Regolamento (UE) 2004/261
Regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 (Testo rilevante ai fini del SEE) - Dichiarazione della Commissione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento stabilisce diritti minimi uniformi per i passeggeri in caso di negato imbarco, cancellazione e ritardo del volo. Impone al vettore aereo operativo obblighi di compensazione pecuniaria, rimborso o trasporto alternativo e assistenza, con specifiche tutele per le persone con mobilità ridotta e i bambini non accompagnati. Prevede esenzioni o limitazioni in presenza di circostanze eccezionali, obblighi informativi, organismi nazionali di controllo e sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive.
Diritti dei passeggeri aerei in caso di negato imbarco, cancellazione del volo o ritardo prolungato.
Ambito di applicazione
Si applica ai passeggeri con prenotazione confermata che partono da un aeroporto situato nel territorio di uno Stato membro soggetto ai trattati, nonché ai passeggeri che partono da un paese terzo verso uno Stato membro quando il volo è operato da un vettore comunitario, salvo che abbiano già ricevuto benefici, compensazione e assistenza nel paese terzo. Sono richiesti il rispetto delle modalità di accettazione e, in assenza di un orario indicato, la presentazione almeno 45 minuti prima della partenza pubblicata. Sono esclusi i passeggeri gratuiti o titolari di tariffe ridotte non accessibili al pubblico, mentre rientrano i programmi Frequent Flyer; il regolamento riguarda gli aeromobili a velatura fissa motorizzata e non si applica alla cancellazione di circuiti tutto compreso per motivi diversi dalla cancellazione del volo.
Diritti dei passeggeri aerei in caso di disservizi
Il regolamento (CE) n. 261/2004 istituisce un livello minimo armonizzato di tutela dei passeggeri aerei, in considerazione dei gravi disagi derivanti da negato imbarco, cancellazione e ritardi prolungati. La disciplina mira anche a garantire condizioni uniformi di operatività per i vettori in un mercato liberalizzato e abroga il precedente regolamento (CEE) n. 295/91.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica ai passeggeri:
- in partenza da un aeroporto situato nel territorio di uno Stato membro soggetto ai trattati;
- in partenza da un paese terzo verso uno Stato membro, se il volo è operato da un vettore comunitario, salvo che nel paese terzo siano già stati riconosciuti benefici, compensazione e assistenza.
Il passeggero deve disporre di una prenotazione confermata e, salvo il caso di cancellazione, presentarsi all'accettazione secondo l'orario e le modalità comunicate dal vettore, dall'operatore turistico o dall'agente autorizzato. Se non è stato indicato un orario, deve presentarsi almeno 45 minuti prima della partenza pubblicata. La disciplina si applica anche ai passeggeri trasferiti a un altro volo dal vettore o dall'operatore turistico.
Sono esclusi i passeggeri che viaggiano gratuitamente o con una tariffa ridotta non accessibile, direttamente o indirettamente, al pubblico. Restano inclusi i titolari di biglietti emessi nell'ambito di programmi Frequent Flyer o di altri programmi commerciali. Il regolamento riguarda esclusivamente il trasporto effettuato con aeromobili a velatura fissa motorizzata.
Per i servizi tutto compreso, il regolamento lascia impregiudicati i diritti previsti dalla direttiva 90/314/CEE e non si applica quando il circuito è cancellato per ragioni diverse dalla cancellazione del volo. L'applicazione all'aeroporto di Gibilterra è sospesa fino all'entrata in vigore degli accordi richiamati nell'articolo 1, paragrafi 2 e 3.
Definizioni e soggetto responsabile
Il vettore aereo operativo è il vettore che opera o intende operare il volo nell'ambito di un contratto con il passeggero o per conto del soggetto che ha concluso tale contratto. Gli obblighi del regolamento gravano sul vettore operativo anche quando questo non ha stipulato direttamente il contratto con il passeggero; in tal caso si considera che agisca per conto del contraente.
Tra le definizioni rilevanti figurano il biglietto, la prenotazione, la destinazione finale, il negato imbarco, il volontario e la cancellazione del volo. Il negato imbarco ricorre quando il trasporto è rifiutato a passeggeri regolarmente presentatisi, salvo ragionevoli motivi quali salute, sicurezza o documenti di viaggio inadeguati.
