Regolamento (UE) 2004/883
Regulation (EC) No 883/2004 of the European Parliament and of the Council of 29 April 2004 on the coordination of social security systems (Text with relevance for the EEA and for Switzerland)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento sostituisce e modernizza il regolamento (CEE) n. 1408/71, coordinando senza armonizzare i sistemi nazionali di sicurezza sociale. Stabilisce i criteri per individuare un'unica legislazione applicabile, garantisce parità di trattamento, totalizzazione dei periodi assicurativi e esportabilità delle prestazioni. Disciplina in modo specifico malattia, maternità e paternità equivalente, infortuni e malattie professionali, invalidità, pensioni, disoccupazione, prepensionamento, prestazioni familiari e prestazioni speciali non contributive. Prevede inoltre procedure di cooperazione tra istituzioni nazionali, scambio elettronico dei dati, recupero transfrontaliero di contributi e prestazioni indebite e disposizioni transitorie.
Coordinamento dei sistemi nazionali di sicurezza sociale per garantire l'esercizio effettivo della libera circolazione delle persone.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica ai cittadini di uno Stato membro, agli apolidi e ai rifugiati residenti in uno Stato membro che siano o siano stati soggetti alla legislazione di uno o più Stati membri, nonché ai loro familiari e superstiti. Si applica alle legislazioni nazionali relative alle principali branche della sicurezza sociale, comprese malattia, maternità e paternità equivalente, invalidità, vecchiaia, superstiti, infortuni sul lavoro e malattie professionali, prestazioni di disoccupazione, prepensionamento e prestazioni familiari; comprende, salvo diversa previsione degli allegati, regimi generali e speciali, contributivi e non contributivi. Sono esclusi l'assistenza sociale e medica, i regimi per le vittime di guerra o delle sue conseguenze e, per specifiche disposizioni, gli anticipi di assegni alimentari e le speciali prestazioni di nascita e adozione indicate nell'allegato I. Il regolamento si applica agli Stati membri ed è rilevante per SEE e Svizzera; entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione, ma si applica dalla data di entrata in vigore del regolamento di esecuzione.
Coordinamento dei sistemi nazionali di sicurezza sociale
Il regolamento (CE) n. 883/2004 modernizza e sostituisce il regolamento (CEE) n. 1408/71 per rendere effettiva la libera circolazione delle persone. Esso non armonizza le legislazioni nazionali, ma istituisce un sistema di coordinamento fondato sul rispetto delle caratteristiche proprie dei singoli regimi, sulla parità di trattamento e sulla conservazione dei diritti acquisiti o in corso di acquisizione.
Ambito soggettivo e materiale
Il regolamento si applica ai cittadini di uno Stato membro, agli apolidi e ai rifugiati residenti in uno Stato membro che siano o siano stati soggetti alla legislazione di uno o più Stati membri. La tutela si estende ai familiari e ai superstiti; per questi ultimi opera anche quando la persona deceduta non possedeva la cittadinanza richiesta, purché ricorrano le condizioni previste dall'articolo 2, paragrafo 2.
L'ambito materiale comprende le legislazioni relative a:
- prestazioni di malattia;
- maternità e paternità equivalente;
- invalidità;
- vecchiaia e superstiti;
- infortuni sul lavoro e malattie professionali;
- indennità in caso di morte;
- disoccupazione;
- prepensionamento;
- prestazioni familiari.
Sono inclusi, salvo le deroghe degli allegati, i regimi generali e speciali, contributivi e non contributivi, nonché i regimi relativi agli obblighi del datore di lavoro o dell'armatore. Restano esclusi l'assistenza sociale e medica e i regimi per le vittime di guerra o delle sue conseguenze. Gli anticipi di assegni alimentari e le speciali prestazioni di nascita e adozione indicate nell'allegato I non sono trattati come prestazioni familiari ai fini del regolamento.
