Sentenza n. 2330/2026 - Milano, Sezione 2
per l'annullamento per quanto riguarda il ricorso introduttivo: del decreto n. 10641 del 25 luglio 2025 della Regione Lombardia avente ad oggetto “Revoca dell’iscrizione presso l’albo dei soggetti accreditati per i Servizi di Istruzione e Formazione Professionale - sezione A - per l’operatore “-OMISSIS--” ID operatore -OMISSIS-, ai sensi della DGR 6696/2022, all. 2, par. 5.3”, notificato all’Ente in pari data, unitamente alla nota accompagnatoria di trasmissione che contiene prescrizioni e del sottostante avviso di avvio del procedimento; della D.G.R. Lombardia n. 6696/2022 in vigore dall’1 ottobre 2022 con oggetto “PROCEDURE E REQUISITI PER L’ACCREDITAMENTO DEGLI OPERATORI PUBBLICI E PRIVATI PER EROGAZIONE DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE NONCHE’ DEI SERVIZI PER IL LAVORO - REVOCA DELLE D.G.R.: 26 OTTOBRE 2011 - N. IX/2412, N. XI/2861 DEL 18 FEBBRAIO 2020 E N. XI/5030 DEL 12/7/2021” e in particolare dei punti 1.5, 5.3,5.7 e 5.8 dell’Allegato 2; del decreto n. 11413 dell’8 agosto 2025 della Regione Lombardia avente ad oggetto “APPROVAZIONE DEGLI ESITI DELLA RACCOLTA DI MANIFESTAZIONI D’INTERESSE AD EROGARE PERCORSI TRIENNALI E DI IV ANNO DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE (IEFP), PRIORITARIAMENTE NEL COMUNE DI MAGENTA (MI), PER I PROFILI DI OPERATORE DEL BENESSERE, TECNICO DEI TRATTAMENTI ESTETICI E TECNICO DELL’ACCONCIATURA” con cui sono state assegnate le doti formative relative ai corsi triennali e quadriennali per minori per i profili di operatori del benessere e di tecnico dei trattamenti estetici e dell’acconciatura sino a quel momento affidati a-OMISSIS-; di ogni altro atto presupposto, preliminare, connesso e conseguente, ancorché non conosciuto, tra cui la nota del 13/08/2025 della Regione Lombardia avente ad oggetto “Riscontro a Vostra nota del 12/08/2025 relativa alla richiesta di sospensione dell’atto di revoca e degli atti conseguenti emessi nei confronti dell’-OMISSIS--OMISSIS-”. per quanto riguarda i primi motivi aggiunti del decreto n. 10690 del 25 luglio 2025 della Regione Lombardia avente ad oggetto “APPROVAZIONE DELL’AVVISO PER LA RACCOLTA DI MANIFESTAZIONE D’INTERESSE AD EROGARE PERCORSI TRIENNALI E DI IV ANNO DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE, PRIORITARIAMENTE NEL COMUNE DI MAGENTA (MI) – PROFILO DI OPERATORE DEL BENESSERE, TECNICO DEI TRATTAMENTI ESTETICI E TECNICO DELL’ACCONCIATURA” e relativi Allegati A (Avviso) e B (Formulario) e di ogni altro atto presupposto, preliminare, connesso e conseguente, ancorché non conosciuto. per quanto riguarda i secondi motivi aggiunti dell’atto di conferma del 14 agosto 2025 Prot. E1.2025.0818990 della Regione Lombardia avente ad oggetto “Istanza di annullamento e/o sospensione in autotutela del decreto di revoca dell’accreditamento n. 10641 del 25.07.2025” con cui l’Amministrazione ha confermato il provvedimento di revoca dell’accreditamento.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: revoca dell’iscrizione dell’ente dall’albo regionale dei soggetti accreditati per i servizi di istruzione e formazione professionale, nonché atti consequenziali di riassegnazione delle dotazioni finanziarie, bando per il subentro e conferma in autotutela della revoca
Esito
Favorevole al resistente (regione)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’ente ricorrente ha impugnato il decreto regionale di revoca dell’accreditamento, la D.G.R. Lombardia n. 6696/2022, gli atti con cui le dotazioni finanziarie sono state riassegnate a un altro operatore, il bando per il subentro e il successivo atto di conferma della revoca. La revoca era motivata da una pluralità di irregolarità nella gestione, tra cui l’utilizzo di contributi pubblici per finalità private, il pagamento di compensi agli amministratori, la richiesta di contributi aggiuntivi agli studenti, l’attribuzione della qualità di socio previo pagamento di un contributo, acquisti a prezzi superiori a quelli di mercato, rendicontazione di ore superiori a quelle effettivamente svolte e impiego di formatori privi dei requisiti. La ricorrente ha dedotto: l’assenza di una base legislativa del potere di revoca disciplinato