Negato imbarco
Quando prevede ragionevolmente di dover negare l'imbarco, il vettore deve anzitutto chiedere la disponibilità di volontari disposti a rinunciare alla prenotazione in cambio di benefici concordati. I volontari hanno comunque diritto all'assistenza prevista dall'articolo 8.
Se il numero dei volontari non è sufficiente, il vettore può negare l'imbarco a passeggeri non consenzienti. In tal caso deve:
- versare immediatamente la compensazione dell'articolo 7;
- offrire la scelta prevista dall'articolo 8 tra rimborso e trasporto alternativo;
- prestare l'assistenza materiale prevista dall'articolo 9.
Cancellazione del volo
In caso di cancellazione, il vettore deve offrire al passeggero il rimborso o il trasporto alternativo ai sensi dell'articolo 8, nonché l'assistenza materiale dell'articolo 9. Se il nuovo volo parte almeno un giorno dopo rispetto all'orario originario, devono essere garantiti anche la sistemazione alberghiera e il trasporto tra aeroporto e luogo di sistemazione.
La compensazione pecuniaria è dovuta, salvo che il vettore dimostri l'esistenza di circostanze eccezionali, oppure che ricorra una delle seguenti ipotesi informative e operative:
- cancellazione comunicata almeno due settimane prima della partenza prevista;
- comunicazione tra due settimane e sette giorni prima, con offerta di un volo alternativo in partenza non oltre due ore prima e arrivo con meno di quattro ore di ritardo;
- comunicazione meno di sette giorni prima, con offerta di un volo alternativo in partenza non oltre un'ora prima e arrivo con meno di due ore di ritardo.
Il vettore deve informare i passeggeri anche delle eventuali alternative di trasporto e ha l'onere di provare se e quando la comunicazione della cancellazione è stata effettuata.
Ritardo del volo
Quando il ritardo alla partenza è prevedibile, l'assistenza è dovuta secondo la distanza:
- almeno due ore per tratte pari o inferiori a 1.500 km;
- almeno tre ore per tratte intracomunitarie superiori a 1.500 km e per altre tratte comprese tra 1.500 e 3.500 km;
- almeno quattro ore per le altre tratte.
In tali casi il vettore deve fornire pasti e bevande e le comunicazioni previste dall'articolo 9. Se la partenza è rinviata di almeno un giorno, spettano anche albergo e trasporto tra aeroporto e sistemazione. Quando il ritardo raggiunge almeno cinque ore, il passeggero può chiedere il rimborso secondo l'articolo 8, paragrafo 1, lettera a). L'assistenza deve essere prestata entro le soglie corrispondenti alla fascia di distanza.
Compensazione pecuniaria
La compensazione prevista dall'articolo 7 ammonta a:
- EUR 250 per tratte fino a 1.500 km;
- EUR 400 per tratte intracomunitarie superiori a 1.500 km e per altre tratte tra 1.500 e 3.500 km;
- EUR 600 per le tratte rimanenti.
La distanza è calcolata sulla base della destinazione finale e secondo il metodo della rotta ortodromica. Se il passeggero è trasportato con un volo alternativo e il ritardo all'arrivo non supera due, tre o quattro ore, secondo la fascia di distanza, la compensazione può essere ridotta del 50%.
Il pagamento avviene in contanti, tramite trasferimento bancario elettronico, versamento o assegno bancario. Buoni di viaggio o altri servizi sono ammessi soltanto previo accordo firmato dal passeggero.
Rimborso e trasporto alternativo
Quando il regolamento richiama l'articolo 8, il passeggero può scegliere tra:
- rimborso entro sette giorni del prezzo pieno del biglietto per le parti non effettuate e, se il viaggio è divenuto inutile, per quelle già effettuate, con eventuale volo di ritorno al punto di partenza;
- trasporto alternativo verso la destinazione finale, in condizioni comparabili e non appena possibile;
- trasporto alternativo in condizioni comparabili a una data successiva scelta dal passeggero, subordinatamente alla disponibilità di posti.
Se il vettore offre un aeroporto diverso nella stessa città o regione, sostiene le spese di trasferimento verso l'aeroporto originariamente prenotato o verso altra destinazione vicina concordata con il passeggero.
Assistenza materiale
L'assistenza gratuita comprende:
- pasti e bevande in relazione alla durata dell'attesa;
- sistemazione in albergo quando sono necessari uno o più pernottamenti o un ulteriore soggiorno;
- trasporto tra aeroporto e luogo di sistemazione;
- due chiamate telefoniche o messaggi via telex, fax o posta elettronica.
