Corte di giustizia, Sentenza C-99/23
Judgment of the Court (Eighth Chamber) of 1 August 2025. — PNB Banka AS v European Central Bank. — Appeal – Economic and monetary policy – Prudential supervision of credit institutions – Regulation (EU) No 1024/2013 – Procedural rights – Effective judicial protection – Inadmissibility. — Case C-99/23 P
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha respinto l’appello di PNB Banka contro la sentenza del Tribunale che aveva confermato la decisione della BCE di svolgere un’ispezione in loco presso la banca. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché il motivo di appello non contestava in modo preciso la sentenza impugnata e si fondava su argomentazioni troppo generiche. La Corte ha quindi confermato il rigetto del ricorso e condannato PNB Banka alle spese.
Impugnazione dichiarata inammissibile per difetto di specificità dei motivi contro il rigetto, da parte del Tribunale, del ricorso di annullamento avverso la decisione BCE di effettuare un’ispezione in loco presso una banca meno significativa.
La questione giuridica
Se l’appello fosse ammissibile, alla luce degli articoli 169 e 168 del regolamento di procedura e dell’articolo 256 TFUE, quando il motivo dedotto si limita ad affermazioni generiche sulla tutela giurisdizionale effettiva e sulla rappresentanza della banca in insolvenza, senza contestare in modo preciso la motivazione del Tribunale né indicare i punti della sentenza impugnata e il nesso con il dispositivo.
Principio di diritto
Un appello è inammissibile quando non individua con precisione i passaggi della sentenza del Tribunale censurati, non critica la sua motivazione sul merito delle censure svolte in primo grado e si limita a enunciazioni generiche o astratte sulla tutela giurisdizionale effettiva o sulla disciplina nazionale della rappresentanza processuale; tali carenze impediscono alla Corte di esercitare il controllo di legittimità richiesto dagli articoli 168 e 169 del regolamento di procedura e dall’articolo 256 TFUE. Di conseguenza, nel caso di specie, la Corte ha respinto l’unico motivo di appello come irricevibile e ha quindi dichiarato l’appello integralmente inammissibile, con condanna alle spese della parte soccombente.
Norme richiamate
- Articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
- Articolo 256 TFUE
- Articolo 58 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
- Articolo 169 del regolamento di procedura della Corte di giustizia
- Articolo 168 del regolamento di procedura della Corte di giustizia
- Articolo 184 del regolamento di procedura della Corte di giustizia
- Articolo 138 del regolamento di procedura della Corte di giustizia
- Regolamento (UE) n. 1024/2013
- Articolo 12 del regolamento (UE) n. 1024/2013
- Articolo 19 del regolamento (UE) n. 1024/2013
Impugnazione contro la decisione BCE di effettuare un’ispezione in loco
La pronuncia riguarda un ricorso per impugnazione proposto da PNB Banka AS avverso la sentenza del Tribunale del 7 dicembre 2022, con cui era stata respinta l’azione di annullamento contro la decisione della BCE, notificata il 14 febbraio 2019, di svolgere un’ispezione in loco presso la sede della banca. La Corte decide in materia di vigilanza prudenziale bancaria e di ammissibilità dell’appello dinanzi alla Corte di giustizia.
Contesto fattuale e procedimento principale
PNB Banka era una credit institution "less significant" soggetta alla vigilanza prudenziale diretta dell’autorità nazionale lettone. La BCE aveva approvato una decisione di ispezione in loco per esaminare il rischio di credito; l’ispezione si era poi svolta tra l’11 marzo e il 12 agosto 2019. Successivamente, la banca era stata dichiarata insolvente e i poteri di rappresentanza erano stati trasferiti all’amministratore dell’insolvenza.
