Regolamento (UE) 2003/2201
Regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento stabilisce criteri uniformi di competenza giurisdizionale per le controversie matrimoniali e relative alla responsabilità genitoriale, privilegiando la residenza abituale del minore e l’interesse superiore dello stesso. Prevede il riconoscimento automatico delle decisioni tra Stati membri, nonché procedure semplificate o automatizzate per l’esecuzione delle decisioni in materia di diritto di visita e di ritorno del minore. Disciplina inoltre la cooperazione tra autorità centrali, il coordinamento con le convenzioni internazionali e le disposizioni transitorie, abrogando il regolamento (CE) n. 1347/2000.
Disciplina della competenza, del riconoscimento e dell’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e di responsabilità genitoriale nell’Unione europea.
Ambito di applicazione
Si applica, indipendentemente dal tipo di autorità giurisdizionale, alle materie civili relative a divorzio, separazione personale, annullamento del matrimonio e attribuzione, esercizio, delega o revoca della responsabilità genitoriale, comprese affidamento, visita, tutela, collocamento e protezione dei beni del minore. Si applica agli Stati membri dell’Unione europea con esclusione della Danimarca; il Regno Unito e l’Irlanda partecipano al regolamento secondo il relativo protocollo. Sono escluse, tra l’altro, filiazione, adozione, nomi del minore, emancipazione, obbligazioni alimentari, trust, successioni e provvedimenti derivanti da illeciti penali commessi da minori. Il regolamento è entrato in vigore il 1° agosto 2004 ed è applicabile dal 1° marzo 2005, salvo gli articoli 67-70 applicabili dal 1° agosto 2004.
Competenza, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e di responsabilità genitoriale
Il regolamento (CE) n. 2201/2003 istituisce un quadro uniforme di cooperazione giudiziaria civile in materia familiare, fondato sul reciproco riconoscimento delle decisioni e sulla tutela dell’interesse superiore del minore. Esso amplia il precedente regolamento (CE) n. 1347/2000, estendendo la disciplina a tutte le decisioni in materia di responsabilità genitoriale, anche quando non collegate a un procedimento matrimoniale, e mira a garantire il rispetto dei diritti del minore, in particolare del diritto di essere ascoltato.
Ambito di applicazione e materie escluse
Il regolamento si applica alle materie civili relative a:
- divorzio;
- separazione personale;
- annullamento del matrimonio;
- attribuzione, esercizio, delega e revoca totale o parziale della responsabilità genitoriale;
- affidamento e diritto di visita;
- tutela, curatela e istituti analoghi;
- designazione e funzioni di persone o enti responsabili del minore o dei suoi beni;
- collocamento del minore in famiglia affidataria o in istituto;
- amministrazione, conservazione o alienazione dei beni del minore quando la misura sia funzionale alla sua protezione.
Sono escluse la filiazione, l’adozione e le relative misure preparatorie, i nomi e cognomi del minore, l’emancipazione, le obbligazioni alimentari, i trust, le successioni e i provvedimenti derivanti da illeciti penali commessi da minori. Il regolamento non disciplina neppure le cause di divorzio, gli effetti patrimoniali del matrimonio o gli altri provvedimenti accessori rispetto allo scioglimento del vincolo.
Ai sensi dell’articolo 2, per responsabilità genitoriale si intendono i diritti e doveri riguardanti la persona o i beni del minore derivanti da decisione giudiziaria, legge o accordo vigente. Il diritto di affidamento comprende, in particolare, il diritto di intervenire nella decisione sul luogo di residenza del minore; il diritto di visita comprende il diritto di condurre il minore in un luogo diverso dalla sua residenza abituale per un periodo limitato.
Competenza in materia matrimoniale
Gli articoli 3-7 individuano i fori competenti per divorzio, separazione personale e annullamento del matrimonio. Sono competenti, alternativamente, i giudici dello Stato membro in cui si trova:
- la residenza abituale dei coniugi;
- l’ultima residenza abituale dei coniugi, se uno vi risiede ancora;
- la residenza abituale del convenuto;
- in caso di domanda congiunta, la residenza abituale di uno dei coniugi;
- la residenza abituale dell’attore, se vi ha risieduto almeno un anno prima della domanda;
- la residenza abituale dell’attore, se vi ha risieduto almeno sei mesi ed è cittadino dello Stato membro interessato, o ha ivi il domicilio nel caso del Regno Unito o dell’Irlanda;
- lo Stato di cittadinanza comune dei coniugi, o di domicilio comune per Regno Unito e Irlanda.