L'assistenza può essere limitata o rifiutata se la sua prestazione determinerebbe un ulteriore ritardo. Il vettore deve prestare particolare attenzione alle persone con mobilità ridotta, ai loro accompagnatori e ai bambini non accompagnati.
Sistemazione in classe superiore o inferiore
La sistemazione in una classe superiore non comporta alcun pagamento supplementare. Se il passeggero è sistemato in una classe inferiore, il vettore deve rimborsare entro sette giorni:
- il 30% del prezzo del biglietto per tratte fino a 1.500 km;
- il 50% per tratte intracomunitarie superiori a 1.500 km, con le esclusioni e inclusioni territoriali indicate dall'articolo 10, paragrafo 2, lettera b), e per altre tratte tra 1.500 e 3.500 km;
- il 75% per le tratte restanti, comprese quelle tra territorio europeo degli Stati membri e dipartimenti francesi d'oltremare.
Persone con mobilità ridotta e passeggeri con esigenze particolari
Il vettore deve dare precedenza alle persone con mobilità ridotta, ai loro accompagnatori, ai cani da accompagnamento certificati e ai bambini non accompagnati. In caso di negato imbarco, cancellazione o ritardo di qualsiasi durata, tali passeggeri hanno diritto a ricevere al più presto l'assistenza dell'articolo 9.
Risarcimenti supplementari e azioni di regresso
Il regolamento non esclude il diritto del passeggero a un risarcimento supplementare; la compensazione regolamentare può essere detratta da tale ulteriore risarcimento. La disciplina sui risarcimenti supplementari non si applica, fatti salvi il diritto nazionale e la giurisprudenza, ai passeggeri che abbiano rinunciato volontariamente alla prenotazione ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1.
Il vettore operativo conserva il diritto di chiedere il rimborso o il risarcimento a operatori turistici, terzi o altri contraenti secondo il diritto applicabile. Analogamente, operatori turistici e terzi contraenti possono agire nei confronti del vettore.
Informazione e irrinunciabilità dei diritti
Nella zona di registrazione deve essere esposto un avviso chiaramente visibile sui diritti in caso di negato imbarco, cancellazione o ritardo di almeno due ore. In caso di negato imbarco o cancellazione, e in caso di ritardo di almeno due ore, il vettore deve consegnare un avviso scritto sulle regole relative a compensazione e assistenza e fornire i recapiti dell'organismo nazionale competente.
Per i passeggeri non vedenti o ipovedenti devono essere utilizzati mezzi alternativi adeguati. Gli obblighi del regolamento non possono essere limitati o esclusi mediante clausole contrattuali. Se una clausola restrittiva è applicata o il passeggero non è correttamente informato e accetta una somma inferiore, egli conserva il diritto di chiedere giudizialmente o davanti agli organi competenti la compensazione integrativa.
Controllo, reclami e sanzioni
Ogni Stato membro deve designare l'organismo responsabile dell'applicazione del regolamento per i voli in partenza dal proprio territorio e per i voli da paesi terzi diretti verso i propri aeroporti. Il passeggero può presentare reclamo per una violazione presso l'organismo designato o altro organismo competente secondo le modalità previste dallo Stato membro.
Le sanzioni nazionali devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Il controllo amministrativo non pregiudica il diritto di passeggeri e vettori di chiedere il risarcimento davanti agli organi giurisdizionali competenti secondo il diritto nazionale.
Rapporti con altri atti ed efficacia temporale
Il regolamento salvaguarda i diritti previsti dalla direttiva 90/314/CEE sui viaggi, le vacanze e i circuiti tutto compreso e richiama il regolamento (CEE) n. 2407/92 per la nozione di vettore comunitario. La Commissione era tenuta a riferire entro il 1° gennaio 2007 sul funzionamento del regolamento, sull'eventuale estensione dell'ambito applicativo e sulla revisione degli importi dell'articolo 7.
Il regolamento (CEE) n. 295/91 è abrogato. Il regolamento n. 261/2004 è entrato in vigore il 17 febbraio 2005 ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
Disposizioni principali
Ambito e soggetti obbligati
Gli articoli 2 e 3 individuano il vettore aereo operativo quale principale soggetto responsabile e delimitano l'applicazione ai passeggeri con prenotazione confermata, alle condizioni di presentazione all'accettazione previste dal regolamento. Sono comprese determinate tratte da paesi terzi operate da vettori comunitari; sono escluse le gratuità e le tariffe ridotte non pubbliche.
