Cassazione Civile, Ordinanza n. 08174/2026 del 01/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente locale)
La controversia
Un comune aveva emesso ingiunzione di pagamento per omesso versamento dell'IMU relativa all'anno 2017 su un immobile di proprietà di un privato, sito nel territorio comunale. Il contribuente aveva sostenuto l'applicabilità dell'esenzione prevista per gli immobili destinati allo svolgimento di attività svolte con modalità non commerciali, poiché l'immobile era concesso in comodato gratuito a un'associazione sportiva che vi svolgeva la propria attività. Il giudice di primo grado aveva accolto il ricorso del contribuente; il giudice d'appello aveva invece riformato la decisione ritenendo che l'esenzione richiedesse l'utilizzazione diretta dell'immobile da parte del soggetto possessore e che, comunque, nel caso concreto l'immobile fosse utilizzato indirettamente. Il ricorrente ha quindi dedotto, con il primo motivo, violazione dell'art. 7, comma 1, lett. i), d.lgs. n. 504/1992 e dell'art. 1, comma 71, l. n. 213/2023, sostenendo che il requisito del possesso diretto sarebbe stato introdotto solo con la legge n. 160/2019 e che la norma interpretativa del 2023 avrebbe consentito l'esenzione anche per immobili concessi in comodato a enti funzionalmente o strutturalmente collegati al concedente. Con il secondo motivo ha denunciato omesso esame di un fatto decisivo, lamentando che non fosse stato considerato il mancato esercizio da parte del comune del potere regolamentare di cui all'art. 59, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 446/1997.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che l'esenzione IMU/ICI richiede, anche nel sistema previgente alla legge n. 160/2019, sia un requisito oggettivo di effettivo svolgimento nell'immobile di attività agevolate con modalità non commerciali, sia un requisito soggettivo di diretta utilizzazione da parte dell'ente possessore. Ha inoltre precisato che la norma di interpretazione autentica del 2023 consente l'esenzione in caso di comodato solo quando sia il comodante sia il comodatario siano enti rientranti tra quelli dell'art. 73, comma 1, lett. c), TUIR e sussista un collegamento funzionale e strutturale tra i due enti; tale presupposto non ricorre quando il concedente è un soggetto privato. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito dal rigetto del primo. Il ricorso è stato quindi respinto, con condanna del ricorrente alle spese e all'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 7, comma 1, lett. i), d.lgs. n. 504/1992
esenzione per immobili destinati esclusivamente allo svolgimento di specifiche attività con modalità non commerciali
L'esenzione richiede la compresenza di un requisito oggettivo e di un requisito soggettivo e non opera in caso di utilizzazione indiretta dell'immobile; nel comodato è necessario che il collegamento funzionale e strutturale intercorra tra enti qualificati ai sensi dell'art. 73, comma 1, lett. c), TUIR.
art. 9, comma 8, d.lgs. n. 23/2011
richiamo dell'art. 7, comma 1, lett. i), d.lgs. n. 504/1992
La disciplina agevolativa viene applicata secondo il rinvio alla norma dell'ICI, nei limiti interpretativi affermati dalla giurisprudenza e dalla norma interpretativa successiva.
art. 73, comma 1, lett. c), d.P.R. n. 917/1986
soggetti rilevanti ai fini del requisito soggettivo
Per il beneficio occorre che i soggetti coinvolti rientrino nella categoria degli enti non commerciali prevista dalla norma tributaria richiamata.
art. 1, comma 71, legge n. 213/2023
norma di interpretazione autentica
L'immobile può intendersi posseduto anche se concesso in comodato a un soggetto di cui all'art. 73, comma 1, lett. c), TUIR funzionalmente o strutturalmente collegato al concedente, ma solo ove anche il concedente rientri tra gli enti qualificati e sia integrato il collegamento richiesto.
art. 1, comma 2, l. n. 212/2000
per gli effetti di interpretazione autentica
La Corte richiama il criterio di interpretazione autentica per applicare la disposizione sopravvenuta al regime agevolativo.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
violazione o falsa applicazione di norme di diritto
È il vizio dedotto per contestare l'interpretazione della disciplina agevolativa operata dal giudice di appello.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio
È il vizio dedotto nel secondo motivo, ritenuto assorbito dal rigetto del primo.
art. 59, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 446/1997
potere regolamentare del Comune
La censura relativa al mancato esercizio del potere regolamentare comunale resta assorbita, perché la domanda di esenzione è comunque infondata per ragioni normative.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002
ulteriore importo a titolo di contributo unificato
In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Massime di principio
- L'esenzione tributaria per gli immobili destinati ad attività di utilità sociale o assimilate richiede, salvo diversa previsione espressa, la diretta utilizzazione del bene da parte del soggetto agevolato e non è sufficiente una mera destinazione indiretta o mediata tramite terzi.
- Il requisito oggettivo dell'esenzione deve essere verificato in concreto, accertando che l'attività svolta nell'immobile sia effettivamente realizzata con modalità non commerciali.
- La norma di interpretazione autentica che estende il concetto di possesso agli immobili concessi in comodato opera solo se il concedente e il comodatario siano entrambi enti appartenenti alla categoria prevista dalla legge e sussista un effettivo collegamento funzionale o strutturale tra loro; non basta che il comodatario sia un ente agevolato se il proprietario è un soggetto privato.
- Quando il primo motivo di ricorso è respinto per infondatezza, le censure ulteriori che presuppongono un diverso esito della questione principale restano assorbite.
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