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Ordinanza

Ordinanza n. 1669/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia (Sezione Prima) n. 82/2026, resa tra le parti;

Giustizia amministrativa202602910

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR per il Friuli Venezia Giulia che aveva respinto il ricorso di primo grado relativo a una procedura di appalto di servizi

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (stazione appaltante e controinteressati)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'appellante ha impugnato la sentenza di primo grado e ha chiesto, in via cautelare, la sospensione della sua efficacia. Dal testo dell'ordinanza non emergono gli specifici motivi di appello né le censure dedotte contro gli atti della procedura di gara. Il giudice ha rilevato soltanto che le questioni prospettate dalle parti richiedono un approfondimento proprio della fase di merito.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello cautelare. Quanto al fumus boni iuris, ha ritenuto che le questioni dedotte necessitino di un esame approfondito nella fase di merito, per la quale era già stata fissata l'udienza pubblica del 25 giugno 2026. Quanto al periculum in mora, ha escluso la sussistenza di un pregiudizio grave e irreparabile, considerando la tempestiva fissazione dell'udienza di merito e la natura eminentemente patrimoniale del danno prospettato, ristorabile in caso di eventuale accoglimento della domanda. Le spese della fase cautelare sono state integralmente compensate tra le parti in ragione della peculiarità della vicenda processuale.

Norme richiamate

  • art. 98 c.p.a.

    La norma è richiamata quale base della domanda cautelare in appello; l'ordinanza respinge la richiesta di sospensione per l'assenza di un pregiudizio grave e irreparabile e per la necessità di approfondire il fumus nella fase di merito.

Massime di principio

  • In sede di appello cautelare, la necessità di un approfondimento delle questioni controverse nella fase di merito non impone, di per sé, la sospensione della sentenza impugnata.
  • Il periculum in mora può essere escluso quando il pregiudizio prospettato sia prevalentemente patrimoniale e suscettibile di integrale ristoro in caso di successivo accoglimento della domanda, soprattutto se l'udienza di merito è stata fissata in tempi ravvicinati.
  • La tempestiva fissazione dell'udienza di merito costituisce un elemento rilevante nella valutazione dell'irreparabilità del pregiudizio cautelare.

Come è indicizzato

MaterieEsecuzione del contratto pubblicoTutela cautelare
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelare

Testo integrale

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