Il giudice competente per il procedimento matrimoniale può esaminare anche la domanda riconvenzionale rientrante nel regolamento. Il giudice dello Stato membro che ha pronunciato la separazione personale è competente anche per convertirla in divorzio, se ciò è previsto dalla legge di quello Stato. Quando il convenuto risiede abitualmente in uno Stato membro o ne è cittadino, può essere citato in un altro Stato membro soltanto sulla base dei criteri previsti dagli articoli 3-5. Se nessun giudice di uno Stato membro è competente, opera la competenza residua prevista dalla legge nazionale.
Competenza in materia di responsabilità genitoriale
La regola generale dell’articolo 8 attribuisce la competenza ai giudici dello Stato membro in cui il minore risiede abitualmente alla data in cui il giudice è adito. La residenza abituale costituisce quindi il principale criterio di collegamento, coerente con il criterio di prossimità e con l’interesse superiore del minore.
L’articolo 9 mantiene per tre mesi la competenza dello Stato membro della precedente residenza abituale del minore, quando il trasferimento in altro Stato membro sia lecito, il titolare del diritto di visita continui a risiedere nello Stato precedente e la domanda riguardi la modifica di una decisione sul diritto di visita già resa in tale Stato. La regola non opera se il titolare del diritto di visita ha accettato la competenza dello Stato della nuova residenza partecipando al procedimento senza contestarla.
In caso di trasferimento illecito o mancato rientro, l’articolo 10 conserva la competenza dello Stato membro della precedente residenza abituale sino a quando ricorrano le condizioni previste dalla disposizione, tra cui l’accettazione del trasferimento da parte di tutti i titolari del diritto di affidamento oppure il decorso di almeno un anno, l’integrazione del minore nel nuovo ambiente e una delle ulteriori circostanze indicate dall’articolo 10, lettera b), punti i)-iv).
Proroga, presenza del minore e trasferimento della causa
Il giudice competente per divorzio, separazione o annullamento può conoscere anche delle domande relative alla responsabilità genitoriale se almeno uno dei coniugi esercita tale responsabilità, tutti i titolari hanno accettato la competenza e questa risponde all’interesse superiore del minore. La competenza si estingue, in linea generale, quando la decisione matrimoniale e quella sulla responsabilità genitoriale sono passate in giudicato o il procedimento è terminato per altra ragione.
La competenza può inoltre fondarsi su un legame sostanziale del minore con lo Stato membro, purché sia accettata da tutte le parti e conforme all’interesse del minore. Se non è possibile determinare la residenza abituale o applicare l’articolo 12, sono competenti i giudici dello Stato membro in cui il minore si trova; la regola si applica anche ai minori rifugiati o sfollati a livello internazionale.
In via eccezionale, l’articolo 15 consente al giudice competente di trasferire il caso, o una sua parte, a un giudice di altro Stato membro con cui il minore abbia un legame particolare e che sia più adatto a trattarlo. Il giudice dell’altro Stato può accettare la competenza entro sei settimane dalla sua investitura. Se il termine fissato dal giudice originario per adire il giudice designato scade senza iniziativa, la competenza resta al giudice preventivamente adito.
Regole procedurali comuni
L’articolo 16 stabilisce quando un’autorità giurisdizionale si considera adita: normalmente alla data del deposito della domanda, purché l’attore adempia successivamente agli atti necessari per la notificazione; oppure, se la notificazione precede il deposito, alla data di ricezione dell’atto da parte dell’autorità competente per la notificazione, purché la domanda sia poi depositata.
