Ordinanza del 14/02/2019 n. 19 - Corte Costituzionale
Riscossione - Riscossione coattiva - Tassa automobilistica ‒ Fermo del veicolo disposto dall'agente della riscossione - Mancanza dell'obbligo del pagamento della tassa automobilistica come per il fermo amministrativo - Esclusione - Infondatezza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente infondata la questione relativa all’art. 1, comma 182, della L.R. Campania n. 5/2013. Il fermo disposto dall’agente della riscossione ai sensi dell’art. 86 del D.P.R. n. 602/1973 è un "fermo fiscale", finalizzato a garantire il credito pubblico, e non il "fermo amministrativo" di natura sanzionatoria. Pertanto, il fermo fiscale non esclude l’obbligo di pagamento della tassa automobilistica.
Tassa automobilistica e fermo fiscale del veicolo: obbligo di pagamento confermato
Tassa automobilistica in caso di fermo fiscale del veicolo
La Corte costituzionale ha esaminato la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 182, della legge della Regione Campania 6 maggio 2013, n. 5, concernente la possibilità di emettere un avviso di accertamento per il mancato pagamento della tassa automobilistica anche quando il veicolo sia gravato da fermo disposto dall’agente della riscossione.
La decisione riguarda un avviso di accertamento relativo alla tassa automobilistica dovuta per l’anno 2013. Il proprietario del veicolo aveva impugnato l’atto sostenendo che il tributo non fosse dovuto, poiché l’autovettura era stata sottoposta a fermo amministrativo durante il periodo considerato.
Questione di legittimità costituzionale
La Commissione tributaria provinciale di Napoli, sezione 19, aveva sollevato la questione con ordinanza del 6 marzo 2017, ritenendo che la disposizione regionale potesse contrastare con:
- l’art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, relativo alla competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di sistema tributario e contabile dello Stato;
- l’art. 119, secondo comma, della Costituzione, in materia di autonomia finanziaria regionale;
- l’art. 5, comma trentasettesimo, del D.L. 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, nella L. 28 febbraio 1983, n. 53.
Il giudice rimettente aveva richiamato, quale precedente ritenuto analogo, la sentenza della Corte costituzionale n. 288 del 2012, che aveva dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 10 della L.R. Marche 28 dicembre 2011, n. 28.
Disposizione regionale esaminata
L’art. 1, comma 182, della L.R. Campania n. 5/2013 stabiliva che il fermo del veicolo disposto dall’agente della riscossione ai sensi dell’art. 86 del D.P.R. n. 602/1973 non rientrasse tra le fattispecie idonee a far venir meno l’obbligo di pagamento della tassa automobilistica.
La norma era applicabile ratione temporis alla controversia originaria. Successivamente:
- è stata abrogata dall’art. 19, comma 4, lettera b), della L.R. Campania 20 gennaio 2017, n. 3;
- è stata reintrodotta in termini analoghi dall’art. 1, comma 21, della L.R. Campania 31 marzo 2017, n. 10.
Differenza tra fermo amministrativo e fermo fiscale
La Corte ha ribadito la distinzione tra le due tipologie di fermo.
Il fermo amministrativo, al quale si riferisce l’esenzione prevista dall’art. 5, comma trentasettesimo, del D.L. n. 953/1982, è una misura di natura sanzionatoria collegata a violazioni del codice della strada e adottata dall’autorità amministrativa o giudiziaria. In tale ipotesi, la normativa statale prevede, in via eccezionale, la sospensione dell’obbligo di pagamento della tassa automobilistica.
Il fermo fiscale, invece, è disposto dall’agente della riscossione ai sensi dell’art. 86 del D.P.R. n. 602/1973. Esso costituisce una misura cautelare o di garanzia del credito degli enti pubblici e non una sanzione conseguente alla violazione di norme del codice della strada.
La Corte ha osservato che la disciplina dell’esenzione del 1982 non poteva riferirsi al fermo fiscale, poiché tale istituto è stato introdotto soltanto successivamente dal D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, nella L. 28 febbraio 1997, n. 30, mediante l’introduzione dell’art. 91-bis, poi confluito nell’art. 86 del D.P.R. n. 602/1973.
Presupposto della tassa automobilistica
Secondo la Corte, l’esclusione della sospensione dell’obbligo tributario durante il fermo fiscale non contrasta con l’esenzione prevista per il diverso fermo amministrativo.
La tassa automobilistica, in base alla disciplina innovativamente introdotta dal D.L. n. 953/1982, non è più collegata esclusivamente alla circolazione del veicolo, ma alla proprietà dello stesso. Il tributo può inoltre fondarsi sulla ricorrenza di un titolo equipollente idoneo a legittimare il possesso del mezzo, tra cui:
- usufrutto;
- leasing;
- acquisto con patto di riservato dominio.
La sottoposizione del veicolo a fermo fiscale non elimina quindi il presupposto impositivo rappresentato dalla proprietà o dal titolo equipollente sul veicolo.
Precedenti richiamati dalla Corte
La Corte ha richiamato la propria sentenza n. 47 del 2017, con la quale aveva dichiarato non fondate questioni analoghe relative:
- all’art. 8-quater, comma 4, della L.R. Toscana 22 settembre 2003, n. 49;
- all’art. 9 della L.R. Emilia-Romagna 21 dicembre 2012, n. 15.
Le questioni erano state sollevate in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lettera e), e 119, secondo comma, della Costituzione, nonché, con riguardo alla normativa emiliano-romagnola, all’art. 3 della Costituzione.
È stata inoltre richiamata l’ordinanza n. 192 del 2018, con cui la Corte aveva dichiarato manifestamente infondata la riproposizione della questione relativa alla disciplina toscana.
Decisione della Corte costituzionale
La Corte ha rilevato che nell’ordinanza di rimessione non erano presenti argomenti nuovi o elementi idonei a superare le motivazioni già espresse nei precedenti richiamati.
Di conseguenza, con ordinanza adottata il 22 gennaio 2019 e depositata in Cancelleria il 14 febbraio 2019, ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 182, della L.R. Campania n. 5/2013, sollevata in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lettera e), e 119, secondo comma, della Costituzione.
Effetto pratico
Il fermo del veicolo disposto dall’agente della riscossione per garantire il pagamento di un debito verso enti pubblici non determina la sospensione dell’obbligo di versare la tassa automobilistica. L’avviso di accertamento regionale per il mancato pagamento del tributo può quindi essere emesso anche durante il periodo di fermo fiscale, diversamente da quanto previsto per il fermo amministrativo cui si applica l’esenzione stabilita dalla normativa statale.
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