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Regolamento

Regolamento (UE) 2002/178

Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare

Normativa europea32002R0178

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento istituisce una base orizzontale comune per la legislazione alimentare e dei mangimi, fondata sulla tutela elevata della salute umana, sulla protezione dei consumatori, sull'analisi del rischio, sul principio di precauzione e sulla libera circolazione dei prodotti sicuri. Impone agli operatori obblighi di sicurezza, rintracciabilità, ritiro, richiamo, informazione e cooperazione con le autorità. Istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e disciplina il sistema di allarme rapido, le misure urgenti, la gestione delle crisi e le procedure decisionali dell'Unione.

Principi e requisiti generali della legislazione alimentare e dei mangimi, istituzione dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare e procedure di allarme, emergenza e gestione delle crisi.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica a tutte le fasi della produzione, trasformazione e distribuzione degli alimenti e dei mangimi prodotti per animali destinati alla produzione alimentare o somministrati a tali animali, comprese importazione, esportazione, vendita e distribuzione. Si applica agli operatori del settore alimentare e dei mangimi, alle autorità degli Stati membri, alla Commissione e all'Autorità europea per la sicurezza alimentare; può coinvolgere paesi terzi aderenti ad accordi con la Comunità. Sono escluse la produzione primaria per uso domestico privato e la preparazione, manipolazione e conservazione domestica di alimenti destinati al consumo domestico privato. La disciplina definitoria esclude, tra l'altro, mangimi, animali vivi salvo quelli preparati per il consumo umano, vegetali prima della raccolta, medicinali, cosmetici, tabacco, sostanze stupefacenti o psicotrope, residui e contaminanti. Il regolamento è direttamente applicabile negli Stati membri; gli articoli 11, 12 e da 14 a 20 si applicano dal 1° gennaio 2005, mentre gli articoli 29, 56, 57, 60 e 62, paragrafo 1, si applicano dalla nomina dei membri del comitato scientifico e dei gruppi di esperti scientifici.

Principi generali della legislazione alimentare e istituzione dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare

Il regolamento (CE) n. 178/2002, pubblicato nella GUCE L 31 del 1° febbraio 2002, costituisce la base orizzontale della legislazione dell'Unione in materia di alimenti e mangimi. La finalità è assicurare un livello elevato di tutela della vita e della salute umana e degli interessi dei consumatori, garantendo nel contempo il funzionamento del mercato interno e la libera circolazione degli alimenti e dei mangimi sicuri. Il regolamento risponde alle crisi alimentari e alla necessità di uniformare concetti, responsabilità, procedure scientifiche, sistemi di allarme e strumenti di intervento lungo l'intera catena alimentare.

Ambito di applicazione e definizioni

Il regolamento riguarda tutte le fasi della produzione, trasformazione e distribuzione degli alimenti e dei mangimi destinati agli animali da produzione alimentare, dalla produzione primaria fino alla vendita o erogazione al consumatore finale. Sono incluse importazione, magazzinaggio, trasporto, distribuzione, vendita ed erogazione dei mangimi e degli alimenti.

Sono escluse la produzione primaria per uso domestico privato e la preparazione, manipolazione e conservazione domestica di alimenti destinati al consumo domestico privato. La nozione di alimento comprende qualsiasi sostanza o prodotto destinato o ragionevolmente destinabile all'ingestione umana, incluse bevande, gomme da masticare e acqua nei punti in cui devono essere rispettati i valori previsti dall'articolo 6 della direttiva 98/83/CE. Sono esclusi mangimi, animali vivi salvo quelli preparati per il consumo umano, vegetali prima della raccolta, medicinali, cosmetici, tabacco, sostanze stupefacenti o psicotrope, residui e contaminanti.

Il regolamento definisce inoltre l'impresa alimentare e l'impresa nel settore dei mangimi, gli operatori responsabili del rispetto della legislazione, l'immissione sul mercato, il rischio, l'analisi del rischio, la rintracciabilità, la produzione primaria e il consumatore finale.

