni di diritto, pena l’inammissibilità. PNB Banka è stata condannata alle spese.
Impugnazione contro il rigetto dell’azione di annullamento della decisione BCE di revoca dell’autorizzazione bancaria di PNB Banka: portata dei diritti procedurali e della motivazione nel procedimento di vigilanza prudenziale.
La questione giuridica
Se il Tribunale avesse errato nel respingere i motivi con cui PNB Banka contestava: 1) la regolarità e la portata del procedimento svolto dall’autorità nazionale competente lettone (FCMC) e dalla BCE prima e dopo la sentenza Trasta Komercbanka; 2) la sufficienza della motivazione della decisione di revoca; 3) la tutela dei diritti di difesa e del diritto a un ricorso effettivo in presenza della rappresentanza dell’istituto affidata all’amministratore insolvenziale.
Principio di diritto
La Corte respinge l’appello: un eventuale errore del Tribunale sulla qualificazione del procedimento nazionale a monte è irrilevante se non incide sulla conclusione secondo cui la decisione BCE è sufficientemente motivata; inoltre, censure formulate in modo generico, non collegato ai capi specifici della sentenza impugnata o ai motivi dedotti in primo grado, sono inammissibili. La Corte conferma quindi il rigetto dell’azione di annullamento della decisione BCE di revoca dell’autorizzazione di PNB Banka e condanna la ricorrente alle spese.
Norme richiamate
- Articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
- Articolo 256 TFUE
- Articolo 58 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
- Articolo 168 del regolamento di procedura della Corte di giustizia
- Regolamento (UE) n. 1024/2013, articolo 4, paragrafo 1
- Regolamento (UE) n. 1024/2013, articolo 14, paragrafo 5
- Regolamento di procedura della Corte di giustizia, articolo 184
- Regolamento di procedura della Corte di giustizia, articolo 138
Revoca dell’autorizzazione bancaria di PNB Banka e appello contro la sentenza del Tribunale
La causa concerne un appello proposto da PNB Banka AS contro la sentenza del Tribunale del 7 dicembre 2022, che aveva respinto il ricorso di annullamento avverso la decisione della BCE del 17 febbraio 2020 di revocare l’autorizzazione come ente creditizio. La controversia si inserisce nel quadro della vigilanza prudenziale bancaria dell’Unione ai sensi del regolamento (UE) n. 1024/2013.
Contesto fattuale e procedimento amministrativo
PNB Banka, istituto di credito lettono, era stata classificata dalla BCE come ente significativo soggetto a vigilanza diretta. Successivamente, la BCE aveva concluso che la banca fosse failing or likely to fail; il SRB aveva deciso di non adottare un piano di risoluzione e l’autorità lettone (FCMC) aveva chiesto al giudice nazionale di dichiarare l’insolvenza della banca. Il giudice lettone aveva dichiarato PNB Banka insolvente e affidato tutti i poteri all’amministratore insolvenziale, escludendo la rappresentanza del consiglio di amministrazione nel contenzioso collegato alla crisi dell’ente. Su richiesta della FCMC, la BCE aveva avviato il procedimento di revoca dell’autorizzazione e, dopo aver consultato anche il legale designato dal consiglio, aveva adottato la decisione finale.
Normativa rilevante richiamata
La Corte richiama in particolare:
- l’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1024/2013, che attribuisce alla BCE la competenza esclusiva a concedere e revocare le autorizzazioni agli enti creditizi;
- l’articolo 14, paragrafo 5, del medesimo regolamento, che disciplina la revoca dell’autorizzazione su iniziativa BCE o su proposta dell’autorità nazionale competente;
- le disposizioni processuali sul contenuto dell’appello, tra cui l’articolo 256 TFUE, l’articolo 58 dello Statuto della Corte e l’articolo 168 del regolamento di procedura;
- le disposizioni sulle spese di cui agli articoli 184 e 138 del regolamento di procedura.
Motivi di appello dedotti da PNB Banka
PNB Banka articolava due motivi principali:
- il primo riguardava il procedimento che ha condotto alla revoca dell’autorizzazione, con censure sulla fase nazionale, sulla fase svolta dalla BCE prima della sentenza Trasta Komercbanka e sulla fase successiva a tale sentenza;
- il secondo denunciava violazioni dei diritti procedurali nel giudizio dinanzi al Tribunale, soprattutto in relazione alla rappresentanza della banca e all’effettività della tutela giurisdizionale.