dalla D.G.R. n. 6696/2022; l’inapplicabilità retroattiva della delibera, poiché i fatti contestati erano anteriori alla sua entrata in vigore; l’irrilevanza delle condanne penali degli amministratori, essendo stata esclusa la responsabilità dell’ente e intervenute le dimissioni degli amministratori; la violazione degli artt. 5 e 9 del d.lgs. n. 231/2001; l’omessa applicazione di una misura meno invasiva; l’infondatezza o la scarsa rilevanza delle ulteriori contestazioni; l’erroneità delle valutazioni fiscali e contabili dell’amministrazione; e l’invalidità derivata degli atti di riassegnazione e del bando. Con i secondi motivi aggiunti ha inoltre dedotto l’invalidità derivata dell’atto confermativo e la contraddittorietà dell’azione amministrativa, in ragione della diversa delimitazione dei fatti contestati e della discordanza sull’ammontare delle somme illecitamente utilizzate.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti, ritenendo infondate tutte le censure. Ha affermato che l’attività di istruzione e formazione professionale è disciplinata dalla l.r. Lombardia n. 19/2007, la quale demanda alla Giunta regionale la definizione puntuale dei requisiti per l’accreditamento. La D.G.R. n. 6696/2022 prevedeva il possesso di requisiti di onorabilità e consentiva la revoca in caso di gravi irregolarità; disposizioni analoghe erano già contenute nella previgente D.G.R. n. 2412/2011. Il potere di riesame dell’accreditamento è stato ritenuto immanente nell’ordinamento e comunque riconducibile agli artt. 21-quinquies e 21-nonies della l. n. 241/1990: l’amministrazione può quindi intervenire quando i requisiti necessari siano venuti meno o si accerti che non erano mai stati posseduti. La revoca è stata considerata misura di tutela dell’interesse pubblico e non sanzione punitiva; pertanto, non rileva la disciplina della responsabilità amministrativa degli enti ex d.lgs. n. 231/2001, né il fatto che la responsabilità penale dell’ente sia stata esclusa o che gli amministratori si siano dimessi. Le condanne penali degli amministratori per l’utilizzo illecito di contributi pubblici dimostrano comunque l’insufficiente affidabilità complessiva dell’ente e costituiscono autonoma ragione sufficiente per la revoca. Le ulteriori contestazioni hanno funzione corroborativa e la loro eventuale infondatezza non incide sulla legittimità dell’atto, fondato principalmente sulle condanne penali. L’erroneo richiamo alla D.G.R. n. 6696/2022 non determina illegittimità, poiché la previgente D.G.R. n. 2412/2011 conteneva disposizioni analoghe e l’indicazione inesatta della normativa non è invalidante quando restano individuabili i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della decisione. È stato escluso il vizio di invalidità derivata degli atti di riassegnazione delle risorse e del bando, poiché la revoca è legittima. Anche l’atto di conferma è stato ritenuto coerente e in continuità con la revoca: le eventuali discordanze sull’entità delle somme illecitamente utilizzate non incidono sull’accertata condotta degli amministratori e sull’inaffidabilità dell’ente. La ricorrente è stata condannata al pagamento di euro 1.500 in favore della Regione Lombardia e di euro 1.500 in favore dell’altro operatore, oltre accessori di legge se dovuti.
Norme richiamate
art. 24 l.r. Lombardia n. 19/2007
I servizi di istruzione e formazione professionale costituiscono attività di interesse generale.
La disposizione individua la natura di interesse generale dei servizi e consente il loro svolgimento da parte di operatori accreditati iscritti alla sezione A dell’albo regionale.
art. 25 l.r. Lombardia n. 19/2007
Prevede l’albo regionale dei soggetti accreditati per l’erogazione dei servizi di istruzione e formazione professionale.
art. 26 l.r. Lombardia n. 19/2007
Stabilisce in via generale i requisiti per l’iscrizione all’albo e demanda alla Giunta regionale la loro più puntuale definizione.
artt. 21-quinquies e 21-nonies l. 241/1990
Sono richiamati quali espressione generale del potere amministrativo di riesame e fondamento del potere di intervenire sull’accreditamento quando vengano meno o risultino mancanti i requisiti richiesti dall’interesse pubblico.
