Corte di giustizia, Sentenza C-100/23
Judgment of the Court (Eighth Chamber) of 1 August 2025. — PNB Banka AS v European Central Bank. — Appeal – Economic and monetary policy – Prudential supervision of credit institutions – Regulation (EU) No 1024/2013 – Procedural rights – Effective judicial protection – Inadmissibility. — Case C-100/23 P
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte respinge l’appello di PNB Banka contro la sentenza del Tribunale che aveva confermato la decisione BCE di porre la banca sotto vigilanza diretta. Il ricorso è dichiarato irricevibile perché il motivo unico è vago, non strutturato e non individua con precisione i punti della sentenza impugnata né il nesso con il dispositivo. La Corte condanna inoltre PNB Banka alle spese.
Impugnazione dichiarata irricevibile per difetto di motivazione sufficientemente precisa di un ricorso relativo alla supervisione prudenziale diretta di una banca significativa da parte della BCE.
La questione giuridica
Se l’appello fosse ricevibile quando il motivo dedotto si limitava ad affermazioni generiche sulla violazione dei diritti procedurali e dell’effettiva tutela giurisdizionale, senza indicare con precisione i punti della sentenza impugnata censurati né il nesso tra l’errore asserito e il dispositivo della sentenza del Tribunale.
Principio di diritto
L’appello è irricevibile quando il motivo dedotto non contesta in modo chiaro, preciso e coerente la motivazione della sentenza del Tribunale, non identifica i passaggi specificamente censurati né spiega in che modo l’errore denunciato inciderebbe sul dispositivo; mere affermazioni generiche sulla violazione dei diritti procedurali o sull’assenza di tutela giurisdizionale effettiva non bastano a consentire il sindacato della Corte.
Norme richiamate
- Articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
- Articolo 58 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
- Articolo 21 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
- Articolo 169 del regolamento di procedura della Corte di giustizia
- Articolo 168 del regolamento di procedura della Corte di giustizia
- Articolo 184 del regolamento di procedura della Corte di giustizia
- Articolo 138 del regolamento di procedura della Corte di giustizia
- Articolo 256 TFUE
- Articolo 6, paragrafo 5, lettera b), del regolamento (UE) n. 1024/2013
Impugnazione relativa alla classificazione di PNB Banka come ente significativo soggetto a vigilanza diretta BCE
La causa riguarda un appello proposto da PNB Banka AS avverso la sentenza del Tribunale del 7 dicembre 2022, che aveva respinto il ricorso di annullamento contro la decisione della BCE di classificare l’istituto come entità significativa, con conseguente assoggettamento alla vigilanza prudenziale diretta dell’Eurosistema. La Corte decide in composizione di ottava sezione e pronuncia sentenza senza conclusioni dell’Avvocato generale.
Contesto fattuale e procedimento principale
PNB Banka era, alla data della decisione impugnata, un ente meno significativo soggetto alla vigilanza dell’autorità nazionale lettone competente, la Financial and Capital Market Commission (FCMC). Il 21 dicembre 2018 la FCMC chiese alla BCE di assumere la vigilanza diretta sulla banca; con lettera del 1 marzo 2019 la BCE notificò la decisione di classificazione come ente significativo.
Successivamente, il 15 agosto 2019, la BCE dichiarò che PNB Banka stava fallendo o era a rischio di fallimento; nello stesso giorno il Single Resolution Board decise di non adottare un dispositivo di risoluzione. Il 22 agosto 2019 la FCMC avviò la procedura di insolvenza dinanzi al giudice lettone, che il 12 settembre 2019 dichiarò insolvente PNB Banka e nominò un curatore fallimentare, trasferendogli tutti i poteri della banca e del consiglio di amministrazione. In seguito, il 17 febbraio 2020, la BCE revocò l’autorizzazione bancaria con effetto dal 18 febbraio 2020.