Principi generali
L'articolo 4 sancisce la parità di trattamento: le persone rientranti nel campo di applicazione beneficiano degli stessi diritti e sono soggette agli stessi obblighi dei cittadini dello Stato membro la cui legislazione viene applicata.
L'articolo 5 impone l'equiparazione di prestazioni, redditi, fatti ed eventi. Le prestazioni equivalenti percepite in un altro Stato membro e i redditi conseguiti in tale Stato devono produrre, nei limiti previsti dal regolamento, gli stessi effetti giuridici previsti dalla legislazione competente. Analogamente, fatti o eventi verificatisi in un altro Stato membro devono essere considerati come verificatisi nel territorio dello Stato competente, senza però rendere competente quest'ultimo Stato né determinare automaticamente l'applicazione della sua legislazione.
L'articolo 6 prevede la totalizzazione dei periodi di assicurazione, occupazione, attività autonoma o residenza. Quando una legislazione subordina il diritto a una prestazione, la copertura assicurativa o l'accesso a un regime al compimento di determinati periodi, l'istituzione competente deve considerare, nella misura necessaria, i periodi maturati sotto la legislazione di ogni altro Stato membro come se fossero stati compiuti secondo la propria legislazione.
L'articolo 7 stabilisce, in linea generale, l'esportabilità delle prestazioni in denaro: il trasferimento della residenza del beneficiario o dei familiari in un altro Stato membro non può comportare riduzione, modifica, sospensione, revoca o confisca della prestazione. Fanno eccezione le ipotesi espressamente previste, tra cui le prestazioni speciali non contributive dell'articolo 70.
L'articolo 10 esclude, salvo diversa disposizione, il diritto a più prestazioni dello stesso tipo per lo stesso periodo di assicurazione obbligatoria.
Determinazione della legislazione applicabile
Il principio centrale del titolo II è l'assoggettamento alla legislazione di un solo Stato membro. Ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3, la regola ordinaria individua la legislazione dello Stato in cui viene esercitata l'attività subordinata o autonoma. Sono previste regole specifiche per funzionari pubblici, disoccupati che percepiscono prestazioni nello Stato di residenza, persone chiamate al servizio militare o civile e soggetti che non rientrano nelle categorie precedenti.
Per il lavoro a bordo di una nave battente bandiera di uno Stato membro, l'attività è normalmente considerata svolta in tale Stato. È prevista un'eccezione quando il lavoratore risiede in un altro Stato membro ed è remunerato da un'impresa o persona con sede o domicilio in quest'ultimo Stato.
Il distacco di lavoratori subordinati è disciplinato dall'articolo 12. Il lavoratore inviato dal datore di lavoro in un altro Stato continua a essere soggetto alla legislazione dello Stato di origine se la durata prevista dell'attività non supera 24 mesi e non viene inviato per sostituire un'altra persona. La stessa durata massima di 24 mesi vale per il lavoratore autonomo che svolge temporaneamente un'attività analoga in un altro Stato.
Per le attività esercitate in due o più Stati, l'articolo 13 individua la legislazione sulla base della residenza, della parte sostanziale dell'attività, della sede del datore di lavoro o del centro di interesse dell'attività autonoma. Chi svolge contemporaneamente lavoro subordinato e autonomo in Stati diversi è normalmente assoggettato alla legislazione dello Stato dell'attività subordinata. Il dipendente pubblico resta soggetto alla legislazione dell'amministrazione di appartenenza.
Gli articoli 14-16 disciplinano assicurazione volontaria e prosecuzione facoltativa, il diritto di opzione del personale ausiliario delle Comunità europee e le eccezioni concordate tra due o più Stati membri. Per invalidità, vecchiaia e superstiti è ammessa, a determinate condizioni, la contemporanea adesione a un regime volontario di uno Stato anche quando la persona è obbligatoriamente soggetta alla legislazione di un altro Stato.