D.G.R. Lombardia n. XI/6696/2022, Allegato 1, lettera A, punto 4
È richiesta [...] l’assenza di condanna penale, ancorché non definitiva, salvo che sia intervenuta la riabilitazione, per delitti contro la pubblica amministrazione; le sentenze con applicazione della pena su richiesta delle parti di cui all’art. 444 c.p.p. sono equiparate ai provvedimenti di condanna definitivi.
La condanna per delitti contro la pubblica amministrazione incide sul requisito di onorabilità richiesto ai soggetti rilevanti dell’operatore accreditato.
D.G.R. Lombardia n. XI/6696/2022, Allegato 2, punto 5.2
Nel caso vengano meno i requisiti di onorabilità [...] la Direzione competente [...] adotta il provvedimento di revoca dell’accreditamento.
Il venir meno dei requisiti di onorabilità costituisce presupposto per la revoca dell’accreditamento.
D.G.R. Lombardia n. XI/6696/2022, Allegato 2, punto 5.3
Qualora siano riscontrate gravi irregolarità, la Direzione competente [...] revoca l’accreditamento dell’Operatore.
Il riscontro di gravi irregolarità nella gestione legittima la revoca dell’accreditamento.
D.G.R. Lombardia n. IX/2412/2011
La disciplina previgente conteneva disposizioni analoghe in materia di revoca dell’accreditamento per condanne per reati contro la pubblica amministrazione e gravi irregolarità.
artt. 5 e 9 d.lgs. n. 231/2001
Le relative censure sono state ritenute non pertinenti, poiché la revoca è stata qualificata come misura di tutela dell’interesse pubblico e non come sanzione fondata sulla responsabilità amministrativa dell’ente.
art. 55, comma 10, c.p.a.
Ha costituito la base processuale per la fissazione dell’udienza di merito nel corso del giudizio cautelare.
Massime di principio
- L’accreditamento amministrativo, quando subordinato al possesso e al mantenimento di requisiti di affidabilità, onorabilità e regolarità gestionale, può essere oggetto di riesame e revoca qualora tali requisiti vengano meno o risulti successivamente che non erano mai stati posseduti, anche quando la disciplina settoriale non descriva espressamente il potere di revoca, purché il potere sia riconducibile alla disciplina generale dell’autotutela e alla necessità di tutelare l’interesse pubblico.
- La condanna degli amministratori di un ente accreditato per delitti contro la pubblica amministrazione o per l’utilizzo illecito di contributi pubblici può dimostrare l’inaffidabilità complessiva dell’ente e giustificare la revoca dell’accreditamento, anche se la responsabilità amministrativa dell’ente ai sensi del d.lgs. n. 231/2001 non sia stata accertata e gli amministratori si siano successivamente dimessi.
- Quando la revoca dell’accreditamento è adottata per la tutela dell’interesse pubblico e per il venir meno dei requisiti di affidabilità, essa non costituisce una sanzione punitiva riconducibile alla responsabilità amministrativa dell’ente; di conseguenza, non è necessario dimostrare i presupposti della responsabilità dell’ente secondo il d.lgs. n. 231/2001.
- Se una delle ragioni poste a fondamento della revoca è autonomamente sufficiente a dimostrare l’inaffidabilità dell’operatore accreditato, le contestazioni relative ad altri elementi motivazionali non possono determinare l’illegittimità dell’atto, purché la ragione decisiva resti adeguatamente accertata e motivata.
- L’erronea o incompleta indicazione della disciplina normativa applicata non comporta di per sé l’illegittimità del provvedimento quando dal suo contenuto siano comunque individuabili i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della decisione e la medesima misura risulti sostenibile sulla base della disciplina previgente applicabile.
- La legittimità dell’atto presupposto esclude l’invalidità derivata degli atti consequenziali che si fondino sulla revoca dell’accreditamento, inclusi la riassegnazione delle risorse e il bando per l’individuazione dell’operatore subentrante.
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