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Ordinanza

Ordinanza del 05/02/2019 n. 3275 - Corte di Cassazione

ICI - IMU - Immobili posseduti da enti pubblici - Esenzione - Agenzia del Demanio - Limiti.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell’Agenzia del Demanio, stabilendo che l’esenzione ICI prevista dall’art. 7, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 504/1992 richiede che l’immobile sia posseduto e utilizzato direttamente per compiti istituzionali dell’ente proprietario. L’utilizzo da parte di soggetti pubblici diversi e la mera destinazione a finalità pubbliche o non commerciali non sono sufficienti. L’Agenzia del Demanio, quale ente pubblico economico dotato di autonomia, non rientra automaticamente tra i soggetti esenti.

ICI: limiti all’esenzione per immobili demaniali posseduti dall’Agenzia del Demanio

ICI: esenzione degli immobili pubblici e posizione dell’Agenzia del Demanio

La pronuncia esamina l’applicabilità dell’esenzione ICI agli immobili appartenenti al demanio dello Stato e posseduti dall’Agenzia del Demanio. La Corte di cassazione ha confermato la debenza dell’imposta, precisando che l’esenzione prevista dall’art. 7, comma 1, lett. a), del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, è subordinata a condizioni soggettive e oggettive rigorose.

Fatti di causa

L’Agenzia del Demanio ha impugnato tre avvisi emessi dal Comune di Concordia sul Secchia per omessa dichiarazione ICI relativa agli anni d’imposta 2005, 2006 e 2007. Gli avvisi riguardavano otto immobili, quattro dei quali qualificati come opere idrauliche.

L’ente sosteneva che i soggetti passivi fossero la Regione Emilia-Romagna e altro soggetto utilizzatore dei beni. In subordine, invocava l’esenzione prevista per gli immobili appartenenti al demanio dello Stato.

La Commissione tributaria provinciale di Modena ha respinto il ricorso, riducendo le sanzioni al minimo. La Commissione tributaria regionale ha confermato la decisione, ritenendo soggetto passivo il proprietario o il titolare di un diritto reale sugli immobili. L’Agenzia del Demanio ha quindi proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi.

Soggetto passivo ICI

La Corte ha rigettato la censura relativa all’individuazione del soggetto passivo.

Ai sensi dell’art. 3, comma 1, del d.lgs. n. 504/1992, è soggetto passivo ICI il proprietario degli immobili indicati dall’art. 1, comma 2, oppure il titolare di diritti reali di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi o superficie sugli stessi, anche se non residente o privo di sede o attività nel territorio dello Stato.

La Corte ha chiarito che, quando il proprietario concede a un terzo il godimento dell’immobile, il soggetto passivo resta il proprietario-concedente. Il rapporto di godimento da parte di un terzo non equivale, infatti, a una cessione di usufrutto né a una concessione di area demaniale, salvo che ricorra effettivamente uno dei diritti reali indicati dalla legge.

Presupposti dell’esenzione per gli immobili pubblici

L’art. 7, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 504/1992 prevede l’esenzione per gli immobili posseduti dallo Stato e dagli enti pubblici indicati dalla disposizione. Trattandosi di una norma agevolatrice, l’esenzione è soggetta a interpretazione restrittiva e non può essere estesa oltre i casi espressamente previsti.

Secondo il principio affermato dalla Corte, l’esenzione spetta soltanto quando l’immobile è destinato a un compito istituzionale riferibile direttamente e immediatamente allo stesso ente che lo possiede a titolo di proprietà o altro diritto reale e che, in quanto tale, sarebbe soggetto passivo dell’imposta ai sensi dell’art. 3, comma 1, del d.lgs. n. 504/1992.

L’esenzione non opera invece quando l’immobile è destinato a compiti istituzionali di un soggetto pubblico diverso, anche se l’ente proprietario è obbligato dalla legge a metterlo a disposizione e rimane estraneo alle funzioni svolte nell’immobile.

Requisito soggettivo e requisito oggettivo

L’esenzione richiede la compresenza di due condizioni:

  • un requisito soggettivo, costituito dallo svolgimento delle attività da parte dello Stato, di enti territoriali o di enti pubblici rientranti nell’ambito della norma agevolativa;
  • un requisito oggettivo, rappresentato dallo svolgimento esclusivo nell’immobile di attività istituzionali rilevanti ai fini dell’esenzione.

Il requisito oggettivo non può essere dimostrato soltanto mediante atti o documenti che indichino, in via preventiva e astratta, la destinazione dell’immobile. Occorre provare concretamente che l’attività effettivamente svolta nell’immobile rientri tra quelle istituzionali esenti.

L’onere della prova grava sul contribuente, che deve dimostrare in concreto l’esistenza di tutti i presupposti dell’esenzione e il collegamento diretto tra l’immobile, l’attività svolta e i compiti istituzionali dell’ente proprietario.

Divieto di utilizzo indiretto

La Corte ha ribadito che l’esenzione non spetta in caso di utilizzo indiretto dell’immobile da parte dell’ente proprietario, anche quando l’utilizzo sia rivolto a finalità di pubblico interesse e sia privo di scopo di lucro.

Non è quindi sufficiente che l’immobile sia destinato a un servizio pubblico o a un’attività non commerciale. È necessario che l’attività istituzionale sia svolta direttamente dal soggetto proprietario o possessore avente diritto all’esenzione e che sia riferibile alla sua organizzazione e alle sue funzioni istituzionali.

Posizione dell’Agenzia del Demanio

L’Agenzia del Demanio non può invocare l’esenzione per il solo fatto di gestire beni demaniali o di assumere posizioni soggettive riconducibili allo Stato o alla Regione.

Neppure la natura non commerciale delle attività svolte è sufficiente a fondare il beneficio. L’ente dovrebbe dimostrare di essere organicamente inserito nell’apparato amministrativo statale o regionale, pur se dotato di autonoma personalità giuridica.

Nel caso esaminato, l’Agenzia è stata qualificata come ente pubblico economico del Ministero dell’economia e delle finanze, dotato di autonomia economica e gestionale. Per tale ragione, essa non rientra tra i soggetti esenti indicati dall’art. 7, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 504/1992 e non può beneficiare dell’esenzione in via automatica per gli immobili appartenenti al demanio dello Stato.

Decisione e spese

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell’Agenzia del Demanio, confermando la debenza dell’ICI per gli immobili oggetto degli avvisi.

L’Agenzia è stata condannata alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 1.700,00, oltre rimborso forfettario e accessori di legge.

Poiché la parte soccombente era un’amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato e ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato, la Corte ha escluso l’applicazione dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

Riferimenti giurisprudenziali richiamati

La decisione richiama, tra le altre, Cass. n. 8496/2010, n. 10483/2016, n. 16797/2017, n. 14912/2016, n. 12495/2014, n. 7385/2012, n. 20776/2005, n. 5485/2008, n. 6711/2015, n. 14226/2015, n. 19039/2016 e n. 5062/2015.

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