Ordinanza del 11/02/2019 n. 313 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, sezione I, ha accolto integralmente l’istanza cautelare della contribuente, ritenendo sussistenti sia il fumus boni iuris sia il periculum in mora in relazione a un carico tributario provvisorio di circa 3.393.306,30 euro, oltre interessi. La sospensione decorre immediatamente, ma è subordinata alla prestazione, entro 45 giorni dall’11 febbraio 2019, di una garanzia per tutte le somme dovute ai sensi degli artt. 68 del d.lgs. 546/1992 e 19 del d.lgs. 472/1997, secondo le modalità del D.M. 6 febbraio 2017, n. 22. In caso di garanzia omessa o parziale, la sospensione cessa limitatamente alle somme o ai capi non garantiti. Non sono liquidate spese per la fase cautelare.
Sospensione cautelare dell’esecuzione degli atti impositivi e della sentenza impugnata, subordinata alla prestazione di garanzia
Sospensione cautelare dell’esecuzione degli atti impositivi
L’ordinanza riguarda l’istanza di sospensione cautelare proposta dalla contribuente appellante nell’ambito di un giudizio tributario. La Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, sezione I, in composizione collegiale, ha esaminato la richiesta nella camera di consiglio dell’11 febbraio 2019, dopo aver escluso l’eccezionale urgenza prevista dall’art. 52, comma 4, del d.lgs. 546/1992, anche in ragione della prossimità dell’udienza camerale collegiale fissata nei termini previsti dagli artt. 61 e 47, comma 5-bis, del medesimo decreto.
Il Collegio ha acquisito e valutato gli atti di causa, inclusi gli estratti conto bancari dell’appellante depositati il 6 febbraio 2019 e la documentazione prodotta dalle parti.
Presupposti normativi della tutela cautelare
Il provvedimento richiama l’art. 52, comma 2, del d.lgs. 546/1992 e l’art. 19, comma 2, del d.lgs. 472/1997, come modificati dal d.lgs. 156/2015.
Secondo il Collegio, la disciplina distingue tra:
- sospensione dell’esecutività della sentenza impugnata, concessa in presenza di “gravi e fondati motivi”, riferibili alla fondatezza delle censure dedotte e quindi al cosiddetto fumus boni iuris; tale sospensione può riguardare anche soltanto alcuni capi della sentenza e comprende le spese di lite;
- sospensione dell’esecuzione degli atti oggetto del giudizio, concessa quando sussista un pericolo concreto e attuale di un “danno grave e irreparabile”, riferibile al cosiddetto periculum in mora; tale sospensione opera esclusivamente nei confronti del contribuente soccombente appellante richiedente e non comprende le spese di lite.
La valutazione cautelare deve quindi considerare sia la delibazione giuridica sulla fondatezza dei motivi e della sentenza impugnata, sia una prognosi concreta sulle conseguenze economiche dell’esecuzione dell’atto per il contribuente.
Interpretazione del danno grave e irreparabile
L’ordinanza richiama l’insegnamento della Suprema Corte secondo cui costituisce danno grave quello che eccede il pregiudizio normalmente connesso all’esecuzione dell’atto e determina uno squilibrio inaccettabile tra vantaggi dell’amministrazione e sacrifici dell’esecutato. La gravità deve inoltre essere inevitabile, nel senso che non deve poter essere efficacemente attenuata mediante dilazioni, rateizzazioni o altre misure finanziarie adeguate.
Il danno irreparabile ricorre, invece, quando l’esecuzione determina la distruzione o la perdita delle qualità essenziali o delle funzioni economiche del bene, senza possibilità di reintegrazione in natura o per equivalente in caso di successivo accoglimento del ricorso.
Nel caso tributario, il Collegio esclude che possa normalmente sussistere un rischio di incapienza dell’amministrazione fiscale tale da impedire la restituzione delle somme eventualmente riscosse in eccesso. Tuttavia, possono assumere rilievo altre conseguenze concrete, tra cui:
- il costo della provvista finanziaria necessaria per effettuare il pagamento, non integralmente recuperabile attraverso la restituzione dell’indebito e gli interessi fiscali;
- lo smobilizzo forzato e non adeguatamente programmato di beni patrimoniali;
- l’impossibilità di individuare condizioni di vendita e controparti appropriate;
- un’esposizione finanziaria gravemente pregiudizievole per la sopravvivenza dell’attività economica esercitata.
La valutazione deve avvenire mediante un bilanciamento tra l’interesse del contribuente a non subire un danno irreparabile per il pagamento di un tributo eventualmente non dovuto e l’interesse dello Stato alla riscossione regolare delle entrate e alla salvaguardia degli equilibri di bilancio, richiamando l’art. 81 Cost. e Cass. n. 2845/2012. L’irreparabilità è individuata nell’intollerabile divario tra il pregiudizio subito durante il giudizio e le concrete possibilità di risarcimento o restituzione in caso di esito favorevole.
Motivi dedotti dalla contribuente
La contribuente ha sostenuto che il fumus boni iuris emergesse dai motivi di impugnazione esposti nell’atto d’appello.
Quanto al periculum in mora, ha rappresentato che, a seguito della sentenza di primo grado favorevole all’Ufficio, la riscossione provvisoria avrebbe imposto il pagamento dei due terzi delle imposte accertate, dei relativi interessi e dei due terzi delle sanzioni irrogate.
Gli importi indicati erano i seguenti:
- per l’anno 2012: 871.092,70 euro per imposte e 783.983,40 euro per sanzioni;
- per l’anno 2013: 914.858 euro per imposte e 823.372,20 euro per sanzioni.
Il carico complessivo, calcolato senza considerare gli interessi sulle imposte, era quantificato in 3.393.306,30 euro.
