Cassazione Penale, Sentenza n. 8933/2023 del 01/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza della Corte d'appello di Firenze che aveva confermato la condanna per rapina impropria con aggravante "delle più persone riunite" (art. 628 c.p., comma 2 e 3 n.1), lamentando che il Tribunale di primo grado ha deciso in composizione monocratica nonostante la riqualificazione del fatto, avvenuta solo in sentenza, riconoscesse un reato la cui cognizione sarebbe spettata al collegio. Denuncia inoltre che l'aggravante non risultava formalmente contestata in rubrica e che la Corte d'appello ha ritenuto tardiva l'eccezione di nullità sulla competenza basandosi sull'assunto che l'aggravante fosse contestata in fatto; richiama la giurisprudenza (Cass. n. 34792/2019) secondo cui un generico concorso di più persone non basta a integrare la contestazione dell'aggravante.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha rilevato la violazione degli artt. 521 e 522 c.p.p. poiché il giudice di primo grado, pronunciando in composizione monocratica, ha dato al fatto una definizione giuridica che eccedeva la sua competenza (rapina aggravata dalla presenza di più persone), senza dichiarare che il reato era attribuito alla cognizione del tribunale in composizione collegiale. Tale vizio, correttamente eccepito in appello, determina la nullità della sentenza di primo grado e di quella di secondo grado. La Cassazione ha annullato senza rinvio le sentenze impugnate e disposto la trasmissione degli atti al tribunale di Arezzo per il prosieguo del procedimento.
Norme richiamate
art. 33 quinques c.p.p.
Stabilisce termini di decadenza per eccepire l'inosservanza delle regole sulla composizione del tribunale: la Corte osserva che tale previsione non impedisce la disamina del vizio quando il giudice abbia ecceduto la propria competenza con una riqualificazione che impone il collegio.
art. 521 c.p.p.
Prevede che nella sentenza il giudice possa dare al fatto definizione giuridica diversa dall'imputazione purché non ecceda la sua competenza né attribuisca la cognizione al collegio: nel caso in esame tale limite è stato violato.
art. 522 c.p.p.
Sanziona a pena di nullità la violazione delle regole di cui all'art. 521; la Corte lo richiama per affermare la nullità della sentenza di primo grado.
art. 33 bis c.p.p.
Regola l'attribuzione alla cognizione del tribunale in composizione collegiale per taluni reati: la Corte rileva che la riqualificazione avrebbe dovuto far intervenire la competenza collegiale secondo tale norma.
art. 521 bis c.p.p.
Prevede la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero qualora la contestazione suppletiva comporti l'attribuzione a reati per i quali è prevista l'udienza preliminare non celebrata; la Corte usa la disposizione per spiegare come vada trattata la modifica dell'accusa rispetto alla competenza.
art. 111 Cost.
Principio della ragionevole durata del processo: la Corte lo richiama per sostenere che le regole procedurali non giustificano inutili ritorni degli atti al titolare dell'azione penale salvo i casi previsti.
Cass. sent. n. 34792/2019
Giurisprudenza citata dal ricorrente che afferma che un generico concorso di più persone non basta a configurare la contestazione dell'aggravante "delle più persone riunite"; la Corte non ha ritenuto sufficiente la sola emersione in fatto per superare la regola della competenza collegiale.
Massime di principio
- Se il giudice di merito modifica la qualificazione giuridica del fatto in modo da far ricadere la competenza sulla composizione collegiale, la sentenza resa in composizione monocratica è nulla per violazione degli artt. 521 e 522 c.p.p.
- L'eccezione sulla composizione del giudice può essere efficacemente dedotta anche in appello se il vizio deriva da una riqualificazione in sentenza che altera la competenza; non sempre l'art. 33 quinques c.p.p. impedisce la valutazione del motivo.
- La sola emersione in fatto di una pluralità di soggetti non sostituisce la formale contestazione dell'aggravante: per ritenere validamente contestata l'aggravante "delle più persone riunite" occorre che sia risultata adeguatamente contestata secondo le regole dell'imputazione.
- Dopo udienza preliminare, le modifiche dell'accusa che incidono sulla competenza devono essere trattate secondo gli specifici obblighi di trasmissione (art. 521 bis c.p.p.); se tali condizioni non sono rispettate, il giudice incorre in nullità.
- Nel dubbio sulla competenza, le parti devono tempestivamente eccepire la nullità; tuttavia, quando il vizio riguarda un evidente superamento della competenza del giudice, la Corte di legittimità può annullare le sentenze anche se l'eccezione non era stata sollevata tempestivamente in primo grado.
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