Obiettivi, analisi del rischio e precauzione

Gli articoli 5-7 stabiliscono che la legislazione alimentare deve perseguire uno o più dei seguenti obiettivi: tutela elevata della vita e della salute umana, tutela degli interessi dei consumatori e correttezza delle pratiche commerciali, tenendo conto, ove pertinente, della salute e del benessere degli animali, della salute vegetale e dell'ambiente.

L'elaborazione delle misure deve fondarsi sull'analisi del rischio, salvo che ciò non sia adeguato alle circostanze o alla natura del provvedimento. L'analisi comprende tre componenti interconnesse:

  • valutazione del rischio, fondata sugli elementi scientifici disponibili e svolta in modo indipendente, obiettivo e trasparente;
  • gestione del rischio, distinta dalla valutazione e basata sui relativi risultati, sui pareri dell'Autorità e sugli altri fattori pertinenti;
  • comunicazione del rischio, quale scambio interattivo di informazioni e pareri tra autorità, consumatori, imprese, comunità scientifica e altri soggetti interessati.

Il principio di precauzione consente l'adozione di misure provvisorie quando sia individuata la possibilità di effetti dannosi per la salute, ma permanga un'incertezza scientifica. Le misure devono essere proporzionate, limitarsi alle restrizioni commerciali necessarie e tenere conto della fattibilità tecnica ed economica. Devono inoltre essere riesaminate entro un periodo ragionevole, in relazione alla natura del rischio e alle informazioni necessarie per completare la valutazione.

Tutela dei consumatori, consultazione e informazione

La legislazione alimentare deve fornire una base per consentire ai consumatori di compiere scelte consapevoli e prevenire pratiche fraudolente o ingannevoli, adulterazioni e qualsiasi altra condotta idonea a indurre in errore.

I cittadini devono essere consultati in maniera aperta e trasparente, direttamente o tramite organi rappresentativi, durante l'elaborazione, la valutazione e la revisione della legislazione alimentare, salvo che l'urgenza non lo consenta. Qualora sussistano ragionevoli motivi per sospettare un rischio per la salute umana o animale, le autorità pubbliche devono informare i cittadini, tenendo conto della natura, gravità ed entità del rischio e identificando, per quanto possibile, i prodotti coinvolti, il rischio e le misure adottate o previste.

Importazioni, esportazioni e norme internazionali

Gli alimenti e i mangimi importati nell'Unione per essere immessi sul mercato devono rispettare la legislazione alimentare dell'Unione, condizioni riconosciute almeno equivalenti oppure le disposizioni di uno specifico accordo con il paese esportatore.

Gli alimenti e i mangimi esportati o riesportati devono rispettare la legislazione dell'Unione, salvo che le autorità del paese importatore o la relativa normativa stabiliscano diversamente. Quando l'esportazione avviene perché il prodotto non può essere immesso sul mercato dell'Unione, è necessario il consenso espresso delle autorità del paese di destinazione, previamente informate dei motivi e delle circostanze. In ogni caso non possono essere esportati alimenti dannosi per la salute o mangimi a rischio.

L'Unione e gli Stati membri contribuiscono alla definizione di norme tecniche internazionali sugli alimenti e sui mangimi e promuovono il coordinamento degli standard internazionali, senza ridurre il livello elevato di protezione dell'Unione.

Requisiti di sicurezza degli alimenti e dei mangimi

Gli alimenti a rischio non possono essere immessi sul mercato. Un alimento è a rischio se è dannoso per la salute o inadatto al consumo umano. La valutazione deve considerare:

  • le normali condizioni d'uso in ogni fase della filiera;
  • le informazioni fornite al consumatore, comprese etichetta e istruzioni;
  • gli effetti immediati, a breve e a lungo termine, anche sui discendenti;
  • i possibili effetti tossici cumulativi;
  • la particolare sensibilità di specifiche categorie di consumatori;
  • la contaminazione, putrefazione, deterioramento o decomposizione.

