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Sentenza

Sentenza del 24/05/2017 n. 153 - Corte Costituzionale

Finanza pubblica - contabilità nazionale e degli enti pubblici - Somme correlate a incrementi di produttivita' o ad altri elementi legati alla competitivita' dell'impresa, erogate a lavoratori dipendenti del settore privato negli anni 2011 e 2012 - Tassazione al 10 per cento, sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali regionale e comunale - Disparita' del regime fiscale tra il settore pubblico e quello privato - Infondatezza.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente chiedeva il rimborso della maggiore IRPEF trattenuta negli anni 2011 e 2012 sulle somme ricevute dal Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività. Sosteneva che tali somme fossero analoghe ai premi di produttività corrisposti nel settore privato e dovessero quindi beneficiare dell'imposta sostitutiva del 10 per cento. La diversa tassazione applicata ai dipendenti pubblici, secondo il ricorrente, violava i principi di uguaglianza e di capacità contributiva previsti dagli artt. 3 e 53 Cost.

La decisione

La Corte costituzionale ha riunito i due giudizi e ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale relative agli anni 2011 e 2012. Ha stabilito che l'agevolazione fiscale era una misura eccezionale e derogatoria, rimessa alla discrezionalità del legislatore e censurabile solo in caso di manifesta arbitrarietà o irrazionalità. La detassazione perseguiva l'obiettivo specifico di incentivare la competitività delle imprese private operanti sul mercato, attraverso compensi collegati a risultati economici, utili e produttività aziendale. Le somme corrisposte ai dipendenti pubblici tramite il fondo di produttività erano invece finalizzate al miglioramento dell'efficienza dei servizi istituzionali e non erano riconducibili alla medesima ratio. Pertanto, è rimasta applicabile la tassazione ordinaria e il rimborso richiesto non poteva essere riconosciuto.

Norme richiamate

  • Art. 3 della Costituzione

    Il principio di uguaglianza non impone di trattare allo stesso modo situazioni non omogenee. La diversità di regime fiscale è costituzionalmente ammissibile quando trova una giustificazione razionale nella diversa finalità delle somme e dei settori interessati.

  • Art. 53 della Costituzione

    Il principio di capacità contributiva, in questo caso considerato come specificazione del principio generale di uguaglianza, non è stato ritenuto violato, poiché la diversa tassazione non era arbitraria o irrazionale.

  • Art. 53, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122

    Nel periodo dal 1 gennaio 2011 al 31 dicembre 2011, le somme erogate ai lavoratori dipendenti del settore privato [...] correlate a incrementi di produttività [...] sono soggette a una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali.

    La disposizione ha previsto per il 2011 la tassazione agevolata delle somme di produttività erogate ai dipendenti del settore privato, entro determinati limiti reddituali e d'importo, senza estenderla ai dipendenti pubblici.

  • Art. 26, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111

    Per l'anno 2012 le somme erogate ai lavoratori dipendenti del settore privato [...] correlate a incrementi di produttività [...] sono assoggettate ad una tassazione agevolata del reddito dei lavoratori.

    Per il 2012 la norma ha confermato l'agevolazione per la produttività nel solo settore privato, collegandola alla contrattazione collettiva e ai risultati economici o competitivi dell'impresa.

  • Art. 2 del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito dalla legge 24 luglio 2008, n. 126

    Sono soggette a una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 10 per cento.

    La norma ha introdotto in via sperimentale la detassazione dei premi di produttività del settore privato, successivamente prorogata per gli anni considerati.

  • Art. 33, comma 12, della legge 12 novembre 2011, n. 183

    Per il periodo dal 1 gennaio al 31 dicembre 2012 sono prorogate le misure sperimentali per l'incremento della produttività del lavoro.

    La disposizione ha prorogato per il 2012 le misure fiscali agevolative già previste, ma non ha modificato la scelta di limitarle al settore privato.

  • Art. 85 del CCNL del comparto Agenzie fiscali del 28 maggio 2004

    Promuovere reali e significativi miglioramenti dell'efficacia ed efficienza dei servizi istituzionali.

    Il fondo di produttività dei dipendenti delle Agenzie fiscali è destinato al miglioramento dei servizi pubblici istituzionali, finalità distinta dall'incremento della competitività e degli utili di un'impresa privata.

Massime di principio

  • Le agevolazioni fiscali eccezionali non devono necessariamente essere estese a tutte le categorie comparabili: il legislatore può delimitarne l'ambito in base alla finalità specifica perseguita.
  • Per contestare una differenza di trattamento fiscale non basta dimostrare che due compensi siano entrambi collegati alla produttività; occorre verificare se abbiano la stessa funzione economica e la stessa ratio normativa.
  • La detassazione dei premi collegati alla produttività può essere limitata al settore privato quando mira a incentivare competitività, risultati economici e utili d'impresa in un contesto di mercato.
  • Nel settore pubblico, compensi destinati a migliorare efficienza ed efficacia dei servizi istituzionali non sono automaticamente assimilabili ai premi di produttività aziendale del settore privato.
  • La Corte costituzionale può censurare la scelta legislativa di concedere un'agevolazione selettiva solo in presenza di manifesta arbitrarietà o irrazionalità; non può estendere autonomamente il beneficio quando ciò richiederebbe nuove scelte di politica fiscale e maggiori risorse.

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