Malattia, maternità e paternità equivalente
Gli articoli da 17 a 35 garantiscono la continuità della copertura sanitaria transfrontaliera. L'assicurato e i familiari residenti in uno Stato diverso da quello competente ricevono le prestazioni in natura dall'istituzione del luogo di residenza, per conto dell'istituzione competente e secondo la legislazione dello Stato di residenza.
Durante un soggiorno in un altro Stato membro, l'assicurato e i familiari hanno diritto alle prestazioni sanitarie necessarie sotto il profilo medico, tenendo conto della natura delle prestazioni e della durata prevista del soggiorno. Le cure programmate in un altro Stato richiedono, in via generale, la preventiva autorizzazione dell'istituzione competente. L'autorizzazione deve essere concessa quando la cura rientra tra le prestazioni previste nello Stato di residenza e non può essere ottenuta entro un termine giustificabile dal punto di vista medico.
Le prestazioni in denaro sono erogate dall'istituzione competente secondo la propria legislazione anche quando l'assicurato o i familiari risiedono o soggiornano in un altro Stato. Nei calcoli basati su redditi medi, basi contributive medie o redditi standard, l'istituzione considera gli elementi maturati secondo la legislazione applicabile, con le regole specifiche dell'articolo 21.
Sono previste regole particolari per:
- richiedenti pensione, che possono conservare la copertura sanitaria durante l'istruttoria;
- pensionati e familiari residenti in Stati diversi;
- lavoratori frontalieri e frontalieri pensionati;
- prestazioni sostanziali in natura già riconosciute prima del passaggio a un altro regime;
- prestazioni di assistenza di lunga durata aventi natura di prestazione di malattia;
- rimborsi tra istituzioni, effettuati sulla base dei costi effettivi o di importi fissi.
Infortuni sul lavoro e malattie professionali
Gli articoli da 36 a 41 applicano agli infortuni sul lavoro e alle malattie professionali le regole sulle prestazioni sanitarie durante residenza o soggiorno all'estero e sulle prestazioni in denaro. La persona colpita ha diritto alle prestazioni speciali previste dal regime contro gli infortuni e le malattie professionali dello Stato di residenza o soggiorno, erogate per conto dell'istituzione competente.
L'autorizzazione preventiva è normalmente necessaria per il trasporto dell'infortunato verso il luogo di residenza o un ospedale situato in un altro Stato, ma non è richiesta per il lavoratore frontaliero. Sono inoltre disciplinati il trasporto della salma, l'esposizione al medesimo rischio professionale in più Stati e l'aggravamento della malattia professionale.
Quando la malattia professionale è stata causata da attività svolte in più Stati, le prestazioni sono poste, in via esclusiva, a carico della legislazione dell'ultimo Stato le cui condizioni risultano soddisfatte. In caso di aggravamento, l'istituzione originariamente competente e quella del successivo Stato di esposizione ripartiscono gli oneri secondo l'articolo 39.
Prestazioni in caso di morte
Ai sensi dell'articolo 42, se l'assicurato o un familiare muore in uno Stato diverso da quello competente, il decesso è considerato avvenuto nello Stato competente. L'indennità in caso di morte deve essere corrisposta anche se l'avente diritto risiede in un altro Stato membro.
La stessa regola si applica quando il decesso deriva da infortunio sul lavoro o malattia professionale. Per i pensionati, l'articolo 43 individua l'istituzione tenuta a sostenere il costo sulla base delle regole relative alle prestazioni sanitarie.
Prestazioni di invalidità
Il capo 4 distingue tra legislazioni di tipo A e di tipo B. Le legislazioni di tipo A sono quelle in cui l'importo della prestazione è indipendente dalla durata dei periodi assicurativi o di residenza e che sono espressamente indicate nell'allegato VI.
Quando la persona è stata soggetta esclusivamente a legislazioni di tipo A, l'invalidità è normalmente liquidata dall'istituzione dello Stato la cui legislazione era applicabile quando si è verificata l'incapacità lavorativa sfociata nell'invalidità. Se è stata applicata almeno una legislazione di tipo B, si applicano, in linea generale, le regole sulle pensioni di vecchiaia e ai superstiti, adattate alla materia dell'invalidità.