Se un alimento a rischio appartiene a una partita, lotto o consegna della stessa classe o descrizione, si presume che l'intera unità sia a rischio, salvo che una valutazione approfondita dimostri il contrario. La conformità a specifiche disposizioni dell'Unione determina una presunzione di sicurezza limitata agli aspetti disciplinati da tali disposizioni, ma non impedisce alle autorità di imporre restrizioni o disporre il ritiro se sussistono motivi di sospetto.

I mangimi a rischio non possono essere immessi sul mercato né somministrati ad animali destinati alla produzione alimentare. Il rischio sussiste quando il mangime produce un effetto nocivo per la salute umana o animale oppure rende pericoloso, per il consumo umano, l'alimento ottenuto dall'animale. Anche per i mangimi opera la presunzione relativa all'intera partita, lotto o consegna.

Presentazione, responsabilità e controlli

L'etichettatura, la pubblicità, il confezionamento, l'aspetto, i materiali di imballaggio, la disposizione dei prodotti e ogni informazione resa disponibile non devono indurre in errore i consumatori.

Gli operatori del settore alimentare e dei mangimi sono i principali responsabili della conformità dei prodotti nelle imprese sotto il loro controllo. Devono garantire il rispetto della legislazione in tutte le fasi pertinenti e verificarne l'osservanza. Gli Stati membri devono organizzare controlli ufficiali, sorveglianza della sicurezza, comunicazione ai cittadini e altre attività di controllo lungo tutta la filiera.

Gli Stati membri determinano le misure e le sanzioni applicabili alle violazioni. Tali misure e sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. La disciplina del regolamento opera fatta salva la direttiva 85/374/CEE sulla responsabilità per danno da prodotti difettosi.

Rintracciabilità

L'articolo 18 impone la rintracciabilità di alimenti, mangimi, animali destinati alla produzione alimentare e sostanze destinate o idonee a entrare nella composizione di alimenti o mangimi, in tutte le fasi della filiera.

Gli operatori devono predisporre sistemi e procedure che consentano di:

  • individuare il soggetto dal quale hanno ricevuto alimenti, mangimi, animali o sostanze pertinenti;
  • individuare le imprese alle quali hanno fornito i propri prodotti;
  • mettere tempestivamente tali informazioni a disposizione delle autorità competenti;
  • identificare o etichettare adeguatamente i prodotti per agevolarne la ricostruzione del percorso.

La disciplina consente ritiri mirati e precisi, limita l'estensione degli interventi e agevola l'informazione di consumatori e autorità.

Ritiro, richiamo e cooperazione con le autorità

L'operatore alimentare che ritenga o abbia motivo di ritenere che un alimento importato, prodotto, trasformato, lavorato o distribuito non sia conforme ai requisiti di sicurezza deve avviare immediatamente il ritiro quando il prodotto non è più sotto il suo controllo diretto e informare le autorità competenti. Se il prodotto può essere arrivato al consumatore, deve informare i consumatori in modo efficace e accurato e procedere al richiamo quando necessario per garantire un elevato livello di tutela della salute.

Gli operatori che svolgono soltanto attività di vendita al dettaglio o distribuzione devono, nei limiti delle proprie attività, ritirare i prodotti non conformi, fornire le informazioni necessarie alla rintracciabilità e collaborare con produttori, trasformatori, lavoratori e autorità.

L'operatore deve inoltre informare immediatamente le autorità quando ritenga o abbia motivo di ritenere che un alimento già immesso sul mercato possa essere dannoso per la salute e deve comunicare gli interventi adottati.

Obblighi analoghi valgono per gli operatori dei mangimi. In caso di non conformità, la partita, il lotto o la consegna devono essere distrutti, salvo diversa decisione dell'autorità competente. Gli utenti del mangime devono essere informati e, quando necessario, i prodotti devono essere richiamati.