Ricorso dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata
Dinanzi al Tribunale, PNB Banka e due azionisti avevano chiesto l’annullamento della decisione BCE, deducendo dieci motivi, tra cui incompetenza della BCE, violazione dell’articolo 12 del regolamento n. 1024/2013, violazione del principio di proporzionalità, del diritto di essere ascoltati, dell’obbligo di esame imparziale, dell’obbligo di motivazione, della tutela dell’affidamento, della certezza del diritto, della parità di trattamento, nonché dell’articolo 19 del medesimo regolamento e di un asserito uso distorto del potere. Il Tribunale ha respinto il ricorso di PNB Banka e ha dichiarato non più luogo a statuire per gli altri ricorrenti.
Motivo unico di appello
In appello, PNB Banka ha dedotto un solo motivo, formalmente incentrato sulla violazione dei suoi diritti procedurali e sulle difficoltà incontrate nella propria rappresentanza processuale a seguito della procedura d’insolvenza. La società ha sostenuto che la Corte avrebbe dovuto considerare la situazione concreta in Lettonia e che la protezione giurisdizionale non può essere meramente teorica o illusoria, richiamando la giurisprudenza Trasta Komercbanka, Berlusconi e Fininvest, e Achema.
Normativa e regole processuali applicate dalla Corte
La Corte richiama l’articolo 169, paragrafo 1, del regolamento di procedura, secondo cui l’appello deve tendere all’annullamento, totale o parziale, della decisione del Tribunale così come risultante dal dispositivo. Richiama inoltre l’articolo 256, paragrafo 1, TFUE, l’articolo 58 dello Statuto e l’articolo 168, paragrafo 1, lettera d), del regolamento di procedura, dai quali deriva l’obbligo di indicare con precisione le parti della sentenza impugnate e gli argomenti giuridici specifici posti a sostegno dell’impugnazione.
Ragionamento della Corte sull’inammissibilità
La Corte osserva che il motivo di appello non contesta l’analisi svolta dal Tribunale sui motivi di merito dedotti in primo grado e non indica alcun paragrafo di tale analisi come oggetto di censura. L’unico passaggio specificamente evocato è, in sostanza, un’affermazione contenuta in un punto della sentenza relativo alla domanda di sospensione del procedimento, ma tale parte della motivazione è distinta dal ragionamento con cui il Tribunale ha respinto il ricorso nel merito e non costituisce il fondamento del dispositivo.
La Corte rileva inoltre che PNB Banka non spiega il nesso tra l’asserito errore relativo al rigetto della sospensione e l’annullamento della sentenza impugnata, limitandosi a formulare in modo astratto lamentele sulla pressione esercitata dalle autorità lettoni e sulla tutela giurisdizionale effettiva. Una simile impostazione non consente alla Corte di esercitare il proprio controllo di legittimità, perché non individua in modo coerente e intelligibile le ragioni di diritto censurate.
Richiamo alla giurisprudenza precedente
Nel motivare l’inammissibilità, la Corte richiama la giurisprudenza consolidata secondo cui un appello è irricevibile se manca di chiarezza e precisione, se non è strutturato in modo coerente o se si limita a enunciazioni astratte dei motivi. Sono citati, in particolare, i precedenti Kupka-Floridi, Council v K. Chrysostomides & Co. and Others, Commission v European Food and Others, thyssenkrupp v Commission e Dakem v Commission.
Decisione e spese
La Corte respinge l’unico motivo di appello come inammissibile e, di conseguenza, dichiara l’appello integralmente inammissibile. In applicazione degli articoli 184, paragrafo 2, e 138, paragrafo 1, del regolamento di procedura, condanna PNB Banka a sopportare le proprie spese e a rimborsare quelle sostenute dalla BCE e dalla Commissione.
Principio affermato
Ai fini dell’ammissibilità dell’appello, non basta invocare in termini generali la lesione della tutela giurisdizionale effettiva o contestare il contesto nazionale della rappresentanza della parte; occorre indicare con precisione quali parti della sentenza del Tribunale si intendono censurare, quale errore di diritto sarebbe stato commesso e in che modo tale errore inciderebbe sul dispositivo. In mancanza di tali elementi, l’appello è inammissibile.
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