Sentenza del 24/05/2017 n. 13 - Comm. Trib. Reg. Valle d'Aosta
OGGETTO: 1. Processo tributario - art. 53 D. lgs. 546/1992 - motivi - specificità 2. Accertamento - art. 32 D. lgs. 600/1973 - versamenti su conto corrente di professionista - presunzioni - onere della prova
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente contestava, da un lato, l’inammissibilità o l’insufficiente specificità dei motivi di appello ai sensi dell’art. 53 del D. lgs. 546/1992; dall’altro, la ripresa a tassazione fondata sui versamenti effettuati sui suoi conti correnti. In particolare, sosteneva che tali movimenti bancari non fossero riconducibili a fatti imponibili. La controversia riguardava quindi sia il rispetto dell’onere di specificità dei motivi di impugnazione, sia l’applicazione della presunzione legale prevista per i versamenti bancari dei professionisti.
La decisione
La sentenza ha ritenuto assolto l’onere di specificità previsto dall’art. 53 del D. lgs. 546/1992 quando i motivi, anche mediante richiamo alle tesi già svolte in primo grado, siano formulati in modo critico e argomentativo rispetto alla motivazione della sentenza impugnata. Tuttavia, ha confermato che per i versamenti sui conti correnti del professionista opera la presunzione legale prevista dall’art. 32 del D.P.R. 600/1973. Spettava quindi al contribuente dimostrare analiticamente che ciascun movimento fosse estraneo ai fatti imponibili. L’esito sostanziale è favorevole all’Amministrazione finanziaria.
Norme richiamate
Art. 53 del D. lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Onere di specificità dei motivi di appello
L’onere è rispettato quando i motivi, anche richiamando argomentazioni già svolte in primo grado, criticano e contestano in modo argomentato la motivazione della sentenza impugnata.
Art. 32 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Presunzione relativa ai dati e agli elementi risultanti dai conti correnti
I versamenti effettuati sui conti correnti del professionista sono presuntivamente riconducibili a ricavi o compensi imponibili, salvo prova contraria analitica fornita dal contribuente per dimostrare l’estraneità di ciascun movimento all’attività imponibile.
Corte costituzionale, sentenza n. 228/2014
La presunzione bancaria non può essere applicata ai prelevamenti dei lavoratori autonomi come automatica equiparazione a compensi, mentre resta ferma per i versamenti.
Cassazione, sentenze n. 6237/2015, n. 23041/2015 e n. 16697/2016
Confermano che, per i versamenti bancari del professionista, il contribuente deve fornire una giustificazione analitica e documentata dei singoli movimenti.
Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 23299 del 9 novembre 2011
Ha chiarito che la specificità dei motivi di impugnazione deve essere valutata in concreto: è sufficiente una critica riconoscibile e argomentata della decisione impugnata, anche senza una riproduzione integrale di argomentazioni nuove rispetto al primo grado.
Massime di principio
- Nel processo tributario, il richiamo alle difese già svolte in primo grado non rende automaticamente inammissibile l’appello: è sufficiente che tali argomentazioni siano utilizzate per criticare in modo chiaro la motivazione della sentenza impugnata.
- Quando l’Amministrazione fonda l’accertamento sui versamenti bancari di un professionista, la legge attribuisce a tali movimenti una presunzione di imponibilità.
- Il contribuente deve giustificare analiticamente ogni versamento, indicando origine, causale e documentazione idonea a dimostrarne l’estraneità all’attività professionale.
- Una contestazione generica, basata soltanto sull’asserita natura non imponibile complessiva dei movimenti, normalmente non è sufficiente a superare la presunzione bancaria.
- Per difendersi efficacemente da un accertamento bancario è opportuno predisporre una riconciliazione puntuale dei movimenti, supportata da contratti, fatture, ricevute, bonifici, scritture contabili e altra documentazione coerente.
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