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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 01063/2026 del 12/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna l'ordinanza del 23/04/2025 che aveva rigettato la richiesta, avanzata in suo favore, di applicazione di una misura alternativa alla detenzione. Il primo motivo deduce violazione di legge: il Tribunale avrebbe deciso basandosi su un errore materiale nel dispositivo della sentenza esecutiva che non avrebbe rilevato la prevalenza dell'attenuante di cui all'ultimo comma dell'art. 609-bis cod. pen. sull'aggravante prevista dall'art. 609-ter, n. 5-quater; pertanto il ricorrente sostiene che, annotata la prevalenza dell'attenuante mediante correzione del dispositivo, non sarebbe dovuto operare il vincolo del periodo di osservazione intramuraria di almeno un anno. Con secondo motivo si censura la mancata acquisizione, da parte del Tribunale di sorveglianza, della documentazione e delle conclusioni dell'ufficio sanitario della Questura relative alla sorveglianza psicologica cui il ricorrente sarebbe stato sottoposto in seguito alle querele della moglie.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto che la decisione del Tribunale di sorveglianza sia corretta, perché la disciplina di cui all'art. 4-bis, comma 1-quater, ord. pen. (come modificato) richiede l'osservazione scientifica collegiale della personalità per la durata di un anno nei casi di condanna per i delitti indicati, tra cui gli artt. 609-bis e 609-ter; l'esclusione dall'osservazione per effetto dell'attenuante prevista dall'ultimo comma dell'art. 609-bis opera solo se il reato è il solo "delitto previsto dall'art. 609-bis" e non quando la fattispecie è aggravata ai sensi dell'art. 609-ter n. 5-quater. Pertanto, anche se è stata formalmente corretta la sentenza esecutiva con annotazione dell'attenuante, ciò non muta la necessità del periodo di osservazione intramuraria, e la mancata acquisizione della documentazione della Questura non avrebbe comunque inciso sulla prevalenza della norma che impone il requisito dell'anno di osservazione. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali. Sentenza del 30/09/2025.

Norme richiamate

  • art. 4-bis, comma 1-quater, ordinamento penitenziario (legge 26 luglio 1975, n. 354, come modificata dalla legge 23 aprile 2009, n. 38)

    "delitti di cui agli articoli 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-octies e 609-undecies del codice penale"; "delitto previsto dall'art. 609-bis"

    La norma richiede l'osservazione scientifica collegiale della personalità per la durata di un anno per i reati espressamente elencati; l'esclusione dall'osservazione prevista nell'ultima parte del comma opera solo quando il reato sia il solo previsto dall'art. 609-bis e risulti applicata la specifica circostanza attenuante, non quando il reato sia aggravato ai sensi dell'art. 609-ter.

  • art. 609-bis cod. pen.

    Riguarda la fattispecie di violenza sessuale; la circostanza attenuante di "minore gravità" prevista dall'ultimo comma può influire sulla pena, ma, secondo l'interpretazione della Corte, non determina automaticamente l'esenzione dall'obbligo di osservazione previsto dall'art. 4-bis quando il reato è contestualmente aggravato.

  • art. 609-ter, primo comma, n. 5-quater cod. pen.

    Contempla aggravanti della violenza sessuale; la presenza di tale aggravante rimuove la possibilità di applicare l'esclusione dall'osservazione prevista per il solo art. 609-bis.

  • art. 130 cod. proc. pen.

    Consente la correzione di errori materiali nel dispositivo della sentenza; nel caso concreto è stata utilizzata per annotare la prevalenza dell'attenuante, ma tale correzione non altera l'applicazione della norma sostanziale (art. 4-bis) che impone l'osservazione.

  • art. 52 d.lgs. n. 196 del 2003

    Norma sulla protezione dei dati personali che ha imposto l'omissione delle generalità e degli identificativi nella pubblicazione del provvedimento.

Massime di principio

  • Se il condannato è destinatario di imputazioni per gli artt. 609-bis e 609-ter (anche con aggravante n. 5-quater), l'art. 4-bis, comma 1-quater, ord. pen. impone comunque l'osservazione intramuraria di almeno un anno come presupposto per le misure alternative; il riconoscimento di un'attenuante ex art. 609-bis non supera automaticamente tale obbligo.
  • La correzione di un errore materiale nel dispositivo della sentenza (art. 130 c.p.p.) non modifica la portata di una norma sostanziale: annotare l'attenuante in sentenza non equivale a far venir meno i requisiti previsti dall'ordinamento penitenziario per l'accesso alle misure alternative.
  • Le richieste probatorie o documentali (es. acquisizione di referti o relazioni dell'ufficio sanitario della Questura) possono essere utili per valutazioni individuali, ma non incidono sulla prevalenza di una norma che stabilisce requisiti oggettivi (come l'anno di osservazione) per l'accesso alle misure alternative.
  • La giurisprudenza della Corte di legittimità è consolidata nell'interpretazione restrittiva dell'ultima parte dell'art. 4-bis, per cui l'agevolazione prevista per l'attenuante del singolo art. 609-bis non si estende ai casi in cui sussistono contestazioni aggravanti previste dall'art. 609-ter.
  • In ipotesi simili, le strategie difensive praticabili sono: contestare l'esatta ricostruzione giuridica del fatto (qualificazione giuridica), proporre argomentazioni costituzionali o interpretative sulla non applicabilità dell'art. 4-bis al caso concreto, o dimostrare fatti nuovi o circostanze obiettive che possano giustificare una valutazione maggiormente favorevole in sede amministrativa o di esecuzione.

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