Autorità europea per la sicurezza alimentare

Il capo III istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare, con il compito di fornire consulenza scientifica e assistenza scientifica e tecnica indipendente alla legislazione e alle politiche dell'Unione nei settori con incidenza diretta o indiretta sulla sicurezza degli alimenti e dei mangimi.

L'Autorità:

  • formula pareri scientifici per le istituzioni dell'Unione e gli Stati membri;
  • raccoglie, confronta, analizza e sintetizza dati scientifici e tecnici;
  • individua e valuta i rischi emergenti;
  • coordina reti europee di organizzazioni scientifiche;
  • commissiona studi scientifici indipendenti;
  • assiste la Commissione nelle crisi alimentari;
  • fornisce consulenza sulla nutrizione umana;
  • formula pareri su salute e benessere degli animali, salute dei vegetali e determinati prodotti collegati agli organismi geneticamente modificati;
  • comunica rapidamente informazioni obiettive, affidabili e comprensibili.

L'Autorità deve operare con indipendenza, qualità scientifica e tecnica, trasparenza ed efficienza, collaborando con gli organismi nazionali e con la Commissione per assicurare coerenza tra valutazione, gestione e comunicazione del rischio.

Organi, pareri e indipendenza dell'Autorità

Gli organi dell'Autorità sono il consiglio di amministrazione, il direttore esecutivo, il foro consultivo, il comitato scientifico e i gruppi di esperti scientifici.

Il consiglio di amministrazione è composto da 14 membri nominati dal Consiglio, più un rappresentante della Commissione; quattro membri devono avere esperienza in associazioni rappresentative dei consumatori o di altri interessi della catena alimentare. Il mandato ordinario è quadriennale e rinnovabile una volta; per metà dei membri del primo mandato è previsto un periodo di sei anni. Il direttore esecutivo è nominato per cinque anni, rinnovabili.

Il comitato scientifico coordina la procedura di formulazione dei pareri e tratta le questioni multisettoriali. I gruppi di esperti scientifici riguardano, tra l'altro, additivi e materiali a contatto con alimenti, mangimi, prodotti fitosanitari, organismi geneticamente modificati, nutrizione e allergie, pericoli biologici, contaminanti, salute e benessere degli animali.

I membri degli organi e gli esperti devono presentare dichiarazioni annuali di impegno e di interessi e dichiarare, a ogni riunione, gli interessi rilevanti rispetto all'ordine del giorno. I pareri, le informazioni scientifiche sottostanti, gli studi, le dichiarazioni di interesse e le relazioni annuali sono resi pubblici, fatti salvi i limiti derivanti dalla riservatezza e dalla tutela della salute pubblica.

Pareri scientifici, dati e rischi emergenti

La Commissione può chiedere pareri all'Autorità e il Parlamento europeo o uno Stato membro può presentare richieste su questioni di competenza. L'Autorità può anche formulare pareri di propria iniziativa. Le richieste devono essere accompagnate dalla documentazione sulla questione scientifica e sull'interesse per l'Unione.

L'Autorità può rifiutare o modificare richieste multiple, incomplete, non chiare o già trattate, quando non emergano nuovi elementi scientifici. Deve motivare il rifiuto o la modifica e rispettare i termini indicati nella richiesta, salvo circostanze giustificate.

In caso di divergenza sostanziale con un'agenzia dell'Unione, un comitato della Commissione o un organo nazionale, l'Autorità deve collaborare per rettificare la divergenza o predisporre un documento congiunto pubblico che descriva le questioni controverse e le fonti di incertezza.

La raccolta dei dati riguarda, in particolare, consumo degli alimenti, esposizione dei consumatori, rischi biologici, contaminanti e residui. L'Autorità stabilisce procedure di sorveglianza per l'individuazione sistematica dei rischi emergenti e trasmette le relative valutazioni al Parlamento europeo, alla Commissione e agli Stati membri.

Sistema di allarme rapido

L'articolo 50 istituisce un sistema di allarme rapido in rete tra Stati membri, Commissione e Autorità per la notificazione di rischi diretti o indiretti e gravi per la salute umana derivanti da alimenti o mangimi. La Commissione gestisce la rete e ciascun partecipante designa un punto di contatto.