Il regolamento disciplina inoltre:
- totalizzazione dei periodi assicurativi o di residenza;
- aggravamento dell'invalidità;
- integrazione quando il nuovo importo complessivo è inferiore a quello precedentemente percepito;
- conversione delle prestazioni di invalidità in prestazioni di vecchiaia;
- riconoscimento del grado di invalidità tra Stati nei casi di concordanza indicati nell'allegato VII;
- applicazione delle regole ai regimi speciali dei funzionari pubblici.
Pensioni di vecchiaia e ai superstiti
L'articolo 50 impone alle istituzioni competenti di esaminare i diritti maturati secondo tutte le legislazioni applicabili quando viene presentata una domanda, salvo che l'interessato chieda espressamente di differire la liquidazione della pensione in uno o più Stati.
L'articolo 52 prevede due calcoli:
- una prestazione autonoma, determinata esclusivamente secondo la legislazione nazionale quando i requisiti sono soddisfatti senza ricorrere a periodi esteri;
- una prestazione pro rata, ottenuta calcolando un importo teorico come se tutti i periodi fossero stati compiuti secondo la legislazione dello Stato competente e applicando poi il rapporto tra i periodi nazionali e la totalità dei periodi rilevanti.
L'interessato riceve dall'istituzione di ciascuno Stato l'importo più elevato tra quello autonomo e quello pro rata. L'allegato VIII identifica i casi in cui il calcolo pro rata può essere omesso perché la prestazione autonoma è sempre pari o superiore.
Gli articoli da 53 a 56 regolano il cumulo di prestazioni di invalidità, vecchiaia e superstiti, distinguendo prestazioni dello stesso tipo e di tipo diverso. Le regole nazionali di riduzione, sospensione o revoca devono rispettare i limiti del regolamento e, in particolare, non possono ridurre una prestazione pro rata in modo incompatibile con l'articolo 54.
L'articolo 57 stabilisce che, quando i periodi compiuti secondo la legislazione di uno Stato sono inferiori a un anno e non fanno sorgere autonomamente un diritto, tale Stato può non erogare una prestazione; quei periodi devono tuttavia essere considerati dagli altri Stati per il calcolo pro rata. L'articolo 58 garantisce un supplemento fino al trattamento minimo previsto nello Stato di residenza, quando il totale delle prestazioni coordinate è inferiore a tale minimo.
Le prestazioni devono essere ricalcolate in caso di modifica delle modalità legislative di calcolo o di cambiamento rilevante della situazione personale. Gli aumenti percentuali o a importo fisso dovuti al costo della vita o ad altri fattori sono applicati direttamente senza una nuova liquidazione, secondo l'articolo 59.
Prestazioni di disoccupazione
L'articolo 61 prevede la totalizzazione dei periodi di assicurazione, occupazione o attività autonoma, a condizione che l'interessato abbia maturato più recentemente, secondo la legislazione invocata, il tipo di periodo richiesto. Se la legislazione richiede periodi assicurativi, i periodi di lavoro esteri sono considerati solo se sarebbero qualificati come assicurativi secondo la legislazione applicabile.
Per il calcolo dell'indennità basata sull'ultima retribuzione o sul reddito professionale, l'articolo 62 impone di considerare, in via generale, esclusivamente la retribuzione o il reddito dell'ultima attività soggetta alla legislazione competente. Per i lavoratori frontalieri rileva invece la retribuzione o il reddito percepito nello Stato dell'ultima attività, secondo le modalità del regolamento di esecuzione.
Un disoccupato totalmente privo di lavoro che si reca in un altro Stato per cercare occupazione conserva il diritto alle prestazioni in denaro se:
- prima della partenza è stato registrato come persona in cerca di lavoro ed è rimasto disponibile per almeno quattro settimane, salvo autorizzazione alla partenza anticipata;
- si registra presso i servizi per l'impiego dello Stato di destinazione e si sottopone ai relativi controlli;
- la registrazione avviene, in linea generale, entro sette giorni dalla cessazione della disponibilità nello Stato di origine;
- la durata dell'esportazione è pari a tre mesi, prorogabile fino a sei mesi dalle istituzioni competenti.