Il giudice privo di competenza ai sensi del regolamento deve dichiararsi d’ufficio incompetente. In caso di mancata comparizione del convenuto residente in un altro Stato, il procedimento deve essere sospeso finché non sia accertata la regolare conoscibilità della domanda e la possibilità di difesa, secondo il regolamento (CE) n. 1348/2000 o, quando applicabile, la convenzione dell’Aia del 15 novembre 1965.
In caso di procedimenti paralleli tra le stesse parti, aventi il medesimo oggetto e titolo, il giudice successivamente adito sospende d’ufficio il procedimento e, una volta accertata la competenza del giudice preventivamente adito, dichiara la propria incompetenza. Nei casi urgenti, l’articolo 20 consente l’adozione di provvedimenti provvisori o cautelari sulle persone presenti o sui beni situati nello Stato, anche se competente per il merito è il giudice di un altro Stato membro. Tali provvedimenti cessano quando il giudice competente per il merito adotta misure appropriate.
Sottrazione internazionale e ritorno del minore
L’articolo 11 integra la convenzione dell’Aia del 25 ottobre 1980. La domanda di ritorno deve essere trattata con procedura rapida e il provvedimento deve essere emesso, salvo circostanze eccezionali, entro sei settimane dalla presentazione della domanda.
Nel procedimento:
- il minore deve poter essere ascoltato, salvo che ciò sia inopportuno per età o maturità;
- il giudice non può rifiutare il ritorno per il rischio previsto dall’articolo 13, lettera b), della convenzione dell’Aia se sono dimostrate misure adeguate per proteggere il minore dopo il ritorno;
- il ritorno non può essere negato se il richiedente non ha avuto la possibilità di essere ascoltato;
- in caso di decisione contro il ritorno, il giudice deve trasmettere immediatamente la decisione e i documenti pertinenti al giudice o all’autorità centrale dello Stato della precedente residenza abituale;
- le parti devono essere invitate a presentare le proprie conclusioni entro tre mesi dalla notificazione, affinché il giudice competente esamini l’affidamento.
Una successiva decisione di ritorno emessa dal giudice competente ai sensi del regolamento è esecutiva nello Stato in cui il minore si trova senza necessità di un ulteriore procedimento di riconoscimento o esecuzione, secondo la sezione 4 del capo III.
Riconoscimento delle decisioni
Le decisioni rese in uno Stato membro sono riconosciute negli altri Stati membri senza necessità di procedimento. Per le decisioni matrimoniali definitive non è necessario un procedimento specifico neppure per aggiornare le iscrizioni dello stato civile.
Ogni parte interessata può comunque chiedere che sia dichiarato il riconoscimento o il non riconoscimento della decisione. Il riconoscimento può essere negato, per le decisioni matrimoniali, soltanto nei casi indicati dall’articolo 22:
- manifesta contrarietà all’ordine pubblico;
- contumacia senza notificazione tempestiva e idonea, salvo accettazione inequivocabile della decisione;
- incompatibilità con una decisione resa tra le medesime parti nello Stato richiesto;
- incompatibilità con una decisione anteriore resa tra le medesime parti in altro Stato membro o in un paese terzo, se riconoscibile nello Stato richiesto.
Per le decisioni sulla responsabilità genitoriale, l’articolo 23 aggiunge, tra gli altri, il mancato ascolto del minore, salvo urgenza o inopportunità per età e maturità, la lesione della responsabilità genitoriale di una persona non ascoltata, l’incompatibilità con decisioni successive e la violazione della procedura di consultazione o approvazione prevista dall’articolo 56.
Il giudice dello Stato richiesto non può riesaminare la competenza del giudice d’origine né il merito della decisione. Il riconoscimento non può essere negato perché la legge dello Stato richiesto non prevede, per gli stessi fatti, divorzio, separazione o annullamento.
Dichiarazione di esecutività e documentazione
Le decisioni relative all’esercizio della responsabilità genitoriale emesse ed esecutive in uno Stato membro devono essere dichiarate esecutive nello Stato membro richiesto, su istanza della parte interessata e purché siano state notificate. Nel Regno Unito la decisione deve essere registrata per l’esecuzione nella parte territoriale interessata.