Gli Stati membri devono notificare immediatamente:

  • misure che limitano l'immissione sul mercato o impongono il ritiro di alimenti o mangimi;
  • raccomandazioni o accordi con operatori per impedire, limitare o condizionare l'immissione sul mercato o l'uso dei prodotti;
  • respingimenti di partite, container o carichi ai posti di frontiera dell'Unione per motivi di rischio.

Le notifiche devono essere corredate da una spiegazione dettagliata e aggiornate quando le misure cambiano o vengono revocate. La Commissione informa la rete, i posti di frontiera dell'Unione e, quando necessario, il paese terzo d'origine o di destinazione.

Situazioni di emergenza e gestione delle crisi

Quando alimenti o mangimi di origine dell'Unione o importati da paesi terzi presentano un grave rischio per la salute umana, animale o per l'ambiente non adeguatamente affrontabile dagli Stati membri, la Commissione può adottare misure urgenti, tra cui:

  • sospensione dell'immissione sul mercato o dell'utilizzazione;
  • sospensione delle importazioni da un paese terzo o da parte del suo territorio;
  • imposizione di condizioni particolari;
  • altre misure provvisorie adeguate.

In casi urgenti la Commissione può adottare misure provvisorie dopo aver consultato gli Stati membri interessati. Tali misure devono essere confermate, modificate, revocate o prorogate entro dieci giorni lavorativi.

Se la Commissione non agisce, uno Stato membro può adottare misure cautelari provvisorie dopo averne informato gli altri Stati membri e la Commissione. Entro dieci giorni lavorativi la Commissione sottopone la questione al comitato competente per decidere sulla proroga, modifica o abrogazione delle misure.

La Commissione elabora, in collaborazione con Autorità e Stati membri, un piano generale per la gestione delle crisi e istituisce un'unità di crisi quando sussista un grave rischio non gestibile mediante le misure ordinarie. L'unità raccoglie e valuta le informazioni, individua gli interventi più rapidi ed efficaci e tiene informato il pubblico.

Comitato, mediazione e rapporti con altri atti

La Commissione è assistita dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, composto da rappresentanti degli Stati membri. Il regolamento sostituisce i riferimenti ai precedenti comitati scientifici e permanenti con i riferimenti all'Autorità e al nuovo comitato permanente e abroga le decisioni 68/361/CEE, 69/414/CEE e 70/372/CEE.

L'articolo 60 prevede una procedura di mediazione tra Stati membri quando una misura nazionale in materia di sicurezza alimentare sia ritenuta incompatibile con il regolamento o potenzialmente lesiva del mercato interno. Se non si raggiunge un accordo, la Commissione può chiedere all'Autorità un parere sulla questione scientifica controversa.

Il regolamento fa salve le competenze dell'Agenzia europea di valutazione dei medicinali attribuite dal regolamento (CEE) n. 2309/93, dal regolamento (CEE) n. 2377/90 e dalle direttive 75/319/CEE e 81/851/CEE.

Entrata in vigore e applicazione temporale

L'Autorità comincia a essere operativa dal 1° gennaio 2002. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Gli articoli 11, 12 e da 14 a 20 si applicano dal 1° gennaio 2005. Gli articoli 29, 56, 57, 60 e 62, paragrafo 1, si applicano dalla nomina dei membri del comitato scientifico e dei gruppi di esperti scientifici, annunciata mediante avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale, serie C.

Disposizioni principali

Finalità, campo di applicazione e definizioni

Gli articoli 1-4 stabiliscono la base generale della legislazione alimentare, applicabile a tutte le fasi della filiera alimentare e dei mangimi per animali destinati alla produzione alimentare. Sono definite, tra l'altro, le nozioni di alimento, mangime, impresa e operatore del settore alimentare o dei mangimi, immissione sul mercato, rischio, analisi del rischio, rintracciabilità, produzione primaria e consumatore finale. Sono escluse le attività domestiche private indicate dall'articolo 1, paragrafo 3.