Le prestazioni esportate sono erogate dall'istituzione competente e a suo carico. Il beneficiario deve rientrare entro la scadenza, salvo disposizioni più favorevoli o autorizzazione eccezionale.
Per i disoccupati residenti in uno Stato diverso da quello dell'ultima attività, l'articolo 65 distingue tra disoccupazione parziale o intermittente e disoccupazione totale. Il lavoratore totalmente disoccupato che continua a risiedere nello Stato di residenza deve rendersi disponibile ai servizi per l'impiego di tale Stato e riceve, in linea generale, le prestazioni secondo la legislazione dello Stato di residenza come se fosse stato soggetto a quella legislazione durante l'ultima attività.
L'istituzione dello Stato dell'ultima attività rimborsa all'istituzione dello Stato di residenza l'importo delle prestazioni erogate durante i primi tre mesi, entro il limite dell'importo dovuto secondo la legislazione competente. Il periodo può essere esteso a cinque mesi se, nei 24 mesi precedenti, il lavoratore ha completato almeno 12 mesi di attività nello Stato dell'ultima legislazione applicabile.
Prepensionamento e prestazioni familiari
Per le prestazioni di prepensionamento, l'articolo 66 esclude l'applicazione dell'articolo 6 sulla totalizzazione quando il diritto dipende dal compimento di periodi assicurativi, di occupazione o di attività autonoma.
L'articolo 67 riconosce le prestazioni familiari anche quando i familiari risiedono in un altro Stato membro, come se risiedessero nello Stato competente. Per i pensionati è competente, in linea generale, lo Stato responsabile della pensione.
In caso di diritti concorrenti, l'articolo 68 stabilisce il seguente ordine di priorità:
- diritti fondati su un'attività subordinata o autonoma;
- diritti fondati sulla percezione di una pensione;
- diritti fondati sulla residenza.
Quando i diritti sono fondati sullo stesso criterio, rilevano, tra l'altro, la residenza dei figli, l'importo più elevato delle prestazioni e la durata dei periodi assicurativi o di residenza. La legislazione non prioritaria è sospesa fino all'importo della prestazione prioritaria; può essere dovuta un'integrazione differenziale. L'articolo 69 detta regole residuali per le prestazioni speciali agli orfani.
Prestazioni speciali non contributive in denaro
L'articolo 70 riguarda prestazioni che combinano caratteristiche di sicurezza sociale e assistenza sociale. Devono essere:
- destinate a garantire un reddito minimo o una protezione specifica per persone disabili strettamente collegata al contesto sociale dello Stato;
- finanziate esclusivamente dalla fiscalità obbligatoria e non dipendenti da contributi versati dal beneficiario;
- espressamente inserite nell'allegato X.
A tali prestazioni non si applicano l'articolo 7 né gli altri capi del titolo III. Sono erogate esclusivamente nello Stato di residenza, secondo la sua legislazione e a carico della relativa istituzione.
Organismi amministrativi e cooperazione tra Stati
Il titolo IV istituisce la Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, composta da un rappresentante governativo di ciascuno Stato membro. La Commissione tratta questioni amministrative e interpretative, promuove l'applicazione uniforme del diritto, favorisce la cooperazione tra istituzioni e adotta iniziative per lo scambio elettronico dei dati.
Sono inoltre istituiti:
- la Commissione tecnica per il trattamento dei dati, incaricata di architettura, sicurezza, standard e sistemi informatici;
- il Comitato di audit, competente per costi, conti e rimborsi tra istituzioni;
- il Comitato consultivo, composto da rappresentanti dei governi, dei lavoratori e dei datori di lavoro.
