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Regolamento

Regolamento (UE) 2002/889

Regolamento (CE) n. 889/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 maggio 2002, che modifica il regolamento (CE) n. 2027/97 sulla responsabilità del vettore aereo in caso di incidenti (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32002R0889

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento (CE) n. 889/2002 modifica il regolamento (CE) n. 2027/97 per allineare il regime comunitario di responsabilità dei vettori aerei alla Convenzione di Montreal del 28 maggio 1999. Estende tale regime anche ai voli nazionali all'interno degli Stati membri, introduce obblighi di assicurazione, anticipi di pagamento e informazione dei passeggeri e stabilisce limiti uniformi per i danni da ritardo e per i danni, la perdita o la distruzione dei bagagli. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile.

Modifica del regime UE sulla responsabilità dei vettori aerei per passeggeri e bagagli, in attuazione della Convenzione di Montreal.

Ambito di applicazione

Si applica ai vettori aerei che vendono servizi di trasporto aereo nella Comunità e, in particolare, ai vettori aerei comunitari muniti di licenza rilasciata da uno Stato membro. Disciplina il trasporto aereo di passeggeri e bagagli, estendendo le pertinenti disposizioni della Convenzione di Montreal anche ai trasporti effettuati interamente all'interno di un unico Stato membro. Gli obblighi informativi si applicano ai vettori non comunitari per i trasporti verso, dalla o all'interno della Comunità. Il regolamento è direttamente applicabile negli Stati membri e si applica dalla data di entrata in vigore o dalla data di entrata in vigore della Convenzione di Montreal, se successiva.

Responsabilità dei vettori aerei per passeggeri e bagagli

Il regolamento (CE) n. 889/2002 modifica il regolamento (CE) n. 2027/97 per adeguare il regime europeo di responsabilità dei vettori aerei alla Convenzione di Montreal del 28 maggio 1999. La finalità è assicurare un livello uniforme e più elevato di tutela dei passeggeri, eliminando la distinzione tra trasporto aereo nazionale e internazionale all'interno della Comunità e prevedendo regole comuni su responsabilità, assicurazione, anticipi e informazione.

Ambito di applicazione e fonti normative

Il regolamento attua le pertinenti disposizioni della Convenzione di Montreal relativamente al trasporto aereo di passeggeri e bagagli e ne estende l'applicazione ai trasporti effettuati interamente in un unico Stato membro. Il regime riguarda principalmente i vettori aerei comunitari, ossia i vettori muniti di valida licenza rilasciata da uno Stato membro conformemente al regolamento (CEE) n. 2407/92.

Per i vettori non comunitari, gli obblighi informativi previsti dall'articolo 6 si applicano ai trasporti verso la Comunità, dalla Comunità o all'interno della Comunità. Le nozioni non espressamente definite dal regolamento sono interpretate secondo la Convenzione di Montreal.

Definizioni rilevanti

Il regolamento definisce il vettore aereo come qualsiasi impresa di trasporto aereo munita di valida licenza d'esercizio e il vettore aereo comunitario come il vettore titolare di una licenza rilasciata da uno Stato membro ai sensi del regolamento (CEE) n. 2407/92. La persona avente titolo a risarcimento è il passeggero o qualunque soggetto legittimato a chiedere il risarcimento per il passeggero in base al diritto applicabile.

Il bagaglio comprende, salvo diversa disposizione, sia il bagaglio registrato sia quello non registrato. I DSP sono i diritti speciali di prelievo definiti dal Fondo monetario internazionale. Il regolamento richiama inoltre le Convenzioni di Varsavia e di Montreal, quest'ultima firmata il 28 maggio 1999.

Responsabilità e obbligo di assicurazione

L'articolo 3 stabilisce che la responsabilità del vettore aereo comunitario verso i passeggeri e per i loro bagagli è disciplinata dalle pertinenti disposizioni della Convenzione di Montreal. Il regolamento persegue così un sistema uniforme di responsabilità per i trasporti aerei comunitari.

L'obbligo di assicurazione previsto dall'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 2407/92, nella parte relativa alla responsabilità per i passeggeri, deve essere inteso come obbligo del vettore di mantenere una copertura adeguata a garantire il pagamento integrale degli importi spettanti a tutte le persone aventi diritto al risarcimento.

Responsabilità per morte o lesioni

Secondo l'allegato, non esistono limiti finanziari di responsabilità in caso di morte o lesioni del passeggero. Per i danni fino a 100.000 DSP il vettore non può contestare la richiesta di risarcimento. Oltre tale importo, il vettore può contestare la richiesta soltanto dimostrando che il danno non gli è imputabile.