Esame della fase nazionale e della motivazione della decisione
Quanto alla procedura condotta dalla FCMC, la Corte rileva che un eventuale errore del Tribunale nell’individuare il "punto di partenza" della procedura non incideva sulla conclusione decisiva, cioè sulla sufficienza della motivazione della decisione BCE. Per questo la censura è stata dichiarata inefficace.
La Corte osserva inoltre che il Tribunale aveva comunque esaminato le doglianze relative ai diritti procedurali nella fase nazionale e le aveva respinte nel merito. Di conseguenza, non vi era stata alcuna omissione di esame tale da giustificare l’annullamento della sentenza impugnata.
Procedimento BCE prima della sentenza Trasta Komercbanka
PNB Banka sosteneva che il Tribunale avesse impropriamente esaminato la compatibilità del comportamento della BCE con la sentenza Trasta Komercbanka e avesse erroneamente omesso di riconoscere l’esistenza di un non-objection procedure davanti al Consiglio direttivo. La Corte respinge tali censure, osservando che esse non individuavano in modo preciso gli errori di diritto o di fatto asseritamente commessi dal Tribunale.
Quanto alla pretesa omissione di motivazione, la Corte afferma che la mancata menzione nel provvedimento della procedura non ostacolava in alcun modo la comprensione delle ragioni della revoca né il controllo giurisdizionale. La censura è quindi infondata. Parimenti, la doglianza sull’asserita mancanza di base giuridica per interrompere il procedimento è stata respinta perché PNB Banka non aveva dimostrato di averla effettivamente sollevata in primo grado.
Procedimento BCE dopo la sentenza Trasta Komercbanka e questione della rappresentanza
Con riferimento alla fase successiva alla sentenza Trasta Komercbanka, PNB Banka lamentava che la BCE non avesse sanato gli errori precedenti e che il procedimento avrebbe dovuto ripartire da zero. La Corte respinge il motivo rilevando che le censure erano formulate in termini troppo generici e non consentivano di identificare i capi della sentenza del Tribunale effettivamente contestati.
La Corte dichiara inoltre inammissibili le doglianze sulla ripartizione dei ruoli tra autorità nazionale competente e BCE e sull’invio di informazioni da parte dell’amministratore insolvenziale, poiché non erano collegate con precisione ai passaggi della sentenza impugnata.
Quanto alla rappresentanza della banca, il Tribunale aveva già ritenuto che la sentenza Trasta Komercbanka non impedisse alla BCE di ascoltare anche l’amministratore insolvenziale. La Corte conferma tale lettura e rileva che il motivo di appello non dimostrava alcun errore del Tribunale su questo punto.
Secondo motivo: procedimenti dinanzi al Tribunale e tutela giurisdizionale effettiva
PNB Banka censurava il Tribunale per aver dato rilievo alle azioni che avrebbero dovuto essere promosse dinanzi ai giudici lettoni e per aver così accettato una tutela solo teorica e illusoria. La Corte dichiara il motivo in parte inefficace e in parte inammissibile.
In particolare, PNB Banka non contestava la conclusione del Tribunale secondo cui i diritti di difesa non erano stati violati dalla BCE; si limitava invece a critiche generali sulla propria rappresentanza e sul sistema processuale lettone, senza spiegare quale specifico errore processuale il Tribunale avesse commesso e in che modo ciò dovesse condurre alla cassazione della sentenza.
Decisione e spese
La Corte respinge integralmente l’appello. In applicazione delle regole sulle spese, condanna PNB Banka a sopportare le proprie spese e a rimborsare quelle sostenute dalla BCE.
Principi ricavabili
La pronuncia ribadisce che, in sede di appello, le censure devono essere formulate con precisione, indicando i punti della sentenza impugnata e gli errori di diritto lamentati. Inoltre, un eventuale errore su un aspetto non decisivo della motivazione non comporta l’annullamento della sentenza se non incide sulla conclusione finale. Nel settore della vigilanza bancaria, la Corte conferma anche che la BCE può, nel quadro procedurale applicabile, interagire con l’amministratore insolvenziale senza che ciò determini automaticamente una violazione dei diritti procedurali dell’ente sottoposto a vigilanza.
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