Negato imbarco
Ai sensi dell'articolo 4, il vettore deve anzitutto ricercare volontari disposti a rinunciare alla prenotazione in cambio di benefici concordati. Se i volontari sono insufficienti, può negare l'imbarco a passeggeri non consenzienti, ai quali deve corrispondere immediatamente la compensazione dell'articolo 7 e prestare l'assistenza degli articoli 8 e 9.
Cancellazione del volo
L'articolo 5 riconosce il diritto al rimborso o al trasporto alternativo, all'assistenza e, salvo specifiche comunicazioni tempestive o circostanze eccezionali inevitabili, alla compensazione dell'articolo 7. Il vettore deve provare se e quando il passeggero è stato informato.
Ritardo
L'articolo 6 impone assistenza per ritardi prevedibili di almeno due, tre o quattro ore, in funzione della distanza; per ritardi di almeno cinque ore spetta anche la scelta del rimborso prevista dall'articolo 8, paragrafo 1, lettera a).
Compensazione pecuniaria
L'articolo 7 prevede EUR 250 per tratte fino a 1.500 km, EUR 400 per tratte intracomunitarie oltre 1.500 km e altre tratte tra 1.500 e 3.500 km, ed EUR 600 per le restanti tratte. La compensazione può essere ridotta del 50% in caso di trasporto alternativo entro i limiti temporali stabiliti e può essere pagata con buoni o servizi solo previo accordo scritto del passeggero.
Rimborso e trasporto alternativo
L'articolo 8 riconosce la scelta tra rimborso entro sette giorni, volo alternativo non appena possibile o volo alternativo a una data successiva gradita al passeggero, in condizioni comparabili. Il vettore sostiene i costi di trasferimento quando offre un aeroporto alternativo nella stessa città o regione.
Assistenza materiale
L'articolo 9 prevede gratuitamente pasti e bevande, sistemazione alberghiera quando necessaria, trasporto tra aeroporto e sistemazione e due comunicazioni telefoniche o equivalenti. Devono essere considerate le esigenze delle persone con mobilità ridotta, degli accompagnatori e dei bambini non accompagnati.
Sistemazione in classe diversa
L'articolo 10 vieta supplementi per la sistemazione in classe superiore. In caso di classe inferiore, il vettore deve rimborsare entro sette giorni il 30%, 50% o 75% del prezzo del biglietto, secondo distanza e tratta.
Circostanze eccezionali
La compensazione per cancellazione non è dovuta se il vettore dimostra che l'evento deriva da circostanze eccezionali inevitabili anche adottando tutte le misure ragionevoli. Il considerando 14 menziona, tra gli esempi, instabilità politica, condizioni meteorologiche incompatibili, rischi per la sicurezza, carenze improvvise della sicurezza e scioperi incidenti sull'attività del vettore; il considerando 15 riguarda alcune decisioni di gestione del traffico aereo.
Categorie vulnerabili
L'articolo 11 impone di dare precedenza alle persone con mobilità ridotta, agli accompagnatori, ai cani da accompagnamento certificati e ai bambini non accompagnati, assicurando loro al più presto l'assistenza dell'articolo 9 anche in caso di ritardo di qualsiasi durata.
Risarcimenti supplementari e regresso
Gli articoli 12 e 13 salvaguardano il diritto a ulteriori risarcimenti, consentendo la detrazione della compensazione regolamentare, e il diritto del vettore operativo di agire in regresso contro operatori turistici, terzi o altri contraenti secondo il diritto applicabile.
Informazione e irrinunciabilità
Gli articoli 14 e 15 impongono avvisi visibili e comunicazioni scritte sui diritti, comprese le informazioni sull'organismo nazionale competente. I diritti non possono essere limitati o esclusi contrattualmente; il passeggero può chiedere una compensazione integrativa se ha accettato una somma inferiore per effetto di clausole o informazioni inadeguate.
Controllo e sanzioni
L'articolo 16 impone a ogni Stato membro di designare un organismo responsabile dell'applicazione del regolamento e consente ai passeggeri di presentare reclami. Le sanzioni nazionali devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.
Abrogazione ed entrata in vigore
L'articolo 18 abroga il regolamento (CEE) n. 295/91. Ai sensi dell'articolo 19, il regolamento è entrato in vigore il 17 febbraio 2005 ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri.
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