Il regime è accompagnato da un obbligo di sostegno economico immediato alle vittime e agli aventi diritto. Il vettore deve versare un anticipo entro 15 giorni dall'identificazione della persona avente titolo al risarcimento; in caso di morte, l'anticipo non può essere inferiore a 16.000 DSP per passeggero.

L'anticipo non costituisce riconoscimento della responsabilità del vettore e può essere detratto da qualsiasi importo successivamente dovuto. Non deve essere restituito, salvo nei casi previsti dall'articolo 20 della Convenzione di Montreal o quando sia stato corrisposto a una persona priva di titolo al risarcimento.

Bagagli e dichiarazione speciale di interesse

Per la distruzione, perdita o danneggiamento del bagaglio, il vettore è responsabile fino a 1.000 DSP, secondo l'avvertenza contenuta nell'allegato. Per il bagaglio registrato, la responsabilità sussiste anche in assenza di colpa del vettore, salvo che il danno dipenda da un difetto inerente al bagaglio. Per il bagaglio non registrato, il vettore risponde solo se il danno è a lui imputabile.

Il passeggero può ottenere un limite di responsabilità più elevato effettuando una dichiarazione speciale di interesse alla consegna a destinazione, al più tardi al momento della registrazione, e pagando un supplemento. Ai sensi dell'articolo 3 bis, il supplemento deve essere collegato ai costi aggiuntivi di trasporto e assicurazione del bagaglio e la relativa tariffa deve essere comunicata ai passeggeri che ne facciano richiesta.

Ritardi nel trasporto

Per il ritardo nel trasporto dei passeggeri, il vettore è responsabile del danno salvo che dimostri di avere adottato tutte le misure ragionevolmente necessarie per evitarlo o che fosse impossibile adottarle. L'allegato indica un limite di responsabilità pari a 4.150 DSP.

Per il ritardo nel trasporto dei bagagli vale un analogo criterio di responsabilità, con un limite indicato nell'allegato pari a 1.000 DSP.

Reclami relativi ai bagagli

In caso di danno, ritardo, perdita o distruzione del bagaglio durante il trasporto, il passeggero deve presentare quanto prima un reclamo scritto al vettore. Per il bagaglio registrato danneggiato, il reclamo deve essere presentato entro 7 giorni dalla data in cui il bagaglio è stato messo a disposizione del passeggero. In caso di ritardo, il termine è di 21 giorni dalla medesima data.

Informazioni obbligatorie ai passeggeri

Tutti i vettori che vendono servizi di trasporto aereo nella Comunità devono mettere a disposizione dei passeggeri, presso ogni punto di vendita, inclusi i canali telefonici e Internet, una sintesi delle principali disposizioni sulla responsabilità per passeggeri e bagagli. La sintesi deve comprendere anche i termini per la presentazione dei reclami e la possibilità di effettuare una dichiarazione speciale di interesse.

I vettori aerei comunitari devono utilizzare l'avvertenza contenuta nell'allegato. Tale sintesi o avvertenza non può costituire il fondamento di una richiesta di risarcimento né essere utilizzata per interpretare il regolamento o la Convenzione di Montreal.

I vettori devono inoltre fornire per iscritto:

  • il limite applicabile alla responsabilità per morte o lesioni, se esistente;
  • il limite applicabile alla responsabilità per distruzione, perdita o danno del bagaglio;
  • l'avvertenza secondo cui il bagaglio di valore superiore al limite dovrebbe essere dichiarato o assicurato integralmente;
  • il limite applicabile alla responsabilità per danno da ritardo.

Per i vettori comunitari, i limiti indicati sono quelli stabiliti dal regolamento, salvo applicazione volontaria di limiti più elevati. Per i vettori non comunitari, gli obblighi informativi operano nei trasporti verso, dalla o all'interno della Comunità.

Vettore contraente e vettore effettivo

Qualora il vettore che opera materialmente il volo sia diverso dal vettore contraente, il passeggero può presentare richiesta di risarcimento o reclamo a entrambi. Il vettore il cui nome o codice figura sul biglietto è considerato il vettore contraente.

Termine per l'azione giudiziaria

Le vie legali devono essere adite entro due anni dalla data di arrivo del volo o dalla data in cui il volo avrebbe dovuto arrivare. Il termine è indicato nell'allegato come parte delle informazioni essenziali da fornire ai passeggeri.