L’istanza è proposta davanti ai giudici indicati dallo Stato membro alla Commissione. La competenza territoriale dipende dalla residenza abituale della parte contro cui è chiesta l’esecuzione o del minore; in mancanza, dal luogo dell’esecuzione. Il giudice decide senza indugio e, nella prima fase, senza ascoltare la parte esecutata né il minore.
La decisione può essere rifiutata soltanto per i motivi previsti dagli articoli 22, 23 e 24. L’opposizione è proposta entro:
- un mese dalla notificazione della dichiarazione di esecutività;
- due mesi se la parte contro cui è chiesta l’esecuzione risiede abitualmente in uno Stato membro diverso da quello che ha rilasciato la dichiarazione.
L’esecuzione può essere sospesa se la decisione è stata impugnata nello Stato d’origine o se il termine per proporre impugnazione non è ancora scaduto. È ammessa l’esecuzione parziale quando la decisione contiene più capi e non tutti possono essere eseguiti.
Per il riconoscimento o l’esecuzione devono essere prodotti la copia autentica della decisione e il certificato standard previsto dall’articolo 39. In caso di contumacia occorre inoltre la prova della notificazione dell’atto introduttivo o dell’accettazione inequivocabile della decisione. Il giudice può accettare documenti equivalenti, concedere un termine per la produzione o dispensare dalla presentazione se dispone di informazioni sufficienti. Non sono richieste legalizzazione o formalità analoghe.
Diritto di visita e ritorno: esecuzione senza exequatur
Le decisioni esecutive sul diritto di visita e quelle che ordinano il ritorno del minore ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 8, sono riconosciute ed eseguite in un altro Stato membro senza dichiarazione di esecutività quando sono munite del certificato previsto dagli articoli 41 o 42.
Per il diritto di visita, il certificato dell’allegato III richiede che:
- il convenuto contumace sia stato regolarmente informato o abbia accettato inequivocabilmente la decisione;
- tutte le parti interessate abbiano avuto la possibilità di essere ascoltate;
- il minore abbia avuto la possibilità di essere ascoltato, salvo inopportunità per età o maturità.
Per il ritorno del minore, il certificato dell’allegato IV richiede inoltre che il giudice abbia considerato i motivi e gli elementi di prova alla base dell’eventuale provvedimento di non ritorno adottato ai sensi dell’articolo 13 della convenzione dell’Aia del 1980. Il certificato indica, ove esistenti, le misure adottate per proteggere il minore dopo il ritorno.
Il certificato non è impugnabile; è ammessa soltanto la rettifica secondo il diritto dello Stato d’origine. Esso produce effetti nei limiti dell’efficacia esecutiva della decisione. La parte che chiede l’esecuzione deve produrre la decisione e il certificato, corredando di traduzione le sezioni relative alle modalità di visita o alle misure di protezione per il ritorno.
Esecuzione, modalità pratiche, spese e patrocinio
Il procedimento esecutivo è disciplinato dalla legge dello Stato membro dell’esecuzione. La decisione dichiarata esecutiva o certificata è eseguita alle stesse condizioni applicabili a una decisione nazionale, ma non può essere eseguita se incompatibile con una decisione esecutiva successiva.
Il giudice dello Stato dell’esecuzione può stabilire modalità pratiche per organizzare il diritto di visita quando la decisione d’origine non ne disciplini sufficientemente l’esercizio, purché siano rispettati gli elementi essenziali della decisione. Tali modalità cessano in seguito a una decisione del giudice competente per il merito.
Le disposizioni su spese, patrocinio e cauzioni assicurano parità di trattamento transfrontaliera. Chi ha beneficiato del patrocinio a spese dello Stato o dell’esenzione dalle spese nello Stato d’origine beneficia dell’assistenza più favorevole o dell’esenzione più ampia previste nello Stato dell’esecuzione. Non possono essere richieste cauzioni o depositi per il solo fatto che l’istante non risiede nello Stato richiesto o è straniero.
Cooperazione tra autorità centrali
Ogni Stato membro designa una o più autorità centrali. Esse forniscono informazioni sull’ordinamento e sulle procedure nazionali, favoriscono l’applicazione uniforme del regolamento e collaborano nei casi specifici.