Le autorità e istituzioni devono comunicare le misure di attuazione e le modifiche legislative rilevanti, prestarsi assistenza e rispondere alle richieste entro un termine ragionevole. Gli interessati devono informare tempestivamente le istituzioni di ogni cambiamento personale o familiare incidente sui diritti. La violazione degli obblighi informativi può comportare misure proporzionate secondo il diritto nazionale, senza rendere eccessivamente difficile l'esercizio dei diritti europei.
Protezione dei dati e documenti elettronici
La trasmissione di dati personali tra istituzioni è soggetta alle norme sulla protezione dei dati dello Stato trasmittente e dello Stato ricevente. Gli Stati devono utilizzare progressivamente tecnologie per lo scambio e il trattamento delle informazioni.
Un documento elettronico non può essere rifiutato per il solo fatto di essere stato ricevuto con mezzi elettronici, se l'istituzione ricevente ha dichiarato di poterli accettare. La riproduzione e la registrazione si presumono conformi all'originale, salvo prova contraria, purché il sistema garantisca integrità, riservatezza, prevenzione degli accessi non autorizzati e possibilità di riproduzione immediatamente leggibile.
Certificati e documenti richiesti per l'applicazione del regolamento beneficiano delle stesse esenzioni da imposte, bolli, diritti notarili o di registrazione previste per documenti analoghi nazionali. Non è richiesta l'autenticazione diplomatica o consolare.
Domande, ricorsi, visite mediche e recupero transfrontaliero
Ai sensi dell'articolo 81, una domanda, dichiarazione o impugnazione presentata entro il termine a un'autorità, istituzione o tribunale di un altro Stato membro è considerata presentata tempestivamente anche presso l'autorità competente dello Stato originario. L'autorità ricevente deve trasmetterla senza ritardo e rileva la data della prima presentazione.
Le visite mediche possono essere effettuate nello Stato di residenza o soggiorno su richiesta dell'istituzione competente, secondo il regolamento di esecuzione o gli accordi tra autorità nazionali.
L'articolo 84 consente di riscuotere in un altro Stato membro contributi dovuti e di recuperare prestazioni indebitamente erogate secondo le procedure, garanzie e cause di privilegio applicabili ai crediti analoghi dello Stato richiesto. Le decisioni giudiziarie e amministrative esecutive possono essere riconosciute ed eseguite oltre frontiera.
L'articolo 85 riconosce la surrogazione o l'azione diretta dell'istituzione contro il terzo responsabile del danno, secondo la legislazione applicabile all'istituzione erogatrice o, nei casi previsti, all'istituzione del luogo di residenza o soggiorno.
Disposizioni transitorie, allegati e rapporti con il regolamento n. 1408/71
L'articolo 87 stabilisce che non maturano diritti per periodi anteriori alla data di applicazione del regolamento, ma impone di considerare i periodi assicurativi, lavorativi, autonomi o di residenza compiuti prima di tale data per determinare i diritti successivi. Le prestazioni negate o sospese per cittadinanza o residenza possono essere riconosciute o ripristinate su richiesta.
Le richieste di revisione presentate entro due anni dalla data di applicazione producono effetti dalla stessa data e non sono soggette alle norme nazionali di decadenza o prescrizione. Se presentate oltre tale termine, gli effetti decorrono dalla data della domanda, salvo disposizioni nazionali più favorevoli. L'articolo 87, paragrafo 8, conserva temporaneamente la legislazione individuata dal regolamento n. 1408/71 quando la situazione non è cambiata, consentendo una richiesta di passaggio alla nuova legislazione entro tre mesi.
Gli allegati contengono, tra l'altro:
- le prestazioni escluse dalla nozione di prestazione familiare;
- le convenzioni anteriori più favorevoli che possono rimanere applicabili;
- gli Stati soggetti a limitazioni o estensioni per familiari di frontalieri e pensionati;
- le legislazioni di invalidità di tipo A;
- le tavole di concordanza dei gradi di invalidità;
- i casi in cui può essere omesso il calcolo pro rata;
- le prestazioni soggette alle regole di cumulo dell'articolo 54;
- le prestazioni speciali non contributive e le disposizioni nazionali speciali da completare o aggiornare.