Obiettivi, analisi del rischio e principio di precauzione

Gli articoli 5-7 impongono un livello elevato di tutela della vita e della salute umana e degli interessi dei consumatori, perseguendo anche la libera circolazione degli alimenti e dei mangimi sicuri. La legislazione si basa sull'analisi del rischio, articolata in valutazione, gestione e comunicazione; la valutazione deve essere scientifica, indipendente, obiettiva e trasparente. In presenza di un possibile effetto dannoso e di incertezza scientifica possono essere adottate misure provvisorie proporzionate, soggette a riesame entro un periodo ragionevole.

Tutela dei consumatori e trasparenza

Gli articoli 8-10 mirano a prevenire pratiche fraudolente, ingannevoli, adulterazioni e informazioni idonee a indurre in errore. I cittadini devono essere consultati in modo aperto e trasparente, salvo urgenza. Quando vi siano ragionevoli motivi per sospettare un rischio per la salute, le autorità pubbliche devono informare i cittadini sulla natura del rischio, sui prodotti interessati e sulle misure adottate o previste.

Importazioni, esportazioni e norme internazionali

Gli articoli 11-13 prevedono che gli alimenti e i mangimi importati rispettino la legislazione alimentare dell'Unione, condizioni almeno equivalenti o accordi specifici. I prodotti esportati o riesportati devono rispettare la normativa dell'Unione, salvo requisiti del paese importatore o accordi applicabili; non possono comunque essere esportati alimenti dannosi per la salute o mangimi a rischio. L'Unione e gli Stati membri contribuiscono all'elaborazione di norme internazionali, senza ridurre il livello di protezione dell'Unione.

Requisiti di sicurezza di alimenti e mangimi

Gli articoli 14 e 15 vietano l'immissione sul mercato di alimenti a rischio e di mangimi a rischio, nonché la somministrazione di questi ultimi ad animali destinati alla produzione alimentare. Sono disciplinati i criteri per valutare il danno alla salute, l'inidoneità al consumo, gli effetti cumulativi e la sensibilità di categorie specifiche di consumatori. In caso di rischio o non conformità di una partita, lotto o consegna, si presume il rischio o la non conformità dell'intera unità, salvo valutazione approfondita contraria.

Presentazione e obblighi degli operatori

L'articolo 16 vieta che etichettatura, pubblicità, confezionamento, presentazione o informazioni sugli alimenti e sui mangimi inducano in errore. Ai sensi dell'articolo 17, gli operatori garantiscono il rispetto della legislazione alimentare nelle attività sotto il loro controllo; gli Stati membri organizzano controlli ufficiali e stabiliscono misure e sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive.

Rintracciabilità

L'articolo 18 impone la rintracciabilità, in tutte le fasi della filiera, di alimenti, mangimi, animali destinati alla produzione alimentare e sostanze destinate o idonee a entrare in alimenti o mangimi. Gli operatori devono poter identificare il fornitore e le imprese cui hanno fornito i prodotti, mantenendo sistemi e procedure idonei a mettere le informazioni a disposizione delle autorità competenti. I prodotti devono essere adeguatamente etichettati o identificati.

Ritiro, richiamo e informazione da parte degli operatori

Gli articoli 19 e 20 impongono agli operatori alimentari e dei mangimi di ritirare immediatamente i prodotti non conformi, informare le autorità competenti, avvisare efficacemente gli utenti o consumatori e, quando necessario, richiamare i prodotti già forniti. Per i mangimi non conformi la partita, il lotto o la consegna devono essere distrutti, salvo diversa decisione dell'autorità competente. Gli operatori devono collaborare con le autorità e comunicare gli interventi adottati.