La cooperazione può riguardare:
- raccolta e scambio di informazioni sul minore, sui procedimenti e sulle decisioni;
- assistenza per il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni;
- comunicazioni tra autorità giurisdizionali;
- attuazione delle procedure sul ritorno e sul trasferimento della causa;
- mediazione e risoluzione amichevole delle controversie;
- collocamento transfrontaliero del minore.
L’assistenza prevista dall’articolo 55 è gratuita e ciascuna autorità centrale sostiene i propri costi. Le domande possono essere rivolte all’autorità centrale dello Stato di residenza abituale del richiedente o del minore e devono contenere le informazioni disponibili; in caso di richiesta relativa a riconoscimento o esecuzione devono essere allegati i certificati pertinenti.
Collocamento transfrontaliero
Quando il giudice competente intende collocare il minore in un istituto o in una famiglia affidataria situata in un altro Stato membro, deve consultare preventivamente l’autorità centrale o altra autorità competente dello Stato richiesto, se il diritto di quest’ultimo prevede l’intervento di un’autorità pubblica nei collocamenti nazionali.
La decisione può essere adottata nello Stato richiedente soltanto dopo l’approvazione dell’autorità competente dello Stato richiesto, secondo le modalità previste dalla legge nazionale di quest’ultimo. Se il collocamento avviene in una famiglia affidataria e nello Stato richiesto non è previsto l’intervento di un’autorità pubblica, è comunque necessaria una comunicazione all’autorità centrale o competente.
Rapporti con convenzioni e altri strumenti
Il regolamento sostituisce, nei rapporti tra Stati membri, le convenzioni precedenti sulle stesse materie, salvo le eccezioni previste. Prevale, nei rapporti tra gli Stati che ne sono parti, sulle convenzioni dell’Aia del 5 ottobre 1961, del 1° giugno 1970 e del 25 ottobre 1980, sulla convenzione del Lussemburgo dell’8 settembre 1967 e sulla convenzione europea del 20 maggio 1980, nella misura in cui riguardino materie disciplinate dal regolamento.
Nei rapporti con la convenzione dell’Aia del 19 ottobre 1996, il regolamento si applica quando il minore risiede abitualmente in uno Stato membro e, ai fini del riconoscimento ed esecuzione, anche quando il minore risiede in uno Stato terzo parte della convenzione ma la decisione proviene da un giudice competente di uno Stato membro.
Sono salvaguardati alcuni concordati con la Santa Sede, inclusi il Concordato lateranense tra Italia e Santa Sede, modificato dall’accordo del 18 febbraio 1984, e l’accordo tra Santa Sede e Spagna del 3 gennaio 1979. Italia e Spagna possono sottoporre il riconoscimento delle decisioni relative all’invalidità del matrimonio alle procedure e ai controlli previsti per le sentenze dei tribunali ecclesiastici secondo i rispettivi trattati.
Disposizioni transitorie, entrata in vigore e abrogazione
Il regolamento è entrato in vigore il 1° agosto 2004 ed è applicabile dal 1° marzo 2005; gli articoli 67, 68, 69 e 70 si applicano dal 1° agosto 2004. Il regolamento n. 1347/2000 è abrogato dalla data di applicazione del nuovo regolamento.
L’articolo 64 disciplina il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni collegate a procedimenti iniziati prima della data di applicazione o prima dell’entrata in vigore del regolamento n. 1347/2000, purché ricorrano le condizioni relative alla conformità delle norme di competenza applicate.
La Commissione deve presentare, entro il 1° gennaio 2012 e successivamente ogni cinque anni, una relazione sull’applicazione del regolamento. Gli Stati membri devono comunicare le autorità centrali, le lingue accettate, i giudici competenti e i mezzi di impugnazione; la Commissione rende tali informazioni accessibili e aggiorna gli allegati secondo la procedura prevista dall’articolo 70.
Disposizioni principali
Ambito e definizioni
Gli articoli 1 e 2 delimitano le materie coperte e definiscono, tra l’altro, decisione, responsabilità genitoriale, diritto di affidamento, diritto di visita, Stato membro d’origine, Stato membro dell’esecuzione e trasferimento illecito o mancato ritorno del minore.