L'articolo 90 abroga il regolamento (CEE) n. 1408/71 dalla data di applicazione del regolamento n. 883/2004. Il regolamento precedente continua tuttavia ad avere effetti per il regolamento (CE) n. 859/2003, per alcune disposizioni riguardanti la Groenlandia, per l'accordo SEE, per l'accordo UE-Svizzera sulla libera circolazione delle persone e per gli altri accordi che vi fanno riferimento, fino alla loro modifica o abrogazione. I riferimenti al regolamento n. 1408/71 contenuti nella direttiva 98/49/CE devono essere letti come riferimenti al regolamento n. 883/2004.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Ai sensi dell'articolo 91, si applica dalla data di entrata in vigore del regolamento di esecuzione previsto dall'articolo 89. È vincolante in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri.
Disposizioni principali
Definizioni e soggetti tutelati
L'articolo 1 definisce, tra l'altro, attività subordinata e autonoma, lavoratore frontaliero, residenza, soggiorno, istituzione competente, periodi assicurativi, pensione, prestazione di prepensionamento e prestazione familiare. L'articolo 2 estende l'applicazione a cittadini degli Stati membri, apolidi, rifugiati residenti nell'Unione, familiari e superstiti, con le precisazioni previste per i superstiti.
Ambito materiale ed esclusioni
L'articolo 3 ricomprende le branche della sicurezza sociale elencate alle lettere da a) a j), inclusi i regimi generali e speciali, contributivi e non contributivi, e le prestazioni speciali non contributive in denaro di cui all'articolo 70. Sono esclusi assistenza sociale e medica e regimi per vittime di guerra o sue conseguenze.
Principi di coordinamento
Gli articoli da 4 a 10 stabiliscono parità di trattamento, equiparazione di prestazioni, redditi, fatti ed eventi, totalizzazione dei periodi assicurativi, rinuncia alle clausole di residenza per le prestazioni in denaro, prevalenza del regolamento sulle convenzioni bilaterali salvo disposizioni più favorevoli inserite nell'allegato II e divieto di cumulo di prestazioni dello stesso tipo per lo stesso periodo.
Legislazione applicabile
Gli articoli da 11 a 16 impongono l'assoggettamento alla legislazione di un solo Stato membro. La regola generale è la legislazione dello Stato di esercizio dell'attività subordinata o autonoma. Sono disciplinati funzionari pubblici, disoccupati, personale marittimo, distacchi fino a 24 mesi, attività esercitate in due o più Stati, assicurazione volontaria, agenti ausiliari delle Comunità europee ed eccezioni concordate tra Stati.
Malattia, maternità e paternità equivalente
Gli articoli da 17 a 35 garantiscono prestazioni in natura e in denaro agli assicurati e ai familiari residenti o soggiornanti in uno Stato diverso da quello competente, comprese le cure necessarie durante il soggiorno e le cure programmate all'estero previa autorizzazione. Sono disciplinate le posizioni di richiedenti pensione, pensionati, familiari, lavoratori frontalieri, assistenza di lunga durata, prestazioni sostanziali e rimborsi tra istituzioni.
Infortuni sul lavoro e malattie professionali
Gli articoli da 36 a 41 estendono le regole sulle prestazioni sanitarie e in denaro agli infortuni sul lavoro e alle malattie professionali. Prevedono regole su trasporto dell'infortunato o della salma, esposizione al rischio in più Stati, aggravamento della malattia professionale, equivalenza degli eventi e rimborsi a costo effettivo.
Indennità in caso di morte
Gli articoli 42 e 43 considerano verificata nello Stato competente la morte avvenuta in un altro Stato membro e garantiscono il pagamento delle indennità anche quando l'avente diritto risiede all'estero, comprese le ipotesi relative a pensionati e familiari.
