Sentenza n. 955/2026 - Ancona, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sanzione disciplinare del richiamo scritto irrogata dal Questore di Ancona per il mancato rispetto della via gerarchica nella presentazione di due istanze di accesso agli atti
Esito
Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato il richiamo scritto irrogatole dal Questore di Ancona, nonché gli atti presupposti, contestando di avere violato l'art. 9 del d.P.R. n. 782/1985 per avere trasmesso direttamente al competente ufficio del Ministero dell'Interno due istanze di accesso relative al provvedimento di conferimento della qualifica rivestita. Ha dedotto la violazione dell'art. 9 del d.P.R. n. 782/1985 e dell'art. 3 del d.P.R. n. 737/1981, sostenendo che una richiesta diretta esclusivamente ad acquisire un documento non costituisce una segnalazione o un'istanza sulla quale i superiori gerarchici debbano formulare valutazioni o proposte. Ha inoltre invocato la disciplina dell'accesso agli atti di cui agli artt. 22 e seguenti della l. n. 241/1990, il principio secondo cui l'esercizio di un diritto non può essere sanzionato in assenza di abuso o di danno a terzi, la circostanza che le richieste erano state indirizzate all'ufficio ministeriale che aveva formato e deteneva il documento, nonché l'assenza di un interesse della Questura a intervenire. Sono stati dedotti anche eccesso di potere per carenza, contraddittorietà e illogicità della motivazione, ingiustizia manifesta, erronea valutazione e travisamento dei fatti, rilevando che il provvedimento sanzionatorio si limitava sostanzialmente a reiterare la contestazione degli addebiti senza esaminare le giustificazioni dell'incolpata. La ricorrente ha richiamato, quale precedente interpretativo, il parere del Consiglio di Stato relativo a una fattispecie analoga riguardante personale della Polizia Penitenziaria.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato la sanzione disciplinare, ordinando all'amministrazione di aggiornare conseguentemente lo stato matricolare della ricorrente. Ha ritenuto infondata soltanto la censura secondo cui la condotta non sarebbe stata astrattamente riconducibile alle fattispecie disciplinari dell'art. 3 del d.P.R. n. 737/1981: la violazione dell'obbligo di seguire la via gerarchica può infatti integrare un comportamento non corretto verso i superiori, riconducibile ai numeri 3 e 6 della disposizione. Sono state invece ritenute fondate le restanti censure. L'art. 9 del d.P.R. n. 782/1985 mira a consentire ai superiori gerarchici di esprimere valutazioni e formulare proposte sulle segnalazioni o istanze del dipendente, ma non si applica automaticamente a una richiesta di accesso diretta esclusivamente ad acquisire un documento. Gli artt. 22 e seguenti della l. n. 241/1990 riconoscono il diritto di accesso a chi dimostri un interesse qualificato; l'esercizio di tale diritto non può essere sanzionato, salvo abuso o danno a terzi. Nel caso concreto non risultavano né abuso del diritto né volontà di eludere i superiori, e il documento era stato formato e stabilmente detenuto dall'ufficio ministeriale destinatario delle richieste, senza un concreto interesse della Questura a intervenire. Il mancato inoltro per via gerarchica non costituiva quindi, di per sé, illecito disciplinare. Il TAR ha inoltre rilevato l'illegittimità del provvedimento sotto il profilo dell'esercizio del potere disciplinare, in quanto l'amministrazione non aveva adeguatamente considerato le giustificazioni della dipendente. Il Ministero dell'Interno è stato condannato al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in euro 1.500, oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 9 d.P.R. n. 782/1985
norma che obbliga il personale della Polizia di Stato a seguire la via gerarchica quando intende rivolgersi ad organi superiori
La disposizione è funzionale a consentire ai superiori gerarchici di esprimere valutazioni e formulare proposte sulle questioni sottoposte dal dipendente; non impone necessariamente il tramite gerarchico per una richiesta di accesso diretta esclusivamente all'acquisizione di un documento, quando non vi sia abuso né intento di bypassare i superiori.
artt. 22 e ss. l. n. 241/1990
hanno riconosciuto a chiunque sia interessato il diritto di accedere ai documenti amministrativi rispetto ai quali vanta un comprovato interesse all'ostensione
Il diritto di accesso prevale sulle esigenze organizzative della via gerarchica quando la richiesta è esercitata legittimamente e senza abuso o danno a terzi; il suo esercizio non può essere sanzionato disciplinarmente per il solo mancato rispetto del tramite gerarchico.
art. 3 d.P.R. n. 737/1981
sanziona: i) la reiterazione in lievi mancanze; ii) la negligenza in servizio; iii) la mancanza di correttezza nel comportamento; iv) il disordine nella divisa o l'uso promiscuo di capi di vestiario della divisa con altri non pertinenti alla stessa; v) il pernottamento senza autorizzazione fuori della caserma o dell'alloggio collettivo di servizio; vi) il contegno comunque scorretto verso superiori, pari qualifica, dipendenti, pubblico
La violazione della via gerarchica è astrattamente riconducibile alle ipotesi di comportamento non corretto verso i superiori, ma nel caso concreto la condotta non integrava un illecito disciplinare perché consisteva nell'esercizio legittimo del diritto di accesso.
art. 3 d.P.R. n. 3/1957
È richiamato dalla ricorrente in materia di richiamo scritto, ma la decisione non sviluppa una specifica interpretazione autonoma della disposizione.
Massime di principio
- La regola del tramite gerarchico prevista per il personale della Polizia di Stato è diretta a consentire ai superiori di valutare le segnalazioni e formulare proposte sulle istanze del dipendente; essa non si applica automaticamente alle richieste di accesso agli atti formulate esclusivamente per acquisire un documento.
- Quando un dipendente pubblico esercita legittimamente il diritto di accesso ai documenti amministrativi, il solo mancato rispetto della via gerarchica non può costituire illecito disciplinare, salvo che la richiesta sia abusiva, cagioni danni a terzi o dissimuli l'intento di eludere i superiori gerarchici.
- La richiesta di accesso può essere rivolta direttamente all'ufficio che ha formato e detiene stabilmente il documento, soprattutto quando l'ufficio periferico di appartenenza non ha competenza o interesse concreto a esaminare né a evadere la richiesta.
- La condotta consistente nel mancato rispetto della via gerarchica può essere astrattamente riconducibile alle fattispecie disciplinari di comportamento non corretto verso i superiori, ma la sanzione è illegittima se, nel caso concreto, la condotta costituisce esercizio non abusivo di un diritto riconosciuto dall'ordinamento.
- Nel procedimento disciplinare l'amministrazione deve esaminare le giustificazioni dell'incolpato e darne conto nella motivazione; la mera reiterazione della contestazione degli addebiti, senza considerazione delle difese presentate, vizia il provvedimento sanzionatorio.
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