Competenza in materia matrimoniale
Gli articoli 3-7 individuano i criteri di competenza per divorzio, separazione personale e annullamento del matrimonio, fondati principalmente sulla residenza abituale, sulla cittadinanza comune o sul domicilio nel Regno Unito e in Irlanda. Sono disciplinate anche domanda riconvenzionale, conversione della separazione in divorzio, carattere esclusivo della competenza e competenza residua.
Competenza in materia di responsabilità genitoriale
Gli articoli 8-15 attribuiscono in via generale la competenza ai giudici dello Stato membro della residenza abituale del minore. Sono previste regole speciali per trasferimenti leciti, sottrazione di minori, proroga della competenza nei procedimenti matrimoniali, presenza del minore, competenza residua e trasferimento eccezionale della causa a un giudice più adatto; il trasferimento richiede, nei casi previsti, l’accettazione del giudice designato entro sei settimane.
Sottrazione internazionale e ritorno del minore
L’articolo 11 integra la convenzione dell’Aia del 25 ottobre 1980: il procedimento deve essere trattato rapidamente e, salvo circostanze eccezionali, la decisione deve essere resa entro sei settimane. Il minore deve poter essere ascoltato, il rifiuto del ritorno non può fondarsi sull’articolo 13, lettera b), della convenzione se sono previste adeguate misure di protezione, e una successiva decisione di ritorno dello Stato di residenza abituale è esecutiva secondo la sezione 4 del capo III.
Riconoscimento delle decisioni
Gli articoli 21-27 prevedono il riconoscimento senza procedimento delle decisioni rese in uno Stato membro, con motivi tassativi di non riconoscimento: ordine pubblico, mancata notificazione o contumacia, incompatibilità con altre decisioni e, per la responsabilità genitoriale, mancato ascolto del minore o violazione della procedura di collocamento. È escluso il riesame della competenza del giudice d’origine e del merito.
Dichiarazione di esecutività ed esecuzione
Gli articoli 28-38 disciplinano l’exequatur per le decisioni relative all’esercizio della responsabilità genitoriale, con istanza davanti ai giudici indicati dallo Stato membro. L’opposizione deve essere proposta entro un mese dalla notificazione, ovvero entro due mesi se la parte esecutata risiede abitualmente in un altro Stato membro. Sono previste esecuzione parziale, sospensione, documenti, traduzioni e certificati standard.
Circolazione privilegiata delle decisioni su visita e ritorno
Gli articoli 40-45 eliminano la necessità di dichiarazione di esecutività per le decisioni certificate sul diritto di visita e sul ritorno del minore. Il certificato è rilasciato secondo gli allegati III e IV, subordinatamente alle garanzie processuali relative all’ascolto delle parti e del minore e, per il ritorno, alla valutazione delle misure di protezione e degli elementi relativi all’articolo 13 della convenzione dell’Aia del 1980.
Cooperazione tra autorità centrali
Gli articoli 53-58 impongono agli Stati membri di designare autorità centrali e disciplinano lo scambio di informazioni, l’assistenza per riconoscimento ed esecuzione, la comunicazione tra giudici, la mediazione e il collocamento transfrontaliero. L’assistenza prevista dall’articolo 55 è gratuita, mentre ciascuna autorità sostiene i propri costi.
Collocamento del minore in altro Stato membro
Ai sensi dell’articolo 56, prima di disporre il collocamento del minore in istituto o famiglia affidataria in un altro Stato membro, il giudice deve consultare l’autorità centrale o competente dello Stato richiesto e, quando previsto, ottenere la relativa approvazione.
Rapporti con altri strumenti e disposizioni finali
Gli articoli 59-63 coordinano il regolamento con convenzioni bilaterali e multilaterali, in particolare le convenzioni dell’Aia del 1980 e del 1996, e salvaguardano determinati concordati con la Santa Sede. Gli articoli 64-72 disciplinano transitorio, riesame, sistemi giuridici plurimi, comunicazioni degli Stati membri, modifica degli allegati, abrogazione del regolamento n. 1347/2000 ed entrata in vigore.
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