Giudizio dinanzi al Tribunale
Dinanzi al Tribunale, PNB Banka e due azionisti avevano proposto ricorso di annullamento articolato in dieci motivi, tra cui violazioni dell’articolo 6, paragrafo 5, lettera b), del regolamento n. 1024/2013, mancata valutazione imparziale dei fatti, violazioni di garanzie procedurali, proporzionalità, parità di trattamento, legittimo affidamento e certezza del diritto, nonché violazione dell’articolo 19 del regolamento n. 1024/2013 e sviamento di potere.
Nel corso del giudizio il Tribunale aveva inoltre respinto istanze di sospensione del procedimento fondate sulla pretesa impossibilità, per il difensore nominato dal consiglio di amministrazione, di accedere ai locali, alle informazioni e alle risorse finanziarie della banca a causa dell’operato del curatore fallimentare. Con la sentenza impugnata, il Tribunale ha poi respinto integralmente il ricorso nel merito.
Motivo di appello e tesi di PNB Banka
In appello PNB Banka ha dedotto un unico motivo, formalmente riferito alla violazione dei suoi diritti procedurali. La banca ha sostenuto che le difficoltà di rappresentanza nel giudizio di primo grado e la pressione esercitata dalle autorità lettoni avrebbero reso effettivamente impossibile una tutela giurisdizionale reale, richiamando in particolare la giurisprudenza Trasta Komercbanka, Berlusconi e Fininvest, e Achema.
Secondo PNB Banka, la soluzione adottata dal Tribunale finirebbe per attribuire immunità strutturale alle decisioni prudenziali, poiché il controllo giurisdizionale dipenderebbe dalla possibilità di una rappresentanza effettiva dell’istante. La BCE ha eccepito l’irricevibilità, o in subordine l’infondatezza, del gravame.
Valutazione della Corte sull’ammissibilità dell’appello
La Corte ricorda innanzitutto che, ai sensi dell’articolo 169, paragrafo 1, del regolamento di procedura, l’appello deve mirare all’annullamento della decisione del Tribunale risultante dal dispositivo, e che, secondo l’articolo 256, paragrafo 1, TFUE, l’articolo 58 dello Statuto e l’articolo 168, paragrafo 1, lettera d), del regolamento di procedura, esso deve indicare con precisione le parti contestate della sentenza e gli argomenti giuridici specifici posti a sostegno.
La Corte ribadisce la propria giurisprudenza secondo cui un appello formulato in modo vago, ambiguo o privo di struttura coerente, oppure fondato su enunciazioni astratte, è irricevibile perché non consente il controllo di legittimità. Nel caso di specie, il motivo unico di PNB Banka non criticava realmente l’analisi del Tribunale sui motivi di primo grado e non indicava alcun paragrafo di tale analisi.
L’unico passaggio effettivamente evocato riguardava una considerazione contenuta nel paragrafo 57 della sentenza impugnata, ma tale passaggio si collocava nella parte dedicata al rigetto delle istanze di sospensione del procedimento, distinta dalla motivazione sul merito che sorregge il dispositivo. PNB Banka non ha tuttavia censurato il rigetto di tali istanze né ha spiegato in che modo quell’asserito errore potesse incidere sul dispositivo della sentenza.
Decisione e spese
La Corte conclude che il motivo unico è irricevibile per difetto di chiarezza e precisione e che, di conseguenza, l’intero appello deve essere respinto. In applicazione delle regole sulle spese, PNB Banka è condannata a sopportare le proprie spese e a rimborsare quelle sostenute dalla BCE.
Principio ricavabile dalla pronuncia
La pronuncia conferma che, in sede di impugnazione, non basta allegare in modo generico una lesione dell’effettiva tutela giurisdizionale o difficoltà di rappresentanza processuale: occorre individuare con precisione i capi della sentenza impugnata e spiegare il collegamento tra l’errore dedotto e il dispositivo. In mancanza di tale specificità, l’appello è dichiarato irricevibile.
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