Cassazione Civile, Ordinanza n. 21096/2021 del 22/07/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (difensore)
La controversia
La difensora di una parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato ha impugnato in cassazione il decreto con cui il Presidente della Corte d'appello aveva respinto l'opposizione ex art. 15 d.lgs. 150/2011 avverso la liquidazione del compenso, negando sia il compenso per la fase di studio sia quello per la fase introduttiva. Con il primo motivo ha denunciato la violazione dell'art. 4, comma 4, lett. A), d.m. 55/2014, sostenendo che la fase di studio non poteva dirsi esaurita prima della domanda di ammissione al patrocinio. Con il secondo motivo ha denunciato la violazione dell'art. 4, comma 5, lett. B), d.m. 55/2014, lamentando il mancato riconoscimento del compenso per la fase introduttiva, quantomeno per le attività successive alla notifica dell'atto di citazione in appello, come iscrizione a ruolo, pagamento del contributo unificato ed esame del provvedimento di fissazione dell'udienza.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo, perché al momento della domanda di patrocinio l'atto introduttivo era già stato redatto e notificato, con conseguente legittimità della decisione che aveva escluso il compenso per la fase di studio; ha anche rilevato che non erano state specificamente indicate ulteriori attività di studio tra la sottoscrizione e la costituzione in giudizio. Ha invece ritenuto fondato il secondo motivo, affermando che le attività di iscrizione a ruolo, pagamento del contributo unificato ed esame del provvedimento di fissazione dell'udienza rientrano nella fase introduttiva prevista dal d.m. 55/2014 e non possono essere escluse solo perché considerate meri corollari esecutivi, ferma restando la possibilità di liquidarle nel minimo. Il ricorso è stato quindi accolto nei limiti del secondo motivo, il provvedimento impugnato è stato cassato e la causa rinviata alla Corte d'appello di Potenza in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 15 d.lgs. 150/2011
È la norma processuale che disciplina l'opposizione avverso il decreto di liquidazione; il ricorso censurava il suo esito di rigetto.
art. 4, comma 4, lett. A), d.m. 55/2014
La fase di studio non è dovuta se l'attività di studio risulta già esaurita prima della domanda di ammissione al patrocinio e non vengono indicate ulteriori attività svolte dopo tale momento.
art. 4, comma 5, lett. B), d.m. 55/2014
La fase introduttiva comprende le attività di iscrizione a ruolo, pagamento del contributo unificato ed esame del provvedimento di fissazione dell'udienza; tali attività non possono essere escluse solo perché qualificate come corollari esecutivi.
Massime di principio
- Nel patrocinio a spese dello Stato, il compenso per la fase di studio non spetta se, al momento della domanda di ammissione, l'attività preparatoria risulta già integralmente svolta e non siano allegati ulteriori atti di studio successivi.
- Ai fini della liquidazione del compenso professionale, la fase introduttiva del giudizio comprende anche le attività materiali e procedurali connesse all'instaurazione della causa, come iscrizione a ruolo, versamento del contributo unificato ed esame del decreto di fissazione dell'udienza.
- La qualificazione di alcune attività come "corollari esecutivi" non consente, di per sé, di escluderle dalla fase tabellare corrispondente quando esse sono espressamente riconducibili a quella fase dal decreto ministeriale applicabile.
- Chi impugna la liquidazione del compenso deve specificare quali attività professionali ulteriori siano state effettivamente svolte nel periodo rilevante, non essendo sufficiente una contestazione generica.
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