Cassazione Penale, Sentenza n. 34156/2024 del 10/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile il reclamo relativo al trasferimento dalla Casa di Reclusione di Pescara a quella di Viterbo. La difesa deduceva violazione di legge e vizio di motivazione (artt. 14, 29 e 42 ord. pen.), sostenendo che il trasferimento era avvenuto senza specifica e puntuale motivazione, e dopo che il detenuto aveva lamentato ritardi nella redazione della relazione di sintesi e fatto presente presunte ragioni di sicurezza interna connesse a un'aggressione subita mesi prima.
La decisione
Il ricorso per cassazione è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che il reclamo originario riguardava determinazioni dell'Amministrazione penitenziaria attinenti a scelte organizzative e discrezionali (trasferimenti) che non incidono su diritti soggettivi del detenuto ma sulle modalità del loro esercizio. La Corte ha richiamato l'assetto normativo (anche in considerazione delle modifiche del d.lgs. n.123/2018) e la giurisprudenza consolidata secondo cui i trasferimenti possono essere disposti per esigenze organizzative, di sicurezza o di trattamento e non costituiscono di per sé lesione di diritti quando non impediscono i contatti familiari né compromettono il percorso trattamentale. Conseguentemente è stata disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e del versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 43 Ord. pen.
i trasferimenti sono comunque disposti nel rispetto del principio di territorialità della pena; il trasferimento può essere determinato da gravi e comprovati motivi di sicurezza, o anche da esigenze dell'istituto o da motivi di giustizia
La Corte interpreta l'art. 43 come norma che disciplina i trasferimenti lasciando ampio spazio discrezionale all'Amministrazione per ragioni di sicurezza o organizzative, nel rispetto del principio di territorialità salvo motivi contrari
art. 14 Ord. pen.
la destinazione dei ristretti ad un istituto penitenziario quanto piu' vicino possibile alla stabile dimora della loro famiglia o, se individuabile, al loro centro di riferimento sociale, salvi specifici motivi contrari
Il principio di territorialità è confermato ma non esclude la possibilità di trasferimenti motivati dall'Amministrazione per esigenze rilevanti; non costituisce di per sé un diritto assoluto del detenuto
art. 42 Ord. pen.
il trasferimento puo' essere dal detenuto richiesto per ragioni familiari ovvero di studio, formazione, lavoro, salute, e l'Amministrazione deve motivatamente determinarsi in proposito entro sessanta giorni (art. 42, terzo comma)
L'art. 42 prevede un obbligo motivazionale dell'Amministrazione in caso di istanze del detenuto e un termine di decisione; tuttavia la mancata soddisfazione delle aspettative del detenuto non equivale automaticamente a lesione di un diritto soggettivo meritevole di tutela in sede di ricorso quando le scelte rientrano nella discrezionalità amministrativa
art. 616 c.p.p.
norma utilizzata per la condanna al versamento a titolo di ammenda per responsabilita' nella proposizione del ricorso
La disposizione è stata applicata per irrogare una sanzione pecuniaria (euro 3.000) valutando profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilita' del ricorso
d.lgs. n.123/2018
modifiche al testo dell'ordinamento penitenziario richiamate in relazione al principio di territorialita' e alla disciplina dei trasferimenti
Le modifiche legislative hanno ribadito il principio di territorialita' ma hanno altresi' confermato l'ambito di discrezionalita' amministrativa nella materia dei trasferimenti
Massime di principio
- I trasferimenti tra istituti penitenziari rientrano in larga misura nella discrezionalita' dell'Amministrazione penitenziaria e non costituiscono, di per se', una lesione di diritti soggettivi impugnabile quando non impediscono i contatti familiari o compromettano concretamente il percorso trattamentale.
- Perche' un reclamo avverso un trasferimento possa essere efficace occorre dimostrare una lesione concreta e specifica di un diritto del detenuto (es. impossibilita' di mantenere rapporti familiari essenziali, interruzione irreversibile del trattamento sanitario o rieducativo, spostamento che renda impossibile lo svolgimento di attivita' previste), non la mera insoddisfazione per la sede o il disagio soggettivo.
- Se il detenuto ha presentato una istanza (art. 42) l'Amministrazione e' tenuta a una determinata motivazione e a decidere entro il termine previsto; la carenza motivazionale in tali casi puo' costituire elemento rilevante per il reclamo, purché la doglianza sia specifica e provata.
- I procedimenti di reclamo vanno impostati con rigore probatorio e con deduzioni specifiche: un reclamo generico e privo di elementi dimostrativi e' a rischio di inammissibilita'.
- In caso di trasferimento per 'ragioni di sicurezza' l'Amministrazione dovrebbe indicare motivazioni puntuali; l'assenza di tale motivazione puo' costituire motivo di impugnazione solo se il trasferimento ha effetti lesivi concreti.
- Prima di proporre ricorso in Cassazione e' opportuno esaurire e documentare i rimedi e le circostanze in sede di reclamo amministrativo/magistratura di sorveglianza, evidenziando in modo concreto l'incidenza del trasferimento sui diritti e sul percorso trattamentale del detenuto.
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