Revisione degli importi e relazione della Commissione

Entro tre anni dalla data di applicazione del regolamento, la Commissione deve presentare una relazione sull'applicazione del regime. La relazione deve esaminare in particolare l'opportunità di rivedere gli importi previsti dalla Convenzione di Montreal alla luce degli sviluppi economici e delle raccomandazioni del Depositario dell'ICAO.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso si applica dalla data della propria entrata in vigore oppure dalla data di entrata in vigore della Convenzione di Montreal, se quest'ultima è successiva. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Disposizioni principali

Oggetto e ambito del regime di responsabilità

L'articolo 1 del regolamento (CE) n. 2027/97 è sostituito prevedendo l'attuazione delle pertinenti disposizioni della Convenzione di Montreal per il trasporto aereo di passeggeri e bagagli, con disposizioni complementari, e l'estensione del regime ai trasporti effettuati interamente in un unico Stato membro.

Definizioni

L'articolo 2 definisce, tra l'altro, vettore aereo, vettore aereo comunitario, persona avente titolo a risarcimento, bagaglio, DSP, Convenzione di Varsavia e Convenzione di Montreal. Le nozioni non definite dal regolamento hanno il significato attribuito dalla Convenzione di Montreal.

Responsabilità e assicurazione

Ai sensi dell'articolo 3, la responsabilità del vettore aereo comunitario per passeggeri e bagagli è disciplinata dalle pertinenti disposizioni della Convenzione di Montreal. L'obbligo assicurativo previsto dall'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 2407/92 deve garantire la copertura adeguata per il pagamento integrale degli importi dovuti agli aventi diritto.

Dichiarazione speciale di interesse sul bagaglio

L'articolo 3 bis stabilisce che l'importo supplementare richiesto per una dichiarazione speciale di interesse alla consegna del bagaglio deve basarsi su una tariffa correlata ai costi supplementari di trasporto e assicurazione. La tariffa deve essere resa disponibile ai passeggeri che ne fanno richiesta.

Anticipi di pagamento

Il vettore aereo comunitario deve versare senza indugio e, comunque, entro 15 giorni dall'identificazione della persona fisica avente titolo, gli anticipi necessari per le immediate esigenze economiche, in proporzione al danno. In caso di morte, l'anticipo non può essere inferiore a 16.000 DSP per passeggero. L'anticipo non costituisce riconoscimento di responsabilità ed è detraibile dall'importo finale, ma non è restituibile salvo i casi previsti dall'articolo 20 della Convenzione di Montreal o il pagamento a soggetto non legittimato.

Informazioni ai passeggeri

I vettori che vendono servizi nella Comunità devono rendere disponibile presso tutti i punti di vendita, inclusi telefono e Internet, una sintesi delle norme sulla responsabilità, sui termini per i reclami e sulla dichiarazione speciale di interesse. Devono inoltre fornire per iscritto i limiti applicabili a morte o lesioni, bagagli e ritardi, nonché l'avvertenza sulla possibilità di dichiarare o assicurare il bagaglio di valore superiore.

Limiti di responsabilità indicati nell'allegato

L'allegato indica, tra gli altri, 100.000 DSP per il regime relativo a morte o lesioni, 4.150 DSP per il ritardo nel trasporto dei passeggeri, 1.000 DSP per ritardo, distruzione, perdita o danno dei bagagli, salvo limiti più elevati derivanti dalla Convenzione di Montreal o applicati volontariamente dal vettore.

Reclami relativi ai bagagli

Il passeggero deve presentare quanto prima un reclamo scritto. Per il bagaglio registrato danneggiato il termine è di 7 giorni dalla messa a disposizione del bagaglio; per il ritardo è di 21 giorni.

Vettore contraente e vettore effettivo

Quando il vettore che opera il volo è diverso dal vettore contraente, il passeggero può presentare richiesta di risarcimento o reclamo a entrambi. Il vettore indicato sul biglietto mediante nome o codice è considerato vettore contraente.

Termine per l'azione giudiziaria

Le azioni giudiziarie devono essere avviate entro due anni dalla data di arrivo o dalla data in cui il volo avrebbe dovuto arrivare.

Relazione della Commissione

Entro tre anni dalla data di applicazione del regolamento, la Commissione deve redigere una relazione sull'applicazione del regime, valutando in particolare la necessità di rivedere gli importi della Convenzione di Montreal alla luce degli sviluppi economici e delle raccomandazioni del Depositario ICAO.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e si applica dalla data di entrata in vigore o dalla data di entrata in vigore della Convenzione di Montreal, se successiva. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Come è indicizzato

Materietrasporto aereoresponsabilità civiletutela dei passeggeriassicurazionediritto dei trasporti

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