La contribuente ha dichiarato che tale esborso sarebbe stato enorme e insostenibile, in particolare perché:
- si tratta di una persona fisica;
- aveva perso il lavoro nel 2015 a seguito del fallimento del datore di lavoro;
- doveva provvedere al mantenimento di due figli minori;
- nel modello 730/2014 aveva dichiarato un reddito da lavoro dipendente di 44.703 euro;
- nel modello 730/2015 aveva dichiarato soltanto redditi da fabbricati per circa 797 euro;
- doveva sostenere la rata del mutuo relativo all’unica abitazione principale, nella quale viveva con la famiglia.
È stato inoltre prospettato il rischio che l’immobile venisse aggredito dall’agente della riscossione, con conseguenze ritenute gravissime e irreparabili per il nucleo familiare, nonché l’ulteriore difficoltà derivante dai procedimenti giudiziari riguardanti il coniuge, indicato come Sig. D. V.
La contribuente ha anche dedotto che la successiva restituzione delle somme eventualmente pagate in pendenza del giudizio, ai sensi dell’art. 68, comma 1, lettere a) e b), del d.lgs. 546/1992, avrebbe comportato il riconoscimento dei soli interessi previsti dalle leggi fiscali, potenzialmente inferiori al costo degli interessi bancari necessari per procurarsi la liquidità.
Valutazione del Collegio
Il Collegio ha ritenuto dimostrati sia il fumus boni iuris sia il periculum in mora.
La decisione richiama il criterio della “compresenza asimmetrica”, secondo cui i due presupposti possono assumere un peso diverso nella valutazione complessiva. Il maggior rilievo attribuito al fumus o al periculum può compensare il minor rilievo dell’altro, purché quest’ultimo conservi comunque un apprezzamento minimo e concreto da parte del giudice.
Alla luce dell’entità del carico tributario, della situazione reddituale e familiare documentata e delle conseguenze prospettate sull’abitazione principale e sulla capacità economica della contribuente, l’istanza cautelare è stata accolta integralmente.
Garanzia e condizioni della sospensione
La sospensione è stata subordinata alla prestazione di una garanzia, secondo quanto previsto dall’art. 52, comma 6, del d.lgs. 546/1992, in relazione agli artt. 47, comma 5, 62-bis, comma 5, e 69, commi 1 e 2, del medesimo decreto.
La garanzia deve riguardare tutte le somme dovute ai sensi:
- dell’art. 68, comma 1, lettere a) e b), del d.lgs. 546/1992;
- dell’art. 19, comma 1, del d.lgs. 472/1997.
La garanzia deve essere prestata:
- entro 45 giorni dall’11 febbraio 2019;
- nelle forme e secondo le modalità stabilite dal D.M. 6 febbraio 2017, n. 22;
- secondo il regime previsto dall’art. 69, comma 2, del d.lgs. 546/1992.
In caso di omessa o parziale prestazione della garanzia entro il termine inderogabile, la sospensione cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla scadenza, limitatamente alle somme e/o ai capi della controversia non garantiti, eventualmente già individuati dalla contribuente.
Si applica inoltre l’art. 47, comma 8-bis, del d.lgs. 546/1992.
Costi della garanzia e spese della fase cautelare
I costi della garanzia, anticipati dalla contribuente, saranno posti a carico della parte soccombente all’esito definitivo del giudizio, ai sensi dell’art. 8, comma 4, della legge 212/2000 e dell’art. 69, comma 3, del d.lgs. 546/1992.
Non è stata pronunciata alcuna condanna alle spese della fase cautelare ai sensi dell’art. 15, comma 2-quater, del d.lgs. 546/1992, poiché la controparte non ha svolto una specifica attività difensiva autonoma rispetto a quella relativa al merito.
La pronuncia sulle spese di questa fase incidentale conserva efficacia anche dopo il provvedimento conclusivo del giudizio, salvo diversa statuizione espressa adottata all’esito della valutazione complessiva della lite.
Durata degli effetti e prosecuzione del giudizio
Gli effetti della sospensione cessano dalla data di pubblicazione della sentenza che definisce il grado di giudizio.
Il Collegio ha rimesso al Presidente della sezione la fissazione dell’udienza di trattazione della controversia nei termini previsti dall’art. 47, comma 6, del d.lgs. 546/1992, applicabile tramite l’art. 61. La data dell’udienza sarà comunicata alle parti costituite secondo le forme dell’art. 31 del medesimo decreto.
Il dispositivo è immediatamente comunicato alle parti presenti in udienza secondo le modalità previste dall’art. 47, comma 4, del d.lgs. 546/1992, applicabile tramite l’art. 61. Le ordinanze pronunciate in udienza si considerano conosciute dalle parti presenti e da quelle che avrebbero dovuto comparire, ai sensi dell’art. 1, comma 2, del d.lgs. 546/1992 e dell’art. 176, comma 2, c.p.c. Una copia integrale può essere richiesta alla segreteria della sezione dal giorno successivo alla deliberazione.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Ordinanza · 8 feb 2019Ordinanza del 08/02/2019 n. 3749 - Corte di Cassazione
- Ordinanza · 8 feb 2019Ordinanza del 08/02/2019 n. 3765 - Corte di Cassazione
- Ordinanza · 14 feb 2019Ordinanza del 14/02/2019 n. 4394 - Corte di Cassazione
- Ordinanza · 14 feb 2019Ordinanza del 14/02/2019 n. 4344 - Corte di Cassazione
- Ordinanza · 14 feb 2019Ordinanza del 14/02/2019 n. 19 - Corte Costituzionale
- Ordinanza · 5 feb 2019Ordinanza del 05/02/2019 n. 3275 - Corte di Cassazione
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →