Sentenza del 24/05/2017 n. 477 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo
- Accertamento - Avviso di accertamento - Notifica presso il domicilio comunicato - Modifiche - Necessità di previa comunicazione all'A.F. - Processo - Giudizio di rimborso - Onere della prova - Grava sul contribuente
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda, da un lato, la validità della notificazione di un atto fiscale presso la sede legale o il domicilio comunicato dal contribuente, nonostante eventuali successive modifiche non previamente comunicate all’Amministrazione finanziaria; dall’altro, l’onere della prova nel giudizio di rimborso. Il contribuente deve dimostrare concretamente la sussistenza dei presupposti per ottenere il rimborso: non sono sufficienti mere autodichiarazioni o allegazioni generiche.
La decisione
La Corte ha ritenuto valida la notificazione effettuata presso il domicilio o la sede legale risultante dalle comunicazioni del contribuente, quando quest’ultimo non abbia informato l’Amministrazione di una successiva variazione. L’Ufficio non è tenuto a verificare autonomamente l’attualità e l’esattezza del domicilio indicato. Inoltre, nel giudizio di rimborso, la prova dei requisiti grava sul contribuente, che deve fornire elementi concreti e documentali; le sole autodichiarazioni non sono sufficienti.
Norme richiamate
Disciplina della notificazione degli atti fiscali presso il domicilio comunicato dal contribuente
La notifica è valida se eseguita presso il domicilio o la sede legale comunicata dal contribuente, anche qualora siano intervenute modifiche non comunicate all’Amministrazione finanziaria. Non grava sull’Ufficio un obbligo generale di verificare l’attualità del domicilio.
Regole sull’onere della prova nel giudizio di rimborso tributario
Il contribuente che chiede un rimborso deve provare concretamente tutti i presupposti del proprio diritto. Le mere dichiarazioni o autodichiarazioni prive di ulteriore riscontro documentale non sono sufficienti.
Cass., sez. V, sent. n. 26715 del 29 novembre 2013
Ha affermato la validità della notifica presso la sede legale o il domicilio comunicato, in assenza di una tempestiva comunicazione della variazione da parte del contribuente.
Cass., sez. VI, ord. n. 9713 del 6 maggio 2014
Ha chiarito che nel giudizio di rimborso il contribuente deve dimostrare in concreto la sussistenza dei requisiti previsti dalla legge, non potendo limitarsi a produrre autodichiarazioni.
Massime di principio
- Il contribuente deve comunicare tempestivamente all’Amministrazione finanziaria ogni variazione del domicilio fiscale, della sede legale o del domicilio eletto; in mancanza, la notifica effettuata all’indirizzo precedentemente comunicato può essere considerata valida.
- L’Amministrazione finanziaria può fare affidamento sui dati ufficialmente comunicati dal contribuente e, di regola, non è tenuta a svolgere verifiche autonome sulla loro attualità.
- Chi richiede un rimborso fiscale deve provare con documenti e altri elementi oggettivi tutti i fatti costitutivi del diritto, inclusi i requisiti soggettivi e oggettivi previsti dalla legge.
- Le autodichiarazioni possono avere valore indiziario, ma normalmente non bastano da sole a dimostrare il diritto al rimborso quando siano necessarie verifiche concrete.
- In situazioni analoghe, è opportuno conservare la prova delle comunicazioni di variazione del domicilio e predisporre una documentazione completa a sostegno della richiesta di rimborso.
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