Istituzione e funzioni dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare

Gli articoli 22 e 23 istituiscono l'Autorità, incaricata di fornire consulenza scientifica e assistenza scientifica e tecnica indipendente in materia di sicurezza degli alimenti e dei mangimi, nutrizione, salute e benessere degli animali, salute dei vegetali e determinati prodotti connessi agli organismi geneticamente modificati. L'Autorità raccoglie e analizza dati, individua rischi emergenti, coordina reti scientifiche, commissiona studi, assiste nella gestione delle crisi e comunica informazioni obiettive, affidabili e comprensibili.

Organizzazione, indipendenza e trasparenza dell'Autorità

Gli articoli 24-28 disciplinano il consiglio di amministrazione, il direttore esecutivo, il foro consultivo, il comitato scientifico e i gruppi di esperti scientifici. Gli organi e gli esperti devono agire indipendentemente e presentare dichiarazioni annuali e riunione per riunione sugli interessi rilevanti. Sono previste pubblicità di ordini del giorno, verbali, pareri, pareri di minoranza, informazioni scientifiche, studi e relazioni, fatte salve le esigenze di riservatezza.

Pareri scientifici, studi e raccolta dati

Gli articoli 29-36 regolano le richieste di pareri scientifici della Commissione, del Parlamento europeo e degli Stati membri, nonché i pareri d'iniziativa dell'Autorità. L'Autorità può rifiutare o modificare richieste incomplete, duplicate o prive di nuovi elementi scientifici, motivando la decisione. Deve gestire eventuali divergenze scientifiche, commissionare studi in modo aperto e trasparente, raccogliere dati su consumi, rischi biologici, contaminanti e residui e individuare i rischi emergenti.

Finanziamento, responsabilità e partecipazione di paesi terzi

Gli articoli 43-49 disciplinano bilancio, controllo finanziario, revisione della Corte dei conti, eventuali diritti per servizi, personalità giuridica, responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, personale e partecipazione di paesi terzi che abbiano adottato e applichino la legislazione comunitaria nel settore.

Sistema di allarme rapido

Gli articoli 50-52 istituiscono una rete tra Stati membri, Commissione e Autorità per notificare rischi diretti o indiretti e gravi per la salute umana derivanti da alimenti o mangimi. Devono essere notificati, tra l'altro, i provvedimenti che limitano l'immissione sul mercato o impongono ritiri, gli accordi con operatori e i respingimenti alla frontiera. Le informazioni sui prodotti, sulla natura del rischio e sulle misure adottate sono di regola rese disponibili al pubblico, nel rispetto del segreto professionale.

Misure urgenti e gestione delle crisi

Gli articoli 53-57 consentono alla Commissione di sospendere immissione sul mercato, uso o importazioni, imporre condizioni particolari e adottare altre misure provvisorie quando sussista un grave rischio per la salute umana, animale o l'ambiente. In casi urgenti le misure provvisorie devono essere confermate, modificate, revocate o prorogate entro dieci giorni lavorativi. Gli Stati membri possono adottare misure cautelari provvisorie e la Commissione istituisce un piano generale e, ove necessario, un'unità di crisi.

Procedure del comitato e mediazione

Gli articoli 58-60 istituiscono il comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali e richiamano la procedura di cui all'articolo 5 della decisione 1999/468/CE, con termine di tre mesi. È prevista una procedura di mediazione qualora uno Stato membro ritenga incompatibile con il regolamento una misura adottata da un altro Stato membro in materia di sicurezza alimentare.

Revisione, riferimenti istituzionali ed entrata in vigore

Gli articoli 61-65 prevedono valutazioni esterne indipendenti dell'Autorità anteriormente al 1° gennaio 2005 e successivamente ogni sei anni, sostituiscono i riferimenti ai precedenti comitati scientifici e permanenti con i riferimenti all'Autorità e al nuovo comitato permanente, fanno salve le competenze dell'Agenzia europea di valutazione dei medicinali e stabiliscono l'operatività dell'Autorità dal 1° gennaio 2002. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione ed è obbligatorio e direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiesicurezza alimentaremangimitutela dei consumatorisanità pubblicamercato interno

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