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Sentenza

Sentenza del 22/03/2017 n. 1271 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

ACCERTAMENTO - FATTURE SOGGETTIVAMENTE INESISTENTI - Reverse charge - Richiamo all'art. 21 comma 7 del d.P.R. 633/1972 - Non sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La ripresa a tassazione dell'IVA fondata sull'art. 21, comma 7, del d.P.R. 633/1972 è stata ritenuta non applicabile. In presenza di reverse charge, non essendo indicata in fattura un'imposta da versare ai sensi della disposizione richiamata, l'Ufficio non può pretendere l'IVA sulla base del solo meccanismo previsto per le fatture recanti imposta relativa a operazioni inesistenti.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava fatture relative a operazioni soggettivamente inesistenti, per le quali il contribuente aveva applicato il meccanismo del reverse charge. L'Ufficio aveva richiamato l'art. 21, comma 7, del d.P.R. 633/1972, sostenendo che l'IVA indicata o corrispondente alle indicazioni in fattura fosse comunque dovuta. Il giudice ha escluso tale applicazione perché, nel reverse charge, la fattura non espone l'IVA addebitata dal cedente o prestatore: l'imposta viene assolta dal cessionario o committente mediante inversione contabile.

Norme richiamate

  • Art. 21, comma 7, d.P.R. 633/1972

    Se viene emessa fattura per operazioni inesistenti, "l'imposta è dovuta per l'intero ammontare indicato o corrispondente alle indicazioni in fattura".

    La norma presuppone che nella fattura sia indicata, o sia ricavabile, un'imposta. Non è applicabile per recuperare IVA quando la fattura è emessa in reverse charge e non espone l'imposta addebitata dal cedente o prestatore.

  • Meccanismo del reverse charge o inversione contabile

    Nel reverse charge l'obbligo di assolvimento dell'IVA è trasferito al cessionario o committente, che integra o emette la fattura secondo le regole applicabili. La fattura originaria non contiene normalmente un importo IVA addebitato dal cedente o prestatore; pertanto, l'art. 21, comma 7, non può essere utilizzato per imputare automaticamente tale imposta al soggetto accertato.

Massime di principio

  • Quando un accertamento riguarda fatture soggettivamente inesistenti, occorre distinguere tra l'eventuale contestazione dell'operazione e il fondamento normativo utilizzato per recuperare l'IVA.
  • L'art. 21, comma 7, del d.P.R. 633/1972 opera in relazione all'imposta indicata o ricavabile dalla fattura; non può essere applicato automaticamente a fatture soggette a reverse charge prive di IVA esposta.
  • Nel reverse charge, la verifica dell'IVA deve concentrarsi sul corretto assolvimento dell'imposta da parte del cessionario o committente e sulle conseguenze fiscali effettivamente previste per l'irregolarità contestata.
  • La qualificazione di un'operazione come soggettivamente inesistente non consente, da sola, di applicare qualsiasi meccanismo di recupero: l'Amministrazione deve individuare una specifica base normativa compatibile con la struttura della fattura e con il regime IVA applicato.

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