Prestazioni di invalidità
Gli articoli da 44 a 49 distinguono tra legislazioni di tipo A e di tipo B, disciplinano la totalizzazione dei periodi, l'aggravamento dell'invalidità, la conversione delle prestazioni in pensioni di vecchiaia e il riconoscimento transfrontaliero del grado di invalidità nei casi di concordanza indicati nell'allegato VII.
Pensioni di vecchiaia e ai superstiti
Gli articoli da 50 a 60 prevedono la determinazione dei diritti secondo tutte le legislazioni applicabili, il calcolo della prestazione autonoma e pro rata, il riconoscimento dell'importo più favorevole, le regole anticumulo, il supplemento al minimo, la riliquidazione e rivalutazione. I periodi inferiori a un anno sono disciplinati dall'articolo 57; l'articolo 58 prevede un'integrazione fino al minimo nazionale durante la residenza nello Stato interessato.
Prestazioni di disoccupazione
Gli articoli da 61 a 65 disciplinano totalizzazione e calcolo delle prestazioni, esportazione dell'indennità per la ricerca di lavoro in un altro Stato e posizione dei disoccupati residenti in uno Stato diverso da quello competente. L'esportazione ordinaria è prevista per tre mesi, prorogabile dalle istituzioni competenti fino a sei mesi. Per taluni lavoratori residenti all'estero sono previsti rimborsi per i primi tre mesi, prorogabili a cinque mesi se nei 24 mesi precedenti risultano almeno 12 mesi di attività rilevante.
Prepensionamento e prestazioni familiari
Per le prestazioni di prepensionamento l'articolo 66 esclude la totalizzazione dei periodi ai sensi dell'articolo 6. Gli articoli da 67 a 69 riconoscono le prestazioni familiari anche per familiari residenti in un altro Stato e stabiliscono criteri di priorità in caso di cumulo, con eventuale integrazione differenziale e regole specifiche per le prestazioni agli orfani.
Prestazioni speciali non contributive in denaro
L'articolo 70 disciplina prestazioni con caratteristiche sia di sicurezza sociale sia di assistenza sociale, finanziate esclusivamente dalla fiscalità generale, elencate nell'allegato X. Tali prestazioni non sono esportabili e sono erogate esclusivamente nello Stato di residenza dall'istituzione di tale Stato.
Governance e cooperazione amministrativa
Gli articoli da 71 a 75 istituiscono la Commissione amministrativa, la Commissione tecnica per il trattamento dei dati, il Comitato di audit e il Comitato consultivo. Gli articoli da 76 a 82 impongono cooperazione, assistenza reciproca, protezione dei dati, uso di documenti elettronici, esenzione da autenticazione e riconoscimento della data di presentazione di domande, dichiarazioni e ricorsi inoltrati tramite un altro Stato membro.
Contributi, recupero e diritti delle istituzioni
Gli articoli da 84 a 86 consentono la riscossione transfrontaliera dei contributi, il recupero di prestazioni indebite e il riconoscimento e l'esecuzione di decisioni amministrative e giudiziarie. Sono inoltre disciplinati la surrogazione e l'azione diretta delle istituzioni nei confronti dei terzi responsabili del danno e taluni accordi bilaterali relativi al Lussemburgo.
Disposizioni transitorie e abrogazione
L'articolo 87 esclude l'acquisizione di diritti per periodi anteriori alla data di applicazione, ma impone di considerare i periodi precedenti ai fini dei diritti futuri. Prevede richieste di revisione entro due anni e una disciplina transitoria per il passaggio dalla legislazione individuata dal regolamento (CEE) n. 1408/71. L'articolo 90 abroga il regolamento n. 1408/71 dalla data di applicazione del nuovo regolamento, mantenendone tuttavia gli effetti per alcuni atti e accordi.
Entrata in vigore e applicazione
Ai sensi dell'articolo 91, il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è applicabile dalla data di entrata in vigore del regolamento di esecuzione previsto dall'articolo 89. È vincolante in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri.
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