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Ordinanza

Ordinanza n. 1842/2026 - Milano, Sezione 1

per l'annullamento - della determinazione prot. prov/dige/22/1198 del 27 luglio 2022, a firma del Direttore Generale di ALER Milano, con la quale è stata disposta la revoca dell'aggiudicazione riferita al rep. 139/2019 - lotto 4 – resa in favore del RTI nell'ambito della procedura aperta repp. nn. 136+139/2019 finalizzata all'affidamento in concessione, ai sensi degli artt. 164 e ss. del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., del servizio energia termico relativo agli immobili di proprietà Aler e Comuni terzi, siti in Milano e Provincia, e del servizio di gestione degli impianti di illuminazione delle parti comuni degli immobili, mediante esecuzione degli interventi di relamping e manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti stessi (Cig. 812216703F), nella parte in cui la revoca è stata addebitata al RTI e conseguentemente disposta l'escussione della garanzia prodotta in sede di offerta e la comunicazione all'ANAC, non opponendosi, invece, le imprese ricorrenti allo scorrimento della graduatoria del lotto al fine di individuare un nuovo concessionario ivi pure disposto; - della nota di ALER – trasmessa a mezzo PEC – del 28 luglio 2022, con la quale è stata comunicata e inviata la revoca dell'aggiudicazione disposta a conclusione del procedimento avviato; - nonché di ogni atto conseguente, preordinato e presupposto, inclusa, per quanto occorrere possa, la nota prot. dist/appa/aggi/slm del 12 luglio 2022 con la quale è stato comunicato l'avvio del procedimento di revoca; e per: l'accertamento della legittimità dello scioglimento esercitato dal RTI ricorrente e la condanna dell'Azienda resistente all'integrale rimborso delle “spese contrattuali documentate” e delle “spese sostenute per le prestazioni espletate” a valle della consegna d'urgenza disposta da ALER in data 1.10.2020.

Giustizia amministrativa202202776

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IOrdinanzaAzione di annullamento

Atto impugnato: revoca dell'aggiudicazione del lotto 4, nella parte addebitata al RTI, con escussione della garanzia e comunicazione all'ANAC

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il RTI ha impugnato la revoca dell'aggiudicazione disposta da ALER nell'ambito di una procedura aperta per l'affidamento in concessione del servizio energia termico e della gestione degli impianti di illuminazione. L'impugnazione riguarda esclusivamente l'addebito della revoca al RTI e le conseguenti escussione della garanzia prodotta in sede di offerta e comunicazione all'ANAC; le imprese non contestano invece lo scorrimento della graduatoria. È stata inoltre proposta domanda di accertamento della legittimità dello scioglimento esercitato dal RTI rispetto al rapporto contrattuale e domanda di condanna di ALER al rimborso delle spese contrattuali documentate e delle spese sostenute per le prestazioni eseguite dopo la consegna d'urgenza del 1° ottobre 2020 e fino al subentro del nuovo operatore. Nel corso del giudizio il RTI ha proposto alla Corte di cassazione regolamento preventivo di giurisdizione, sostenendo la rilevanza della natura del petitum sostanziale e della possibile qualificazione delle pretese economiche come diritti soggettivi.

La decisione

Il TAR ha sospeso il giudizio ai sensi dell'art. 367 c.p.c. Ha rilevato che il regolamento preventivo di giurisdizione non è un mezzo di impugnazione, ma uno strumento per ottenere dalla Corte di cassazione una pronuncia definitiva sulla giurisdizione durante il giudizio di primo grado. La contestazione della giurisdizione non è stata ritenuta manifestamente inammissibile né manifestamente infondata. Sebbene l'art. 133, comma 1, lett. e), c.p.a. attribuisca al giudice amministrativo la giurisdizione esclusiva sulle controversie relative alle procedure di affidamento, incluse quelle risarcitorie, non è stato escluso che il petitum sostanziale relativo al rimborso integrale delle spese contrattuali e delle prestazioni eseguite possa consistere in una pretesa di diritto soggettivo non collegata, neppure mediatamente, all'esercizio del potere amministrativo. Poiché la giurisdizione costituisce un presupposto processuale e la sua definizione è pregiudiziale rispetto alla decisione della causa, il TAR ha disposto la sospensione fino alla pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di cassazione, al fine di prevenire un conflitto di giudicati.

Norme richiamate

  • art. 133, comma 1, lett. e), c.p.a.

    relative a procedure di affidamento di pubblici lavori, servizi, forniture, svolte da soggetti comunque tenuti, nella scelta del contraente o del socio, all'applicazione della normativa comunitaria ovvero al rispetto dei procedimenti di evidenza pubblica previsti dalla normativa statale o regionale, ivi incluse quelle risarcitorie

    La disposizione attribuisce al giudice amministrativo giurisdizione esclusiva sulle controversie relative alle procedure di affidamento, comprese quelle risarcitorie; nel caso concreto, tuttavia, il TAR ha ritenuto non manifestamente infondata la tesi secondo cui alcune pretese economiche potrebbero avere natura di diritti soggettivi non connessi all'esercizio del potere.

  • art. 10 c.p.a.

    Richiamato quale base normativa del regolamento preventivo di giurisdizione proposto dalla parte.

  • art. 41 c.p.c.

    Richiamato quale fondamento del regolamento preventivo di giurisdizione davanti alla Corte di cassazione.

  • art. 367 c.p.c.

    una copia del ricorso … è depositata, dopo la notificazione alle altre parti, nella cancelleria del giudice davanti a cui pende la causa, il quale sospende il processo se non ritiene l'istanza manifestamente inammissibile o la contestazione della giurisdizione manifestamente infondata

    Il giudice davanti al quale pende la causa deve sospendere il processo quando il regolamento preventivo di giurisdizione non sia manifestamente inammissibile e la contestazione della giurisdizione non sia manifestamente infondata.

  • art. 39 c.p.a.

    Richiamato insieme all'art. 367 c.p.c. per la disciplina applicabile alla sospensione del processo amministrativo in presenza di regolamento preventivo di giurisdizione.

Massime di principio

  • Il regolamento preventivo di giurisdizione è uno strumento volto a ottenere, durante il giudizio di primo grado, una pronuncia definitiva della Corte di cassazione sulla giurisdizione e non costituisce un mezzo di impugnazione.
  • Ai sensi dell'art. 367 c.p.c., applicabile al processo amministrativo tramite l'art. 39 c.p.a., la proposizione e il deposito del regolamento preventivo impongono la sospensione del giudizio quando l'istanza non sia manifestamente inammissibile e la contestazione della giurisdizione non sia manifestamente infondata.
  • La giurisdizione costituisce un presupposto processuale e la sua definizione è pregiudiziale rispetto alla decisione della controversia; il giudice può pertanto sospendere il processo per evitare il rischio di conflitto tra giudicati.
  • Anche in una controversia riconducibile alla giurisdizione esclusiva amministrativa sulle procedure di affidamento, la qualificazione del petitum sostanziale può rendere non manifestamente infondata la contestazione della giurisdizione, qualora la pretesa azionata abbia natura di diritto soggettivo e non risulti collegata, neppure mediatamente, all'esercizio del potere amministrativo.

Come è indicizzato

MaterieConcessioni e partenariato pubblico-privatoGiurisdizione e riparto
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizione

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